Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11129 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. un., 10/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17282-2019 proposto da:

AMBASCIATA DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BERTUCCI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.H.O.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

42143/2017 del TRIBUNALE di ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni

Unite, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari il

difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., M.H.O. chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma di accertare il rapporto di lavoro intercorso, a decorrere dal 1 gennaio 2006 e fino al licenziamento, con l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti e lo svolgimento di mansioni di interprete riconducibili al livello A1 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle ambasciate, lamentando di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista per legge, e contratto, e chiedendo la condanna dell’Ambasciata convenuta al pagamento di differenze retributive, TFR e indennità sostitutiva del preavviso, oltre regolarizzazione contributiva e previdenziale;

2. il ricorrente lamentava, inoltre, condotte vessatorie poste in essere nei suoi confronti e violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e chiedeva, pertanto, la condanna dell’Ambasciata al risarcimento dei danni;

3. deduceva, infine, la nullità della clausola derogativa della giurisdizione italiana, inserita nel contratto di lavoro stipulato fra le parti e debitamente sottoscritta, per esservi stato costretto;

4. l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

5. nella pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Roma, l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano assumendo la rinuncia del ricorrente alla giurisdizione italiana, in materia di diritti disponibili, compreso il risarcimento del danno, in conseguenza dell’intesa negoziale derogatoria della giurisdizione italiana, sottoscritta dal lavoratore con i contratti di lavoro del 1 gennaio 2006 e del 1 luglio 2011, in favore della giurisdizione esclusiva dello Stato degli Emirati Arabi Uniti;

6. la parte ricorrente assume la libera determinazione del lavoratore nella sottoscrizione dei due contratti di lavoro, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di idoneità della minaccia ad inficiare la volontà del contraente per estorcerne il consenso (escludendo peraltro tale idoneità al tenore della circolare interna del 1998 richiamata dal lavoratore);

7. la carenza di giurisdizione è altresì invocata, in via subordinata, per essere implicate, dall’eventuale trattazione della controversia, statuizioni tali da incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero, espressione di suoi poteri sovrani di autorganizzazione;

8. in via ulteriormente subordinata, si eccepisce l’applicabilità della legge dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, per avere il lavoratore accettato per iscritto, all’atto della stipulazione del contratto, la deroga alla legislazione italiana, e l’inapplicabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria all’Ambasciata in quanto rappresentante di uno Stato estero sovrano;

9. M.H.O. è rimasto intimato;

10. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

11. va innanzitutto premesso che il regolamento preventivo di giurisdizione postula la sola pendenza del procedimento rispetto al quale viene richiesto, tenuto conto del disposto dell’art. 41 c.p.c. a mente del quale non è indicato un termine iniziale per la presentazione del ricorso in relazione a un determinato grado di sviluppo del procedimento di merito (v.,fra le altre, Cass., Sez. U., nn. 29880 del 2018 e 18832 del 2019);

12. ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento preventivo, del pari va preliminarmente rilevato, quanto alla pretesa nullità della clausola derogativa della giurisdizione per asserita violenza morale, sulla quale sono incentrate le ragioni del contendere nel giudizio introdotto innanzi al giudice del lavoro, che questa Corte regolatrice ha già affermato che l’impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende comporta l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all’espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito) nelle sole ipotesi nelle quali l’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente, e concretamente, precluso dalla proposizione dell’istanza di regolamento ad iniziativa dell’altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all’istituto del regolamento preventivo (v., fra le altre, Cass., Sez. U., n. 29880 del 2019 cit., Cass., sez.U., n. 29879 del 2018 e Cass. n. 7035 del 2016);

13. il lavoratore, del resto, non ha svolto, in questa sede, nessuna attività difensiva volta ad eccepire l’eventuale accertamento istruttorio dedotto innanzi al giudice del lavoro per corroborare l’assunto della nullità della deroga convenzionale della giurisdizione per vizi della volontà al momento della sottoscrizione della relativa clausola, come tale utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione che sarebbe stato eventualmente vanificato dalla proposizione anticipata del regolamento preventivo (v., per utili argomenti, Cass., Sez. U., n. 29879 del 2018);

14. tanto premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui in tema di controversie inerenti ai rapporti di lavoro di personale delle ambasciate di Stati stranieri in Italia, ai fini dell’esenzione dalla giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio consuetudinario di diritto internazionale dell’immunità ristretta, è necessario che l’esame della fondatezza della domanda del prestatore di lavoro non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione (v., fra le tante, Cass. Sez.U. n. 22744 del 2014 e i precedenti ivi richiamati);

