Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1113 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 21/01/2021), n.1113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2606-2019 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ROCCAFORTE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3670/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. G.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse condannato alla corresponsione, in suo favore, di un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione, in conseguenza dell’inadempimento dello Stato italiano in ordine alle direttive comunitarie n. 75/363 e n. 82/76.

A sostegno della domanda espose di aver conseguito la specializzazione in reumatologia in data (OMISSIS), dopo la frequenza al corso di durata quadriennale presso l’Università degli studi di Bologna, e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 maggio 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso il Dott. G.C. con atto affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., del Trattato istitutivo della Comunità Europea, art. 189, nonchè della Dir. n. 75/363/CEE, e della Dir. n. 82/767CEE, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato che il diritto fatto valere in giudizio sia prescritto.

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi del codice di rito, art. 360-bis, n. 1).

La costante giurisprudenza di questa Corte – correttamente richiamata dalla Corte d’appello nella sentenza qui impugnata – ha da tempo stabilito il principio secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno della Dir. n. 75/362/CEE, e della Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813).

Da tale giurisprudenza, confermata da un grande numero di successive decisioni, la Corte non trova ragioni per discostarsi.

Non è sostenibile che tale quadro sia stato modificato a seguito della pubblicazione della sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia dell’Unione Europea; pronuncia, questa, che non ha alterato in alcun modo il problema del decorso della prescrizione. Così come non è sostenibile che la sentenza n. 10813 del 2011 abbia delineato per la prima volta la corretta interpretazione delle norme, sicchè solo dalla pubblicazione della stessa la prescrizione potrebbe utilmente decorrere. Poichè, nella specie, il giudice di merito ha accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione fu costituito dalla lettera raccomandata di costituzione in mora del (OMISSIS), seguita dalla notifica dell’atto di citazione del (OMISSIS), la decisione impugnata è corretta e nessuna violazione di legge è in essa ravvisabile.

2. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000, più spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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