Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1113 del 21/01/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1113 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 5851-2010 proposto da:
SERIT SICILIA S.P.A. 00833920150
(gia’ MONTEPASHI
SERIT S.P.A.), in persona del procuratore speciale
Dott. GAETANO ROMANO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio
dell’avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA,
2013
1571
rappresentata
e
difesa
dall’avvocato
BALISTRERI
GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente contro
GIANGRECO PAOLO GNGPLA61P16A478C, CAMERA COMMERCIO
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Data pubblicazione: 21/01/2014
ENNA ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12/2010 del TRIBUNALE di ENNA,
depositata il 07/01/2010 R.G.N. 388/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
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udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
I FATTI
Il tribunale di Enna, decidendo sull’opposizione agli atti
esecutivi proposta da Paolo Giangreco con riferimento ad un
pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72 bis
del DPR 602/1073 dalla Serit Sicilia, dichiaratane
in limine la
Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso
procedimento di cui alla citata norma (introdotta, come è noto,
dall’art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con
modificazioni nella legge 248/2005), funzionale ad una
riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal
carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative
tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere
legittimamente azionato, quanto all’ente pubblico, soltanto
quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato,
ad un “pagamento”. La procedura (anche alla luce di una
circolare dell’assessorato al bilancio del settembre 2008)
poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui
l’ente fosse stato chiamato all’adempimento di un obbligo di
natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi
conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo
amministrativo (ex art. 48 bis) ed al conseguente pignoramento
semplificato (ex art. 72) bis in caso di trasferimento di somme
a titoli diversi.
Non trattandosi, nella specie, di pagamenti
stricto sensu
privatistici (il procedimento era stato instaurato dalla Camera
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ammissibilità e la tempestività, la accolse.
di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in
favore della ditta Giangreco, di somme a titolo contributivo ex
art. 27 della legge regionale 3/196 per l’assunzione di
lavoratori apprendisti), essi non potevano essere sottoposti né
al fermo
de quo
che andava, secondo quanto opinato dal
al pignoramento, che andava a sua volta annullato.
Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la Serit
ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo,
denuncia
si
violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. c.p.c..
Con il secondo motivo,
denuncia
si
violazione e falsa
applicazione dell’art. 2740 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c..
Con il terzo motivo,
si
denuncia
violazione e/o falsa
applicazione di norme degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n. 602
del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca
connessione, sono meritevoli di accoglimento.
E’ fondata, difatti, la doglianza relativa
giuridica
alla qualificazione
dell’opposizione, che, per aver mosso all’atto di
pignoramento
censure
fondate
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soltanto
sull’asserita
tribunale, “annullato poiché adottato in carenza di potere” – né
impossibilità, per la Serit, di procedere ad esecuzione nelle
forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento
oggi impugnato – e cioè per aver contestato l’esistenza stessa
del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore
attesa l’asserita impignorabilità dei crediti fondata
integrava gli estremi dell’opposizione all’esecuzione, non
essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di
pagamento rappresentative del titolo in base al quale la Serit
aveva agito in executivils.
E’ altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale,
nell’ambito dell’opposizione di specie, le uniche contestazioni
legittimamente proponibili avevano riguardo
dei beni,
esclusa ex lege
alla pignorabilità
(art. 72 bis del più volte ricordato
DPR 602/1973) soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a
quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell’art. 545
c.p.c.
Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la
speciale procedura esattoriale, onde la soluzione
sull’interpretazione fornita da una circolare dell’assessorato –
suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento
ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve,
nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed
extra legem,
di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella
forma della procedura semplificata, senza che questo possa
ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo
in
subiecta materia.
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»;)
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, li 4.7.2013