Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11130 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA MONICA UGO, giusta mandato

in calce al ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI;

– intimato –

e sul ricorso n. 22144/2006 proposto da:

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GAETA MICHELE, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA MONICA UGO, giusta mandato

in calce al ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 266/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/02/2006 r.g.n. 1905/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato GAETA MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale assorbimento o rigetto del ricorso principale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.G. ha convenuto in giudizio il Comune di Cava dei Tirreni esponendo che:

quale dipendente del Comune aveva svolto fin dal 1983 funzioni di responsabile del servizio organizzazione e risorse, corrispondente, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, alla figura di responsabile di struttura organizzativa complessa;

dal 12 luglio 2002 aveva ricevuto l’incarico di comandante dei Vigili Urbani con il grado di tenente colonnello, inquadramento contrattuale nella fascia giuridica (OMISSIS) ed economica (OMISSIS) e responsabilita’ di un ufficio di 50 persone, al quale era affidata la gestione di 36 servizi;

detto incarico gli era stato revocato prima della scadenza con successiva delibera del 20 agosto 2003 ed egli era stato assegnato all’ufficio di supporto del Difensore Civico, in via di formazione, con compiti non ben definiti, ma, sostanzialmente, di segretario dattilografo.

Su tali premesse, assumendo di essere stato illegittimamente demansionato, il B. ha chiesto la reintegra nell’incarico precedente ed il risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto, il giudice di primo grado ha accolto integralmente la domanda condannando il Comune a riassegnare al B. l’incarico di comandante dei Vigili Urbani ed a risarcirgli il danno nella misura dell’ultima retribuzione globale di fatto per tutto il periodo fra la revoca dell’incarico e la reintegrazione.

La Corte d’Appello di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello del Comune, confermata la sentenza del Tribunale nel capo relativo alla riconosciuta dequalificazione, la riformava invece quanto all’ordine di reintegra ed alla misura del risarcimento del danno, che liquidava in complessivi Euro 10.000,00.

La Corte territoriale riteneva infondata la tesi del comune circa la mancanza di dequalificazione per l’assenza di modifiche nell’inquadramento contrattuale del dipendente, evidenziando che le mansioni assegnate al B. quale direttore dell’ufficio di supporto del Difensore Civico erano palesemente prive di complessita’, non richiedevano competenze specifiche ne’ una particolare professionalita’, sicche’ l’assegnazione era avvenuta in evidente contrasto con il principio di tutela della professionalita’ elaborato dalla giurisprudenza con riguardo all’art. 2103 c.c. in riferimento non alla qualifica ma alle mansioni da ultimo svolte. In senso contrario non valeva il richiamo al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 non consentendo tale disposizione l’assegnazione al pubblico dipendente di mansioni di grado inferiore. Ne’, infine, la nuova assegnazione trovava fondamento nell’art. 9 del Contratto Collettivo Regioni e autonomie locali 31 marzo 1999. La previsione ivi contenuta della temporaneita’ e della revocabilita’ prima della scadenza dell’incarico di comandante dei vigili urbani – come di quelli relativi all’area delle posizioni organizzative di cui al precedente art. 8 – era infatti correlata alla sopravvenienza di modifiche organizzative, che nel caso di specie sulla base degli univoci elementi di prova acquisiti non si erano verificate. L’ufficio del Difensore Civico, infatti, all’epoca del conferimento al B. delle funzioni di direzione era ancora in via di allestimento ed il personale ad esso addetto – in concreto il solo B. – non aveva compiti specifici da espletare e veniva utilizzato per acquisire atti da altri uffici comunali o quale dattilografo. Si era trattato pertanto della mera istituzione dell’ufficio senza alcuna dotazione di strumenti operativi ed una pur generica previsione di compiti e funzioni del personale addetto.

La Corte territoriale riteneva, per contro, di non potere emettere alcun ordine di reintegrazione del B., essendo gia’ scaduto il periodo di incarico, di durata biennale, ed essendo stato il B. collocato in quiescenza nelle more del giudizio di appello.

La Corte territoriale riteneva altresi’ non utilizzabile, in ordine alla liquidazione del danno, il criterio di cui alla L. n. 300 dl 1970, art. 18 osservando che, trattandosi di danno non patrimoniale, occorreva determinarlo in via equitativa. Pertanto, tenendo conto della complessiva durata dell’attribuzione di mansioni inferiori, pari a circa 10 mesi, al netto dei vari periodi di congedo nel frattempo utilizzati dal B., liquidava per tale titolo la somma di Euro 10.000,00.

