Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11134 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6269-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, P.I. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale della Regione Molise, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

DI VITO COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 231/2/2015 della CONIN1ISSIONE TRIBUTARLA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata l’01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto da Equitalia Polis spa avverso la sentenza n. 33/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Isernia che aveva accolto il ricorso della Di Vito Costruzioni srl contro la cartella di pagamento IVA, IRPEG 2005. La CtR osservava in particolare che l’assenza di relata di notifica dell’atto esattivo nella copia in possesso della contribuente, per contro presente su quella in possesso dell’Agente della riscossione, implicava l’inesistenza giuridica della notifica stessa, non sanabile ex art. 156 c.p.c..

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud deducendo due motivi.

Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle entrate; la Di Vito Costruzioni srl non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, poichè la CTR ha ritenuto l’inesistenza giuridica e non sanabilità della procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata a causa della mancata scrittura della relata di notifica nella copia dell’atto consegnato alla società contribuente destinataria.

La censura è assorbentemente fondata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità” (Sez. 5, Sentenza n. 1532 del 05/02/2002, Rv. 552079).

La sentenza impugnata non è conforme a tale principio di diritto e merita perciò solo di essere cassata.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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