Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1113 del 14/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2022, (ud. 12/10/2021, dep. 14/01/2022), n.1113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32157-2020 proposto da:

I.V.A., I.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO DI VINCENZO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MERCURIO SECURITISATION SRL, e per essa, quale mandataria, DOVALUE

SPA, già denominata UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO

QUINTARELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

SARDA SAPORI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2214/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso dell’11 dicembre 2020 I.V.A. e I.A., illustrato da successiva memoria, impugnano la sentenza n. 2214 del 26.3.2020 della Corte di appello di Roma tra I.V.A. e I.A. e Mercurio Securisitation s.r.l. (succeduta alla mandataria di Do Value s.p.a, controricorrente, già Unicredit Credit Management Bank s.p.a., succeduta a Banca di Roma s.p.a., Gruppo Capitalia, già denominata Minghetti Finanziaria s.p.a., mandante di Capitalia Service J.V. s.r.l., poi incorporata dal Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), nonché Sarda Sapori s.r.l., intimata, riguardo a un giudizio avviato nel 2006 con ricorso per decreto ingiuntivo da parte della banca di Roma, opposto dai ricorrenti, in relazione a una fideiussione bancaria sottoscritta da questi ultimi a copertura dello scoperto di conto corrente di Euro 117.799,00 di Sarda Sapori s.r.l..

2. Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Roma, nel confermare la sentenza impugnata, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione della banca di Roma, che non aveva agito per il monitorio ma era succeduta nel credito di Capitalia service 3V s.r.l., mandataria di Capitalia s.p.a.; rigettava la contestazione in merito all’inesistenza della fideiussione e di accordo derogatorio in virtù dell’art. 1957 c.c., in tesi non rinvenibile nel contratto; riteneva infine provato il credito e infondata l’eccezione di usurarietà degli interessi applicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. (carenza di legittimazione attiva)”.

1.1. Il motivo, collegato al primo motivo di appello, è inammissibile.

1.2. Esso inerisce alla assunta carenza di legittimazione passiva della banca controricorrente, in tesi succeduta a titolo particolare nel credito dei rapporti conclusi, mentre quello nei confronti di Sarda Sapori s.r.l. sarebbe stato ancora pendente e dunque non oggetto della cessione del creditore originario.

1.3. Il motivo, da un lato, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi; dall’altro, si pone in contrasto con valutazioni di merito riguardo al rapporto sostanziale di cui è stata accertata la titolarità in capo alla banca qui resistente, con riferimento ai vari passaggi e trasformazioni societarie nel frattempo intervenuti, tutti vagliati dal giudice di merito sulla base della documentazione in atti, come integrata in sede di costituzione ex art. 182 c.p.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo si deduce “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto; art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1936 e ss c.c.”.

2.1. Il motivo, collegato al quarto motivo di appello sulla assunta assenza di un contratto di fideiussione, è inammissibile in quanto, da un lato, si pone in contrasto con una valutazione di merito sulla corretta interpretazione da dare al contratto; dall’altro, manca ogni indicazione delle norme sulla interpretazione del contratto in tesi violate nel qualificare il contratto come fideiussione.

2.2. In sostanza, il motivo ripropone una diversa interpretazione del contratto de quo, adducendo la mancanza dell’assunzione di un impegno di garantire personalmente il pagamento di un debito altrui, causa del negozio fideiussorio.

2.3. Tuttavia, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 2017).

2.4. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, sotto questo profilo, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme in tesi violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. per tutte, Cass. sez. III, n. 3419/2018; Cass. Sez. III, sentenza n. 28318/2017).

3. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in merito alle spese e raddoppio del Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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