Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1113 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16464-2011 proposto da:

F.LLI B. DI B.C. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, B.C. in proprio e nq di legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato UMBERTO SANTI

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA, AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI BASSANO DEL GRAPPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 27/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato SANTI che ha chiesto l’accoglimento

e deposita n. 3 cartoline di ricevimento A/R;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società F.lli. Busa di B.C. e C. S.N.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 35/19/10, depositata il 27 aprile 2010, che, respingendo l’appello dalla stessa proposto, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, n. 136/2/07, depositata il 12 febbraio 2008, con cui si dichiarava la legittimità dell’avviso di liquidazione, notificato in data 12 maggio 2007, con decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, relative ad un atto pubblico registrato in data 18.5.2004, ed intimazione del pagamento delle imposte in misura ordinaria, per mancanza di utilizzazione edificatoria dell’area entro il termine del quinquennio. Il Comune di Asiago, al fine di realizzare un progetto innovativo per il risparmio energetico, aveva stipulato con la società F.lli Busa di B.C. & C S.n.c., una convenzione per diritto di superficie, sul quale la parte privata avrebbe dovuto realizzare un insediamento produttivo. In data (OMISSIS), la società cedeva l’area alla società “Asiago Legnami s.r.l.”, dalla stessa partecipata con altre tre imprese del settore, che realizzava l’intervento edilizio entro il quinquennio.

La società ricorrente propone il ricorso, svolgendo un unico complesso motivo articolato in varie censure. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La F.lli Busa di B.C. & C SNC ha presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in varie censure, che per evidente connessione logica vanno trattate congiuntamente, la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonchè della L. n. 448 del 2001, art. 76, comma 1, sotto il profilo della valutazione dei presupposti di legge per concessione delle agevolazioni fiscali e delle modalità di utilizzo edificatorio dell’area, in particolare rilevando che: a) nel caso in cui l’ente pubblico (nella specie, il Comune di Asiago) muti il progetto edificatorio agevolato, la realizzazione da parte di un terzo entro il quinquennio del progetto edificatorio, come modificato in corso d’opera dall’ente, consente di conservare il diritto all’agevolazione; b) l’introduzione di una causa di decadenza non prevista dalla legge, quale la rivendita senza avvenuta utilizzazione edificatoria del terreno ben prima dei cinque anni; c) l’introduzione di una causa di decadenza non prevista dalla legge, quale la rinuncia a realizzare la condizione della utilizzazione edificatoria; d) l’illegittima interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, laddove il contribuente potrebbe entro i cinque anni riacquistare il bene e realizzare direttamente il progetto edificatorio; e) l’illegittima interpretazione dell’art. 33, comma 3, il quale non prevede che l’utilizzazione edificatoria debba essere realizzata direttamente dall’acquirente; f) l’illegittima interpretazione dell’art. 33, comma 3, nel caso in cui il presupposto della norma è soddisfatto quando il progetto edificatorio venga realizzato da una nuova società partecipata dal contribuente.

2. Il contesto di cui si discute trae origine dall’atto registrato il 15.5.2004, denominato “Convenzione per diritto di superficie” fra il comune di Asiago e la società ricorrente, con il quale l’ente pubblico costituiva a favore della predetta società, che a sua volta si impegnava a versare il corrispettivo di Euro 576.561,25, un diritto di superficie per anni sessanta su terreni (mq.17.035) di proprietà comunale, siti in località (OMISSIS), al fine di realizzare un nuovo insediamento produttivo e svolgere attività di segheria del legno. Il terreno veniva successivamente rivenduto, in data (OMISSIS), alla società “Asiago Legnami s.r.l.”, della quale la società F.lli B. era socia con altre tre imprese del settore, che realizzava l’intervento edificatorio.