B.G. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

Il Comune di Cava dei Tirreni resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato anche su due motivi. Il B. resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si devono riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza. Il primo motivo del ricorso principale denunzia contraddittorieta’ della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata di avere, per un verso riconosciuto che il demansionamento determina un pregiudizio strettamente legato alla personalita’ del soggetto come estrinsecata sul luogo di lavoro e di avere, per altro verso, liquidato il danno facendo riferimento alla complessiva durata dell’attribuzione delle mansioni di rango inferiore, indebitamente detraendone peraltro i periodi di congedo che pure fanno parte integrante del periodo di lavoro, cosi’ trascurando il profilo personale del danno che avrebbe richiesto un risarcimento indipendente dalla durata del demansionamento, e comunque omettendo di motivare sulle ragioni che avevano condotto a liquidare il danno in modo diverso dalla sentenza di primo grado.

Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di non aver considerato, ai fini del risarcimento, che alla data della domanda il B. avrebbe potuto essere reintegrato. Il motivo e’ infondato.

Il riconoscimento dell’effettivita’ del pregiudizio da demansionamento e la sua liquidabilita’ in via equitativa sono statuizioni ormai coperte dal giudicato, sicche’ la loro conformita’ a diritto sulla base del quadro giurisprudenziale attuale (v. in particolare Cass. Sez. un. 26972/2008 e 6572/06) non puo’ qui esser discussa.

La liquidazione in via equitativa, d’altra parte, ove adeguatamente motivata si sottrae a sindacato in questa sede.

Il riferimento al periodo di effettiva prestazione lavorativa nel quale si e’ verificato il demansionamento e la conseguente mancata considerazione delle possibilita’ di reintegra al momento della domanda, non e’ in tale contesto un criterio illogico o contraddittorio.

Quindi il motivo in esame non puo’ essere accolto.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Si addebita alla sentenza impugnata di aver compensato parzialmente le spese del giudizio, pur avendo riconosciuto l’illegittimita’ della condotta del Comune.

Il motivo e’ infondato, visto che la statuizione sulle spese e’ stata correttamente giustificata dalla Corte di merito con la parziale soccombenza dell’attuale ricorrente principale.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato la specifica ed esaustiva disciplina delle mansioni dettata, per il lavoro pubblico, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 e di aver quindi ritenuto che i nuovi compiti assegnati al B. integrassero un demansionamento, tenendo conto dell’art. 2103 c.c., senza aver previamente accertato se si trattasse o no di mansioni attribuibili ad un dipendente inquadrato nel livello giuridico (OMISSIS), e senza acquisire, anche in esercizio dei poteri officiosi assegnati dal codice di rito, la contrattazione collettiva rilevante, non prodotta dall’interessato.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia ulteriore violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni e autonomie locali 31 marzo 1999. Difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver contraddittoriamente ritenuto da un lato che, dopo la scadenza del termine originariamente posto all’incarico di comandante dei vigili urbani, l’interessato non potesse vantare alcun diritto al mantenimento dell’incarico stesso, rientrando nei poteri discrezionali dell’amministrazione l’individuazione e la nomina del soggetto da preporre all’ufficio, e dall’altro che il B. vantasse tuttavia un diritto ad ottenere successivamente mansioni non solo conformi al patrimonio professionale acquisito ma tali da consentirgli la valorizzazione delle capacita’ di arricchimento di tale patrimonio.

Per ragioni di priorita’ logica, vanno esaminati per primi, congiuntamente, data la loro connessione, i due motivi del ricorso incidentale.

La Corte li giudica infondati.

In materia di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1 che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente e’ stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito – attese le perduranti peculiarita’ relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilita finanziaria delle risorse – un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalita’ acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell’attivita’ lavorativa, la vicenda esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoche’ integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego. (Cass. 11835/2009).

L’accertamento compiuto dal giudice di merito evidenzia non solo il totale svuotamento delle mansioni di responsabilita’ precedentemente attribuite ma anche l’attribuzione di compiti propri di inferiori qualifiche di inquadramento.

La critica sviluppata nei due motivi sottolinea l’inesattezza dei riferimenti normativi contenuti nella sentenza impugnata e il carattere temporaneo dell’incarico poi revocato, ma non contesta in modo specifico il suddetto accertamento. Quindi le censure contenuta nel primo motivo e’ infondata mentre quella del secondo motivo e’ irrilevante, una volta accertato il demansionamento nei termini sopraindicati.

Il ricorso incidentale deve quindi esser rigettato.

In conclusione, devono essere rigettati entrambi i ricorsi con compensazione delle spese, data la reciproca soccombenza.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA