Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11129 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21595/2017 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6,

presso lo studio dell’avvocato ADOLFO DI MAJO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ENPAM – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI, in persona

del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

SINIBALDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2017 R.G.N. 5368/2014.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con ricorso al Tribunale di Roma, l’avvocata T.F., previo accertamento nei confronti dell’ENPAM del diritto dell’ex coniuge M.C. ad ottenere la pensione ordinaria, chiese che le venisse riconosciuta la pensione di reversibilità sulla medesima pensione a seguito del decesso del predetto coniuge divorziato (avvenuto il 21 ottobre 2006) e ciò, in via principale, sul presupposto della titolarità dell’assegno di mantenimento come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8354 del 1991, resa in sede di giudizio di separazione e mai modificata dalla successiva sentenza n. 16311 del 1995 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed, in via subordinata, sulla base della titolarità iure proprio della pensione di reversibilità in quanto coniuge divorziata del dottor M. ed in relazione alla posizione contributiva del medesimo e dello stato di bisogno dell’istante al momento del divorzio;

la ricorrente aveva spiegato che in sede di separazione era stato fissato il contributo dovuto dal marito sia per il mantenimento dei tre figli della coppia che della stessa moglie, mentre la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva determinato il contributo per i soli figli affidati alla madre e non l’assegno di mantenimento in favore della stessa T.; da tale circostanza, ad avviso della ricorrente, doveva trarsi il convincimento che era rimasto valido il contenuto della sentenza di separazione quanto all’assegno di mantenimento in proprio favore;

il Tribunale adito respingeva la domanda sul rilievo che l’assegno previsto in sede di separazione, di natura alimentare e fondato sul presupposto della permanenza del vincolo coniugale, non poteva rivivere una volta dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio; inoltre, difettava, in capo alla ricorrente, la titolarità appunto di un assegno di divorzio (i cui presupposti fattuali non erano stati neppure allegati), individuata come presupposto del diritto vantato ai sensi della richiamata L. n. 898 del 1970, art. 9, commi 2 e 3, e della L. n. 263 del 2005;

la Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione dell’avvocata T.F., con sentenza n. 1166 del 2017, ha confermato la sentenza di primo grado assumendo che la circostanza, preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione di merito, relativa alla mancata attribuzione all’appellante di un assegno di divorzio a carico del M. fosse sufficiente per escludere la fondatezza dell’impugnazione proposta, alla luce della piena applicabilità alla fattispecie della L. n. 263 del 2005, art. 5, che aveva reso evidente il carattere essenziale del possesso della titolarità del diritto all’assegno di divorzio riconosciuto dal Tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso;

inoltre, il precedente costituito da Cassazione n. 21598 del 2014 non poteva ritenersi idoneo a suffragare la domanda avanzata dalla T., in quanto relativo a fattispecie del tutto diversa e peculiare in cui il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio era intervenuto a seguito di due gradi di giudizio nelle more di quello per l’ottenimento della pensione di reversibilità; quanto poi ai prospettati dubbi di costituzionalità, la Corte ha rilevato che i medesimi erano stati ritenuti infondati da Corte Costituzionale n. 777 del 1988;

per la cassazione di tale sentenza, ricorre T.F., deducendo due motivi di gravame ed una (subordinata) questione di legittimità costituzionale, ai quali resiste con controricorso l’E.N.P.A.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo la violazione degli effetti del giudicato interno da parte della sentenza impugnata con riguardo al diritto alla pensione di reversibilità come formatosi in primo grado in mancanza di appello incidentale, posto che, ad avviso della ricorrente, la domanda subordinata di accertamento del diritto all’assegno di divorzio in via incidentale nel corso del presente giudizio era stata rigettata nel merito- per il difetto di prova circa lo stato di bisogno- e ciò avrebbe implicato l’implicito accoglimento della premessa logica dell’astratta possibilità di ottenere tale accertamento;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 2, in relazione alla L. n. 263 del 2005, art. 5, in relazione alla possibilità o meno che la titolarità dell’assegno divorzile abbia ad essere decisa, quale questione pregiudiziale rispetto al riconoscimento della pensione di reversibilità, anche in sede diversa da quella del giudizio di divorzio;

