Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11130 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27882-2019 proposto da:

COMUNE di CIAMPINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO n. 82, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA GIAQUINTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI GIAQUINTO;

– ricorrente –

contro

DELTA UNO SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CRISTINA IPPOLITI, SIMONA MARASCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 834/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 834 depositata il 7.1.2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Delta Uno Servizi s.p.a. avverso la sentenza n. 23762/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di pagamento emesso dal Comune di Ciampino per saldo Tari anno 2015. Il giudice di appello, richiamato il Regolamento comunale in materia di Tari, art. 8, che prevede il non assoggettamento del tributo per le aree e locali inidonei a produrre rifiuti, rilevava che nel caso di specie la contribuente aveva dimostrato, attraverso perizie giurate e relazione di un c.t.u., di non produrre rifiuti urbani o assimilati nel proprio stabilimento di Ciampino sicchè nulla era dovuto a titolo di Tari.

Avverso tale sentenza il Comune di Ciampino propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la decisione della CTR sarebbe in contrasto con il principio fondante della legge istitutiva della Tari che prevede come presupposto del tributo il mero possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani indipendentemente dal fatto che tali rifiuti vengano o meno prodotti.

Si evidenzia che i locali detenuti dalla società sarebbero soggetti a imposizione in quanto la stessa contribuente nel proprio atto di appello riconosce di svolgere attività di deposito e conservazione di documenti.

Si osserva che i casi di esenzione dal pagamento del tributo sono circoscritti a quelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmente produrre rifiuti, situazioni che devono essere documentate e riportate nella dichiarazione di detenzione dei locali o in quelle di variazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale in materia di Tari, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, fra i casi di esenzione riportati dal regolamento all’art. 8, non è contemplata la tipologia del locale utilizzato dalla società.

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Esso, difatti, soddisfa il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa nonchè di specificità e completezza dell’impugnazione, posto che il contenuto dell’atto consente di avere una adeguata cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione.

Del pari infondata si palesa l’eccezione di inammissibilità formulata con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, il quale, secondo la controricorrente, dovrebbe essere ricondotto non già alla dedotta violazione di legge bensì all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il ricorrente censurato la decisione impugnata nella parte in cui essa non avrebbe fatto buon governo della normativa in tema di Tari e dei suoi principi ispiratori.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, con assorbimento del secondo.

Come è noto, la Tari ha sostituito, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di T.A.R.S.U. e, successivamente, di T.I.A. e T.A.R.E.S.), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria.

L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti.

La debenza del tributo di cui si discorre, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, sussiste dunque ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell’avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell’utente.

Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Tari, in particolare, è stata destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641), e i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, (commi 650 e 651), sulla base dei principi contenuti nei commi 252 e 254, del “chi inquina paga”, di cui alla Dir. n. 2008/98/CEE, (art. 14).

Questa Corte ha più volte affermato che alla Tari sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (cfr. Cass. n. 22130 del 2017; n. 1963 del 2018; n. 12979 del 2019).

Il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (cfr. Cass. n. 18022 del 2013; n. 14541 del 2015; n. 1963 e n. 11451 del 2018; n. 26183 del 2019).

Si è così chiarito che, in generale, la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.

Va pertanto ribadito che la Tari è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all’espletamento da parte dell’ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio, e non già in relazione a prestazioni fornite ai singoli utenti, per cui “sarebbe (…) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione (Vedi Cass. n. 21508 del 2005).

Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate.

Venendo al tributo di cui si controverte, ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, la TARI è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; sono poi previste dai commi successivi deroghe, riduzioni di tariffe ed agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti posta dal suindicato comma 641.

Anche la Tari, come la TARSU, è pertanto caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica; i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. in tema di TARSU Corte Cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018).

Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Vedi Cass. n. 22130 del 2017 e n. 12979 del 2019).

Il regime delle riduzioni o esenzioni di natura agevolativa, previste dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 659 e 660, le quali, innanzitutto, sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta.

Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione.

Ciò posto, nel caso di specie è di tutta evidenza che il mancato utilizzo dei locali da parte della contribuente, come accertato dai consulenti, è legato ad un dato soggettivo che, come si è detto, non solo è irrilevante ai fini dell’applicazione del tributo ma, per di più, è circostanza che non è stata neppure comunicata all’Amministrazione comunale per il tramite di una preventiva domanda corredata dalla documentazione necessaria, come normativamente previsto.

La CTR non ha dunque fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. La sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA