Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1113 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1113 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 5851-2010 proposto da:
SERIT SICILIA S.P.A. 00833920150

(gia’ MONTEPASHI

SERIT S.P.A.), in persona del procuratore speciale
Dott. GAETANO ROMANO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio
dell’avvocato CORDARO ANGELA MARIA LORENA,
2013
1571

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

BALISTRERI

GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GIANGRECO PAOLO GNGPLA61P16A478C, CAMERA COMMERCIO

1

Data pubblicazione: 21/01/2014

ENNA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 12/2010 del TRIBUNALE di ENNA,
depositata il 07/01/2010 R.G.N. 388/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO

I FATTI
Il tribunale di Enna, decidendo sull’opposizione agli atti
esecutivi proposta da Paolo Giangreco con riferimento ad un
pignoramento esattoriale presso terzi promosso ex art. 72 bis
del DPR 602/1073 dalla Serit Sicilia, dichiaratane

in limine la

Ritenne, in particolare, il giudice di merito che il complesso
procedimento di cui alla citata norma (introdotta, come è noto,
dall’art. 3 comma 40 del D.L. n. 203 del 2005, convertito con
modificazioni nella legge 248/2005), funzionale ad una
riscossione assai semplificata del credito esattoriale dal
carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative
tipizzate nel codice di rito civile, potesse essere
legittimamente azionato, quanto all’ente pubblico, soltanto
quando lo stesso dovesse procedere, nei confronti del privato,
ad un “pagamento”. La procedura (anche alla luce di una
circolare dell’assessorato al bilancio del settembre 2008)
poteva, pertanto, essere attivata soltanto nel caso in cui
l’ente fosse stato chiamato all’adempimento di un obbligo di
natura privatistica nei confronti del privato, dovendosi
conseguentemente escludere la legittimità del ricorso al fermo
amministrativo (ex art. 48 bis) ed al conseguente pignoramento
semplificato (ex art. 72) bis in caso di trasferimento di somme
a titoli diversi.
Non trattandosi, nella specie, di pagamenti

stricto sensu

privatistici (il procedimento era stato instaurato dalla Camera

3

ammissibilità e la tempestività, la accolse.

di Commercio di Enna con riferimento alla corresponsione, in
favore della ditta Giangreco, di somme a titolo contributivo ex
art. 27 della legge regionale 3/196 per l’assunzione di
lavoratori apprendisti), essi non potevano essere sottoposti né
al fermo

de quo

che andava, secondo quanto opinato dal

al pignoramento, che andava a sua volta annullato.
Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano la Serit
ha proposto ricorso illustrato da 3 motivi di censura.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo,

denuncia

si

violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. c.p.c..
Con il secondo motivo,

denuncia

si

violazione e falsa

applicazione dell’art. 2740 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c..
Con il terzo motivo,

si

denuncia

violazione e/o falsa

applicazione di norme degli artt. 48 bis e 72 bis del DPR n. 602
del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Le censure, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca
connessione, sono meritevoli di accoglimento.
E’ fondata, difatti, la doglianza relativa
giuridica

alla qualificazione

dell’opposizione, che, per aver mosso all’atto di

pignoramento

censure

fondate

4

soltanto

sull’asserita

tribunale, “annullato poiché adottato in carenza di potere” – né

impossibilità, per la Serit, di procedere ad esecuzione nelle
forme analiticamente indicate ed esaminate nel provvedimento
oggi impugnato – e cioè per aver contestato l’esistenza stessa
del diritto a procedere ad esecuzione da parte del creditore
attesa l’asserita impignorabilità dei crediti fondata

integrava gli estremi dell’opposizione all’esecuzione, non
essendovi mai stata contestazione formale delle cartelle di
pagamento rappresentative del titolo in base al quale la Serit
aveva agito in executivils.
E’ altrettanto fondata la correlata censura secondo la quale,
nell’ambito dell’opposizione di specie, le uniche contestazioni
legittimamente proponibili avevano riguardo
dei beni,

esclusa ex lege

alla pignorabilità

(art. 72 bis del più volte ricordato

DPR 602/1973) soltanto quanto ai crediti pensionistici ed a
quelli di cui al quarto, quinto e sesto comma dell’art. 545
c.p.c.
Nessuna altra ipotesi di impignorabilità risulta prevista per la
speciale procedura esattoriale, onde la soluzione

sull’interpretazione fornita da una circolare dell’assessorato –

suggestivamente adottata dal giudice di merito con riferimento
ai crediti aventi natura di sovvenzione pubblica si risolve,
nella sostanza, nella individuazione, pretoria ed

extra legem,

di una ulteriore categoria di beni impignorabili, sia pur nella
forma della procedura semplificata, senza che questo possa
ritenersi consentito dal complessivo assetto normativo

in

subiecta materia.

5

»;)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia il procedimento al tribunale di Enna in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, li 4.7.2013

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