si sostiene che il Tribunale prima e la Corte di Appello poi avrebbero dovuto unicamente valutare, ora per allora, se effettivamente sussistevano i presupposti per la modifica delle condizioni e, quindi, ritenere fondata la relativa domanda quanto all’attribuzione di un assegno, riconoscendo in astratto, e perciò statuendo, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6, e successive modificazioni, così da affermare il diritto della coniuge divorziata alla pensione di reversibilità;

i due motivi non sono fondati;

quanto al primo motivo deve riaffermarsi il principio (Cass. 24358 del 2018; Cass. 21566 del 2017) secondo cui il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, che cioè risolvano una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; sono privi del carattere dell’autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione;

dunque, nessun giudicato interno può essersi formato in ordine all’astratto diritto ad ottenere l’accertamento ora per allora della titolarità dell’assegno divorzile sulla base del mero passaggio logico derivante dalla constatazione dell’assenza di allegazione e prova dello stato di bisogno economico sofferto dal coniuge divorziato che, di per sè, impedisce qualsiasi positivo accertamento;

quanto al secondo motivo, va rilevato che le ragioni che lo sostengono non offrono argomenti differenti da quelli già esaminati da questa Corte di legittimità (in particolare vd. Cass. n. 12149 del 2007; Cass. n. 5422 del 2006) per cui a tali precedenti va data continuità;

ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell’ex coniuge, all’attribuzione della pensione di reversibilità (a tenore del comma 2, della disposizione sopra richiamata) o di una quota di questa, secondo quanto dettato dal successivo comma 3, per l’ipotesi che esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, subordinatamente alla presenza della condizione, espressamente posta dalla norma, che l’istante sia “titolare” dell’assegno di cui alla citata L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla parimenti citata L. n. 74 del 1987, art. 9;

al riguardo, malgrado non siano mancate talune (minoritarie) pronunce di segno contrario (così, Cass. 17 gennaio 2000, n. 457; Cass. 25 marzo 2005, n. 6429), la prevalente giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui alla L. n. 898 del 1970, menzionato art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio che, a norma della L. n. 898 del 1970, richiamato art. 5, e successive modificazioni, sia stato giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), attraverso la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero attraverso la successiva sentenza emessa in sede di revisione, non essendo sufficiente che detto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l’assegno in parola e neppure che, in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal de cuius quando questi era in vita (Cass. 27 novembre 2000, n. 15242; Cass. 18 luglio 2002, n. 10458; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15148; Cass. 5 agosto 2005, n. 16560; Cass. 13 marzo 2006, n. 5422; Cass. 29 settembre 2006, n. 21129);

la L. 28 dicembre 2005, n. 263, all’art. 5, il quale costituisce norma interpretativa e, quindi, retroattiva nonchè applicabile ai giudizi in corso (cfr. Corte Cost. n. 374 del 2002), stabilisce che “Le disposizioni di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5, deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi della citata L. n. 898 del 1970, predetto art. 5″;

del tutto correttamente, quindi, la Corte Territoriale ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente, sul rilievo preliminare ed assorbente (rispetto ad) ogni altra considerazione di merito che assume la circostanza della mancata attribuzione all’attuale reclamante di un assegno divorzile a carico dell’ex coniuge;

nè, del resto, rispetto ad una simile interpretazione (giurisprudenziale ed autentica) delle disposizioni in argomento, possono trovare ingresso i dubbi di legittimità costituzionale (onde la relativa questione è da ritenere manifestamente infondata) sollevati dalla ricorrente con riferimento al parametro costituito dall’art. 24 Cost., e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale che esso esprime, in relazione al fatto che l’ex coniuge non titolare di assegno al momento del decesso del pensionato diretto si vedrebbe imposto un limite temporale irrazionale ed ingiustificato alla tutela del diritto;

