Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11133 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CALIULO LUIGI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.B.E.G. DI RONCATI FRANCO & FIGLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DIRUTIGLIANO DIEGO, POLLAROLO ERNESTINA,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/05/2007 r.g.n 232/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito l’Avvocato MARINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 18.10.2005, il Tribunale di Alessandria respingeva l’opposizione proposta dalla Mabeg snc di Roncati Franco e Figli a tre atti di precetto notificati dall’INPS per Euro 2.242,67, Euro 2.177,04, Euro 4.813,75, a titolo di omissioni contributive e sanzioni relative ai periodi 1.8.1996 – 31.10.1996, 1.10.1996 – 31.5.1997 e 1.11.1996 – 31.12.1996.

Il Giudice riteneva, infatti, che la società non avesse diritto per gli anni 1995/1997 alle agevolazioni previste dalla L. n. 350 del 2003, art. 90, comma 4 per i soggetti colpiti da eventi alluvionali, in quanto tali agevolazioni non spettavano indistintamente a tutti i detti soggetti ma solo a quelli che fossero tenuti ai versamenti tributari, e non anche ai versamenti dei contributi previdenziali.

Avverso detta decisione proponeva appello la società, censurando l’iter argomentativo del primo Giudice, che aveva condotto alla limitazione delle agevolazioni ai soli versamenti tributari.

Resisteva l’INPS, chiedendo la conferma della impugnata pronuncia.

Con sentenza dell’8 maggio 2007, l’adita Corte di Appello di Torino, in accoglimento del gravame, dichiarava non dovute le somme di cui ai precetti opposti.

A sostegno della decisione osservava che, nel corso del giudizio di secondo grado, era intervenuto il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito in L. 26 febbraio 2007, n. 17), il cui art. 3 quater, in particolare, aveva definitivamente chiarito che il beneficio a favore dei soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del 1994 si estendeva anche ai contributi previdenziali.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con due motivi.

La MABEG di Roncati Franco e figli s.n.c. in liquidazione resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., della L. 24 dicembre 2003, art. 90, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3 quater convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 2007, n. 17, nonchè, in connessione con questi testi legislativi, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, artt. 6 e 7 convertito, con modificazione, in L. 21 gennaio 1995, n. 22 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con tale motivo l’Istituto osserva che la Corte di Appello di Torino avrebbe errato nel ritenere esperibile, nel caso di specie, la procedura di definizione agevolata, di cui alla menzionata normativa, sfociante nel pagamento del 10%, non avendo svolto, oltre che una corretta interpretazione delle norme richiamate, “un diverso e ulteriore ragionamento” che l’avrebbe portata a ritenere improponibile comunque la domanda rivolta ad ottenere il beneficio, poichè si era in presenza di tre decreti ingiuntivi passati in giudicato e, pertanto, irretrattabili.

Richiama, quindi, a sostegno di detta conclusione, la giurisprudenza di legittimità in materia di condono previdenziale, circa l’impossibilità di fruire di esso come effetto della irretrattabilità di una decisione passata in giudicato.

Con il secondo motivo, l’Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni citate nel precedente mezzo d’impugnazione – con esclusione, tuttavia, del richiamo al disposto di cui all’art. 2909 c.c. -, sostiene che il Giudice di appello avrebbe errato nell’interpretazione del corpus normativo che disciplina il beneficio di cui si tratta.

La tesi è che esso si riferisca solo ai tributi e non anche ai contributi previdenziali.

Per giungere a detto risultato l’INPS muove dall’esegesi della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, (Finanziaria per l’anno 2004), al fine di enucleare:

1) la tipologia del beneficio;

e 2) i soggetti destinatari dello stesso.

Sotto il primo profilo (in che cosa consiste il beneficio) è richiamato L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17: la collocazione del precetto, i suoi effetti, le modalità operative portano l’INPS ad affermarne la valenza esclusivamente tributaria.

Sotto il secondo profilo (chi ne è destinatario) è richiamato il D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7 bis, convertito in L. n. 22 del 1995: i tre commi si riferiscono a diverse tipologie di soggetti nei confronti dei quali erano stati sospesi i termini degli adempimenti tributari.

Ne conclude, quindi, che oggetto della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è la semplice estensione ai soggetti colpiti dall’alluvione piemontese del novembre 1994 del beneficio di carattere fiscale che la L. n. 289 del 2002 aveva originariamente introdotto per le vittime del terremoto siciliano del dicembre 1990.

Entrambi i motivi sono infondati.

Deve anzitutto disattendersi la tesi secondo cui il “giudicato”, sulla cui base sono stati notificati i tre atti di precetto sopra richiamati, costituisca ostacolo alla richiesta dell’agevolazione in parola.

La L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, per la parte che qui interessa, dispone che “I soggetti colpiti dal sisma… destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione… La definizione si perfeziona versando… l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento”.