In particolare, la società ricorrente, argomentando la censurata violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, deduce l’illegittimità della pretesa tributaria perchè, qualora l’ente pubblico preposto all’interesse pubblico tutelato dalla norma agevolativa (e quindi il comune preposto all’individuazione dell’assetto urbanistico da realizzare) muti il progetto edificatorio agevolato, con richiesta di una modifica soggettiva per esigenza di s oggetto realizzatore economicamente più solido, la puntuale realizzazione, entro il quinquennio, del progetto edificatorio, costituisce la condizione richiesta per conservare l’agevolazione. Si rileva la illegittimità della decadenza della agevolazione nel caso di rivendita senza avvenuta utilizzazione edificatoria del terreno ben prima dei cinque anni consentiti dalla legge: considerato che il contribuente potrebbe, nel termine originario dei cinque anni, riacquistare nuovamente e realizzare direttamente l’utilizzazione edificatoria, in quanto la norma non prevede espressamente che tale utilizzazione debba essere realizzata dall’acquirente, potendo tale requisito essere soddisfatto anche dalla puntuale e tempestiva edificazione a mezzo di una nuova società partecipata dalla società F.lli. B. di B.C. & C S.N.C..

3. Le censure espresse in ricorso – al cui esame non si ravvisano ragioni ostative legate a profili di non autosufficienza, risultando esse riferite a date ed elementi pacifici in causa ed emergenti anche dal contenuto della sentenza impugnata – non sono fondate.

La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, consente le agevolazioni ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e di canoni di locazione, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Questa Corte, con numerose decisioni (ex plurimis Cass. sent. n. 16835 del 2008; id. n. 11786 del 2008, id. n. 28010 del 2009, id. n. 829 del 2012; ord. n. 7438 del 2009, sent. n. 29612 del 20119), ha dedotto la ragione della norma nella “inequivoca intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 20864 del 2008, ord. n. 7438 del 2009; Cass. 6-5 ord. n. 722 del 16.1.2015). In altri termini, scopo dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro è quello di favorire l’armonica urbanizzazione di lotti inutilizzati attraverso l’attuazione di piani edilizi convenzionati, e, dunque, incentivare lo sviluppo del territorio secondo i parametri e gli schemi individuati dall’ente locale nello strumento urbanistico.

Orbene, sulla base di tali premesse, le questioni poste in ricorso, possono essere risolte in base al principio secondo cui: “il beneficio dell’assoggettamento dell’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare, infatti, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (Cass. n. 7438 del 2009, n. 18679 del 2010, n. 722 del 2015). Invero, l’argomento principale per disattendere la tesi difensiva è rinvenibile nella “ratio” della legge. Non si comprende, infatti, quali ragioni vi sarebbero nel favorire chi compri e rivenda un bene, in area soggetta a piani particolareggiati, collegando tale beneficio alla tempestività dell’azione edificatoria di un successivo acquirente. La norma, così interpretata, si discosterebbe dai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e sarebbe sospetta di incostituzionalità.

Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata la manifesta infondatezza delle tesi avanzate dalla società ricorrente, nè assume rilievo, a sostegno delle tesi difensive, che la realizzazione edificatoria dell’area sia stata eseguita, entro il quinquennio, da una società partecipata dalla società ricorrente (“Asiago Legnami s.r.l.”), a cui è stato ceduto il diritto di superficie, trattandosi di un diverso soggetto giuridico, distinto dal primo acquirente con propria autonomia imprenditoriale. Ne consegue che la necessità di rafforzamento del soggetto privato per la realizzazione dell’intervento edificatorio, che si assume suggerita dall’Amministrazione pubblica, la quale abbia mutato il progetto, non costituisce una ragione impeditiva assoluta delle finalità previste dalla norma agevolativa, che è quella della edificabilità tout court, ma si riflette solo sulle finalità soggettive del privato (che tende a realizzare comunque un intervento produttivo), e quindi non rileva ai fini della decadenza del beneficio fiscale se non sono realizzati i presupposti previsti dalla legge per ottenere le condizioni agevolative.

La ratio agevolativa trova un suo fondamento logico, che non può essere eluso trasferendo il beneficio ad un soggetto di diritto diverso da quello a cui è stato concesso, che è solo l’acquirente o il titolare del bene.

Inoltre, va ricordato che per le norme che riconoscono le agevolazioni e i benefici in deroga al regime ordinario non è consentito dall’art. 14 preleggi, il ricorso all’analogia (tra le tante, Cass. n. 13502 del 1991), con la conseguenza che le relative disposizioni sono di stretta interpretazione secondo l’orientamento costante di questa Corte (Cass., n. 4501, n. 5270 del 2009, n. 5394 e n. 7438 del 2010). Ai suddetti consolidati principi si conforma la decisione impugnata, risultando le censure espresse dalla società ricorrente prive di fondamento. Il ricorso deve di conseguenza essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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