in particolare, la questione prospettata non considera che il diritto alla reversibilità non si confonde con quello all’assegno di divorzio ma tra i due diritti vi è un nesso genetico e funzionale ed è questa la ragione per cui non può confondersi l’effettività della tutela relativa al diritto all’assegno divorzile con quella relativa alla reversibilità della pensione diretta dell’ex coniuge, come si desume dalla fisionomia del diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio alla pensione di reversibilità delineata sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella di legittimità;

così per Corte Costituzionale n. 419 del 20 ottobre 1999 ” (…) la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6)”;

le Sezioni Unite n. 22434 del 2018 di questa Corte Suprema di cassazione hanno coerentemente affermato che ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la titolarità dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione. In quest’ultimo caso, infatti, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità, che è dato dal medesimo presupposto solidaristico dell’assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge, mentre nel caso in cui sia stato corrisposto l’assegno “una tantum” non esiste una situazione di contribuzione economica che viene a mancare;

è evidente che analoga ratio va ravvisata laddove, come nel caso di specie, una situazione economica che viene a mancare non vi è perchè non vi era neanche prima del decesso del de cuius;

i precedenti di questa Corte di cassazione sopra citati hanno, peraltro, disatteso i dubbi di legittimità costituzionale espressi in passato anche con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., non evocati in ricorso ma che è opportuno rammentare per ragioni di completezza di trattazione e perchè in qualche misura in parte sollevati anche nell’odierno ricorso, nel senso rispettivamente:

a) che, se l’assegno è attribuibile anche successivamente alla pronuncia del divorzio, non si vede la ragione (se non in violazione del principio di uguaglianza enunciato dalla norma costituzionale contenuta nel richiamato art. 3) per la quale, intervenute le condizioni di bisogno, non sia attribuibile la pensione di reversibilità pur in assenza di un diritto all’assegno medesimo già accertato;

b) che vi sarebbe, poi, violazione dell’art. 38 Cost., non trovando la ricorrente nessuna tutela;

sotto il primo profilo, si è osservato che il Giudice delle leggi si è, al riguardo, ripetutamente pronunciato ed ha in particolare:

a) rilevato, nella sentenza n. 777 del 1988, che il nuovo testo della L. n. 898 del 1970, art. 9 (come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) ha trasformato l’assegno di mantenimento all’ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l’ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio, onde la relativa attribuzione, se non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, è però assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l’assegno di divorzio, della pensione di cui l’ex coniuge defunto era titolare, venendo quindi a configurarsi il trattamento di reversibilità come la prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa;

b) riaffermato, nella sentenza n. 87 del 1995, i principi sopra enunciati, osservando che il diritto in questione non rappresenta la continuazione del diritto all’assegno di divorzio, ma è un diritto nuovo, di natura previdenziale, collegato ad una fattispecie legale i cui elementi sono la titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio e la titolarità, da parte del coniuge superstite, di assegno di divorzio disposto dal Giudice;

c) precisato, nella sentenza n. 419 del 1999, pronunciata con riguardo esattamente all’ipotesi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, e successive modificazioni, che la pensione di reversibilità, oltre che consentire all’ex coniuge la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto, riconosce allo stesso un diritto che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare al medesimo ex coniuge mezzi adeguati (della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e successive modificazioni), onde il relativo diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante la corresponsione di un capitale una tantum;

circa, poi, il secondo profilo di illegittimità costituzionale, giova notare che la negazione del diritto rivendicato, nella specie, dalla ricorrente non solleva dubbi di contrarietà rispetto al dettato dell’art. 38 Cost., comma 1, atteso che “il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”, ivi riconosciuto, è garantito al “cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” mediante altre forme assistenziali, espressamente previste, del genere della pensione di invalidità civile e della pensione sociale, onde la diversa funzione cui assolvono tanto l’apporto di chi abbia specifici doveri solidaristici quanto l’apporto della collettività, come ne giustifica il cumulo allorchè ricorrano i rispettivi presupposti, così non rende illegittima l’esclusione dell’uno allorchè non sussistano i relativi presupposti e sussistano, invece, soltanto i presupposti dell’altro;

il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore di E.n.p.a.m.;

sussistono i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2001, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

 

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