Orbene, il testo appena riportato induce a ritenere, senza lasciare spazio a dubbi, che, allorchè si fa riferimento “all’intero ammontare dovuto”, si intende alludere ad un importo non contestato, o non più contestato, dal privato interessato o, a maggior ragione, ad una somma determinata in via definitiva con sentenza passata in giudicato ovvero – come nella specie – oggetto di decreti ingiuntivi, non opposti.

In altri termini, il giudicato opera, nella fattispecie legislativa, come momento di determinazione, in via definitiva, di quanto “dovuto”, ponendosi, in tal modo, come presupposto per la corretta quantificazione della “agevolazione” e non come ostacolo alla sua attuazione, secondo quanto erroneamente sostenuto dall’INPS. Da disattendersi è anche l’assunto secondo cui le agevolazioni in discorso riguarderebbero solo i versamenti tributari e non anche a quelli di natura previdenziale.

Si premette che non è contestato che la società MABEG sia soggetto alluvionato quale persona giuridica avente sede alla data del 4.11.1994 nei comuni individuati dal D.L. 24 novembre 1994, art. 1, comma 1, convertito nella L. 21 gennaio 1995, n. 22. Ugualmente non è contestato che la stessa società abbia provveduto alla corresponsione del 10% del capitale, come previsto dalle stesse leggi agevolative per i soggetti colpiti da calamità naturali (agevolazioni inizialmente adottate per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia).

Sostiene l’INPS che trattasi di agevolazioni meramente fiscali, non richiamando la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, cui si riferiva la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, (che prevedeva la proroga sino al 31.7.2004 della regolarizzazione della posizione relativa agli anni 1995, 1996. 1997), il D.L. n. 646 del 1994, art. 7 ma unicamente l’art. 6 dello stesso, pacifico essendo che là ove l’art. 7 riguardava i contributi previdenziali, l’art. 6 riguardava invece unicamente i tributi. Tale interpretazione non è condivisibile.

Invero, il citato comma 90 ha previsto l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 “ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui al D.L. 24 novembre 1994, n. 646, art. 6, commi 2, 3 e 7 bis conv. con modif. dalla L. n. 22 del 1995, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 entro il 31 luglio 2004”.

Il richiamato L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 aveva previsto che i soggetti colpiti dal sisma verificatosi in Sicilia nel dicembre 1990 potessero definire la propria posizione per gli anni 1990/1992 versando entro il 16.3.2003 “l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%”.

La tesi dell’INPS, secondo cui il comma 90 avrebbe individuato in via tassativa il tipo di tributi assoggettabili a riduzione mediante il richiamo ai commi 2,3 e 7 bis dell’art. 6 cit., limitando quindi tale area solo ai tributi (contemplati appunto dall’art. 6) e non anche ai premi INPS, contemplati invece nel successivo art. 7 dello stesso DL. n. 646, non trova riscontro nel testo della norma poichè il riferimento all’art. 6, commi 2, 3 e 7 bis da parte del comma 90 è funzionale alla individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già alla individuazione della tipologia dei tributi cui riferire l’agevolazione e dato, inoltre, che lo stesso comma 90 espressamente si riferisce ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, sicchè non pare consentito, nonostante l’omesso richiamo dell’art. 7 cit., escludere dall’ambito di operatività della agevolazione i premi assicurativi da versarsi all’INPS”.

Il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. in. L. n. 17 del 2007, diversamente da quanto sostenuto dall’INPS ha poi chiarito ogni possibile dubbio circa l’operatività dell’agevolazione anche alla materia contributiva, avendo stabilito che “Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90 è differito al 31 luglio 2007”.

Il tenore letterale della norma, al quale l’interprete deve prioritariamente attenersi ex art. 12 preleggi, non lascia infatti residuare incertezze circa il fatto che le domande per la definizione delle posizioni per gli anni 1995/1997 di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90… concernono non solo i tributi, ma anche i contributi previdenziali ed i premi assicurativi.

Pertanto – come correttamente affermato dalla Corte di merito – ogni dubbio circa l’implicazione delle agevolazioni anche in materia previdenziale è venuto meno; e che senza che possa discettarsi su una eventuale incostituzionalità della disposizione, considerato che la stessa Corte Costituzionale ha tenuto a rimarcare, con la pronuncia 274/2006, la piena legittimità costituzionale, in materia civile, delle leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative, sostenendo che “non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva”, in quanto “il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell’art. 25 Cost.”. Quindi il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.

Questo accade nella fattispecie in esame, poichè la precisata interpretazione della richiamata disciplina, che ha condotto al riconoscimento delle previste attribuzioni ai contributi previdenziali oltre che ai tributi, rappresenta “una delle possibili letture”, del dato normativo, che rende non irragionevole il ricorso alla interpretazione accolta.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

(Ndr: testo originale non comprensibile) difficoltà ermeneutiche, caratterizzanti la presente controversia, induce a compensare, tra le parti, le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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