Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11131 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28312-2019 proposto da:

ONLUS CRESCERE INSIEME SCARL, in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SAMUELE DONATELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 502/29/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Considerato che:

Crescere Insieme, società cooperativa a r.l., impugnava avanti alla CTP di Taranto ruolo e cartella di pagamento derivante da un controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per i periodi di imposta 2002 e 2003 con cui si era contestata la non corretta utilizzazione del credito di imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 7.

La contribuente affermava di aver commesso errori materiali nelle dichiarazioni modello unico 2003 e 2004 e di essere titolare del credito per l’incremento occupazionale L. n. 388 del 2000, ex art. 7, recuperato a tassazione con il provvedimento oggetto di contestazione.

La CTP con sentenza nr 1162/2010 accoglieva il ricorso.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello che veniva accolto dalla CTR della Puglia con la pronuncia n. 502/2019.

Il Giudice del gravame rilevava l’esistenza di giudicato esterno formatosi con sentenza nr 2322/2016 della CTR della Puglia per il periodo di imposta 2002 fra le stesse parti e con riferimento al medesimo rapporto giuridico.

Osservava in particolare che tale decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittimo l’avviso laddove aveva disconosciuto con riguardo ai dipendenti V.P. e P.G. i bonus fiscali per mancanza dei requisiti.

Avverso tale decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione finanziaria ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 51, nonchè dell’art. 327 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che si fosse formato un giudicato esterno con riguardo alla sentenza n. 2388/2016, identificata per errore con il n. 2322/2016. Con un secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.Lgs. n. 322 del 1998, art. 2.

Si censura in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la contribuente non potesse dimostrare con riguardo al periodo di imposta 2002 l’infondatezza della pretesa impositiva.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

La CTR ha riconosciuto efficacia espansiva nell’odierno contenzioso alla decisione n. 2322 del 2016, pronunciata in data 30.9.2015, in quanto relativa al medesimo soggetto, oggetto e periodo di imposta.

Tale pronuncia però, quantunque indicata per mero errore con un diverso numero (trattasi in realtà della decisione n. 2388 del 2016), non era ancora passata in giudicato giacchè era stata oggetto di impugnativa da parte della contribuente avanti alla Corte di Cassazione che con sentenza n. 5385 del 2019 l’ha riformata annullando l’avviso di accertamento oggetto di contestazione.

Il Giudice di appello pertanto ha ritenuto precluso l’esame del merito malgrado l’assenza di prova della certezza della formazione del giudicato esterno in palese contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo cui affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20974 del 2018; Cass. n. 6024 del 2017).

La decisione va cassata e rinviata alla CTR della Puglia per un nuovo esame del merito nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Ogni altra questione resta assorbita.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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