Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11132 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24183-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 938/11/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2019 dal Conigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo nei confronti del contribuente, che resta intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR dell’Emilia Romagna, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009 sul presupposto del disconoscimento della detraibilità del credito IVA maturato nell’anno di imposta precedente in relazione al quale non era stata presentata la relativa dichiarazione, aveva annullato le sanzioni applicate al contribuente sostenendo che, in presenza della legittimità della compensazione, riconosciuta dall’amministrazione finanziaria, erano venuti meno i presupposti per l’applicazione della sanzione, stante l’insussistenza di un danno erariale, da escludersi anche in applicazione del principio di leale collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere meramente formale l’indebita utilizzazione della compensazione di un credito d’imposta risultante da dichiarazione omessa;

– il motivo è fondato e va accolto alla stregua del consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui “In tema d’IVA, l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23755 del 20/11/2015, Rv. 637664; in termini già Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4793 del 28/02/2014; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15612 del 27/07/2016 Rv. 640630; Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 05/08/2016, Rv. 640780, Sez. 5, Sentenza n. 4555 del 22/02/2017, Rv. 643213; Sez. 5, Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018, Rv. 651557).

– pertanto, poichè su tale punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’impugnazione delle sanzioni applicate;

– in applicazione del principio della soccombenza, il controricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate, alla luce dei profili sostanziali della vicenda processuale, le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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