Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11130 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31857-2(118 proposto da:
A.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE
169, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BELLET, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5771/2(118 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI
MARINA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 19/9/2018, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma di rigetto delle istanze avanzate da A.A.K. nato in BANGLADESH il (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria perchè proposto con ricorso anzichè con citazione, avuto riguardo all’orientamento relativo alla forma introduttiva dell’atto d’appello a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 150 del 2011, art. 19 dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 (vedi le pronunce Cass. 17420/2017 e successive conformi).
Avverso la sentenza del Corte di Appello di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 perchè il giudice non ha sollecitato il difensore a discutere in udienza la questione relativa alla inammissibilità dell’impugnazione perchè proposta con ricorso violando così il diritto alla difesa.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1 perchè la Corte di Appello di Roma ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto tardivo perchè introdotto con ricorso anzichè con citazione, sebbene depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente avvenuta il 3/3/2018.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. perchè all’impugnazione avverso le ordinanze in materia di protezione internazionale si applicano i termini di cui all’art. 327 c.p.c. e non quelli brevi di cui all’art. 702 quater c.p.c..
In applicazione del principio della cd ragione liquida della decisione va accolto il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotta con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato
In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva si essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).
Ciò premesso occorre considerare che nella fattispecie l’appello è stato proposto con ricorso che risulta depositato in cancelleria ed iscritto a ruolo entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente. L’appello è quindi tempestivo e si impone l’accoglimento della impugnazione in ordine al secondo motivo g assorbiti gli altri. Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che esaminerà la controversia alla stregua di quanto sopra rilevato, e provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in ordine al secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione -1 della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020