Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11132 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO e MONTALDO

PAOLO MARIA, che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato

SENESE DOMENICO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, DIREZIONE GENERALE PER LA

CALABRIA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA; CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LE ARES DI

(OMISSIS) DELLA DIREZIONE

REGIONALE DELLA CALABRIA, DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, A.A., B.

D., L.T., M.B., N.S.;

– intimati –

Nonche’ da:

M.B., L.T., N.S., B.D.,

tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 63, presso lo

studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO, rappresentate e difese

dall’avvocato RAFFAELLI NATALINA, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CAMILLUCCIA 285, presso lo studio dell’avvocato CODINI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAPPESI ANDREA, giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, S.

M.E., DIREZIONE GENERALE PER LA CALABRIA DEL MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, CENTRI SERVIZI

AMMINISTRATIVI PER LE AREE DI

(OMISSIS) DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA,

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1725/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 10/10/2007 R.G.N. 422/04 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l’Avvocato MONTALDO PAOLO MARIA;

uditi gli Avvocati BUCCELLATO FAUSTO con delega RAFFAELLI NATALINA e

Avv. MONZINI ANTONIO con delega GIAPPESI ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, con sentenza del 7 gennaio 2004, ha riconosciuto il diritto di A.A. a essere assunta, con rapporto a tempo indeterminato, in qualita’ di docente per l’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche a decorrere dal 1 settembre 2002 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, alla stipulazione del relativo contratto e al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data sopra indicata oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con la stessa sentenza il tribunale ha dichiarato, in parziale accoglimento della domanda proposta da S.M.E., l’obbligo del Ministero suddetto e dell’ufficio scolastico regionale per la Calabria di attribuire ai candidati del concorso a cattedre bandito con D.M. 1999, classe di concorso A019, le cattedre e i posti vacanti e disponibili a decorrere dal 1 settembre 2000.

Con successiva sentenza in data 14 gennaio 2005 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato il diritto di M.A. all’attribuzione, per le classi di concorso A 019 discipline giuridiche ed economiche, di una delle cattedre vacanti disponibili a decorrere dal 1 settembre 1992 con condanna del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, alla stipulazione del relativo contratto a tempo indeterminato e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte dalla data suddetta e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Corte d’appello di Catanzaro decidendo sui gravami avverso le sentenze sopra citate, previa riunione dei giudizi cosi’ decideva:

rigettava gli appelli proposti dal Ministero dell’Istruzione e da S.M.E. avverso la prima delle citate sentenza;

dichiarava inammissibili gli appelli proposti da N.S., B.D., L.T. e M.B. avverso la stessa sentenza; rigettava l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la seconda sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Per quanto ancora rileva in questo giudizio di legittimita’, con specifico riferimento alla posizione della S., riteneva infondata la tesi dalla stessa sostenuta secondo cui, una volta accertato (da parte del giudice di primo grado) l’obbligo del l’amministrazione scolastica di utilizzare la graduatoria relativa al concorso indetto nel 1999, doveva anche riconoscersi il diritto della S.M.E. alla costituzione del rapporto di lavoro, posto che, essendosi collocata al sesto posto della graduatoria, il suo diritto trovava fondamento nella circostanza che i posti disponibili erano sei. La Corte territoriale riteneva infatti che la disponibilita’ del posto, ai fini della relativa assegnazione in base alla graduatoria, non era ricollegabile unicamente alla vacanza, ma era necessaria l’emanazione di un provvedimento dell’amministrazione scolastica avente ad oggetto la decisione di coprire lo specifico posto risultato vacante.

Rigettava anche la domanda subordinata proposta dalla S.M.E. in quanto essa presupponeva comunque un intervento discrezionale dell’amministrazione scolastica in tema di individuazione dei posti vacanti.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso S.M.E. affidato a due motivi illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi, illustrati da memoria, A.A. da un lato e B.D., L.T., M.B. e N. S. dall’altro. Queste ultime hanno presentato ricorso incidentale condizionato. Il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Calabria, e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi.

Col primo motivo di ricorso S.M.E. denuncia violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 339. Deduce l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la disponibilita’ del posto ai fini della relativa assegnazione in base alla graduatoria vigente non e’ ricollegabile unicamente alla vacanza, essendo necessario l’emanazione di un provvedimento dell’amministrazione scolastica che individui specificamente la copertura del posto risultante vacante. Ad avviso della ricorrente la questione su cui si incentra la causa riguarda la natura giuridica dell’attivita’ della Pubblica amministrazione concernente l’individuazione dei posti vacanti, e cioe’ se essa costituisca un’attivita’ vincolata e puramente ricognitiva ovvero sia piuttosto un provvedimento amministrativo, espressione di un potere discrezionale. Quest’ultima soluzione, accolta dalla Corte di merito, appare in contrasto, ad avviso della ricorrente, con la norma sopra citata che, nello stabilire le modalita’ di accesso nei ruoli docenti della scuola, fissa rigidamente la proporzione tra accesso da concorso e accesso da graduatoria permanente.

Il motivo e’ infondato.

Il D.Lgs. n. 297 del 1994, comma 1, art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 1 dispone testualmente: L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401.

In sostanza, secondo il meccanismo previsto dalla norma sopra citata, il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avviene per due canali e cioe’ attribuendo meta’ dei posti disponibili ai vincitori di appositi concorsi per titoli ed esami e, per la restante meta’, attingendo alle graduatorie permanenti, relative ai concorsi per soli titoli, di cui al citato D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, in cui hanno titolo ad essere inseriti docenti che abbiano gia’ superato un precedente concorso per esami e titoli – senza risultarne vincitori, ma solo idonei e conseguendo in tal modo l’abilitazione all’insegnamento ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 – e vantino un periodo di servizio di almeno 360 giorni (cfr. Cass. 3 ottobre 2006 n. 21298, in motivazione).

La ricorrente interpreta la suddetta norma nel senso che essa porrebbe un criterio assolutamente rigido per l’accesso dei docenti nei ruoli della scuola. Cio’ e’ sicuramente vero con riferimento al criterio di ripartizione fra i due canali di accesso, e cioe’ il concorso e la graduatoria permanente. L’interpretazione della ricorrente non e’ invece corretta nella parte in cui sostiene che il suddetto criterio (rigido) di ripartizione deve essere applicato ai posti vacanti, con la conseguenza, derivante da tale interpretazione, che, nel caso di un posto accertato come vacante, l’amministrazione sarebbe priva di potere discrezionale in ordine alla assegnazione dell’avente diritto.

L’interpretazione della ricorrente non puo’ essere condivisa in quanto essa non tiene nel debito conto ne’ la lettera ne’ la ratio della norma in esame.

Quanto alla lettera bastera’ osservare che la norma usa l’espressione posti (omissis) annualmente assegnabili che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non costituisce sinonimo di posti vacanti.

Ed infatti mentre quest’ultimo aggettivo esprime una situazione certa e immediatamente riscontrabile, il termine assegnabile fa riferimento ad una valutazione che deve essere fatta, evidentemente dalla pubblica amministrazione competente, se determinati posti vacanti possano, o meno, essere assegnati. L’interpretazione accolta appare anche la piu’ conforme alla ratio legis non potendosi dubitare del fatto che l’amministrazione competente deve essere messa in grado di effettuare una sua scelta discrezionale dei posti da coprire in relazione alla concreta, situazione esistente al momento dell’immissione in ruolo. Tale interpretazione appare del resto l’unica compatibile con il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). Correttamente pertanto la Corte di merito ha stabilito che la disponibilita’ del posto, ai fini della relativa assegnazione in base alla graduatoria vigente non e’ ricollegabile unicamente alla vacanza, ma e’ necessaria l’emanazione di un provvedimento dell’amministrazione scolastica che decida la copertura del posto rimasto vacante.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione in relazione al rigetto della domanda subordinata avente ad oggetto la condanna dell’amministrazione:

a) ad esperire, nei confronti dei soggetti che risultano collocati in graduatoria in posizione utile per l’immediata assunzione, la procedura stabilita dal D.D. 1 aprile 1999, art. 15 per l’assunzione a tempo indeterminato, o a inviare comunque agli stessi la proposta di contratto a tempo indeterminato e a porre in essere gli altri adempimenti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro;

b) ad esperire la procedura di assunzione nei confronti della dott.ssa S.M.E. e a costituire di conseguenza con questa il rapporto di lavoro con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2000 o, in subordine, dal 1.9.2002 o dalla diversa data che dovesse essere riconosciuta di giustizia, qualora la stessa S., a seguito dello scorrimento della graduatoria per il mancato perfezionamento del contratto di lavoro da parte di coloro che la procedono in graduatoria si fosse trovata in posizione utile per essere assunta.

La finalita’ di tale domanda era quella di verificare se vi erano posti vacanti in relazione all’eventuale rifiuto di coloro che precedevano in graduatoria la signora S. e di far applicare al applicazione del principio dello scorrimento. La Corte territoriale aveva respinto tale domanda con una motivazione assolutamente non congrua.

Il motivo e’ inammissibile alla luce del costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiche’ secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.

Nel caso di specie la ricorrente non si e’ attenuta ai suindicati principi. Ed infatti il motivo di ricorso, formulato in maniera del tutto generica, non reca la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione nei termini piu’ sopra indicati.

Il ricorso principale deve essere in definitiva rigettato.

Al rigetto del ricorso principale consegue che il ricorso incidentale condizionato proposto da B.D., L.T., M. B. e N.S. deve essere dichiarato assorbito.

In applicazione del criterio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, nei confronti delle parti costituite nel giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale: condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 48,00, oltre Euro 2000,00 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA a favore di A. A., e complessivamente in Euro 69,00, oltre Euro 2000,00 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA a favore di B. D., L.T., M.B. e N.S..

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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