15. è stato anche precisato che l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano (v., fra le altre, Cass., Sez.U., n. 7382 del 2013);

16. la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, sottoscritta a New York il 2 dicembre 2004 e ratificata con L. 14 gennaio 2013, n. 5, ha dettato regole precise e la Corte EDU ha rilevato che i principi affermati in tale Convenzione costituiscono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale e vincolavano l’Italia anche prima della sua ratifica;

17.in particolare, la CEDU (sentenza 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia e Francia) ha affermato: “poichè i principi sanciti dall’art. 11 della Convenzione del 2004 sono parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, essi impegnano l’Italia” e “la Corte ne deve tener conto, nel momento in cui appura se il diritto di accesso ad un Tribunale sia stato rispettato”;

18. l’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite, con la norma, rubricata “Contratti di lavoro”, al paragrafo 1, prevede: “Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato” (sugli sviluppi giurisprudenziali del canone dell’immunità ristretta attualizzato nell’applicazione dell’art. 11 e operante ancor prima che la Convenzione divenisse vincolante per tutti gli Stati aderenti proprio perchè sostanzialmente ricognitivo di tale canone, si rinvia, fra le prime, a Cass., Sez. U., nn. 9034, 19674, 22744 del 2014 cit.);

19. in sostanza, come evidenziato anche dalla Corte Europea, in via di principio in materia di contratti di lavoro non è applicabile la immunità giurisdizionale dello Stato estero, tuttavia sussistono diverse eccezioni a tale principio, specificamente elencate nel citato art. 11 della Convenzione di New York, eccezioni da considerare, anch’esse, come parte integrante del diritto consuetudinario internazionale, pur nella non immediata applicazione diretta della detta Convenzione) (v. Cass. S.U. nn. 9034 e 22744 del 2014);

20. le eccezioni, analiticamente indicate nel paragrafo 2 della Convenzione, sono giustificate dalla qualità soggettiva del lavoratore (impiegato assunto per adempiere particolari funzioni nell’esercizio del potere pubblico, agente diplomatico, funzionario consolare, membro del personale diplomatico di missione permanente presso un’organizzazione internazionale o di una missione speciale o assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale, oppure una persona diversa che benefici dell’immunità diplomatica), dall’oggetto dell’azione (assunzione, proroga o reinserimento di un candidato, licenziamento, risoluzione del contratto di un impiegato e se tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza, impiegato cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l’azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro), infine, da una deroga convenzionale, qualora l’impiegato e lo Stato datore di lavoro si accordino in tal senso per iscritto;

21. quest’ultima ipotesi, come reso evidente dal tenore letterale della norma (lett. f) del paragrafo 2), nella parte in cui prevede che l’impiegato e lo Stato datore di lavoro possano convenire “diversamente per iscritto” è volta a consentire l’inclusione, nell’alveo della immunità, della controversia di lavoro che, altrimenti, sarebbe soggetta alla giurisdizione dello Stato del foro secondo la regola generale prevista nel paragrafo 1, come peraltro si desume dalla clausola di riserva prevista nella stessa lett. f), nella parte in cui specifica che l’accordo non può valere quando ragioni di ordine pubblico conferiscono allo Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell’oggetto dell’azione;

22. in altri termini, la lett. f) del par. 2 dell’art. 11 consente la possibilità che il lavoratore e lo Stato datore di lavoro si accordino per rendere il rapporto di lavoro tutelato dalla immunità, in deroga al principio generale della giurisdizione dello Stato del foro, senza che da tale previsione possa inferirsi la regola inversa, ossia di una generale derogabilità delle norme in tema di giurisdizione (in tal senso, Cass. Sez.U., n. 34474 del 2019; 11848 del 2016; 9034, 19674; v., inoltre, Cass., Sez.U. n. 22744 del 2014 cit., precedente specifico relativo, come per il ricorso ora all’esame della Corte, alla deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore della giurisdizione degli Emirati Arabi Uniti);

23. nel caso in esame, seppure la controversia riguardi aspetti soltanto patrimoniali e seppure non ricorra alcuna delle ipotesi di cui all’art. 11 della Convenzione di New York citate, certamente ricorre l’ipotesi della deroga convenzionale per avere M.H.O. espressamente accettato, e sottoscritto, la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana in favore della giurisdizione degli Emirati Arabi Uniti (v. l’art. 4 del contratto di lavoro del 1 gennaio 2006 che stabilisce che “l’Ambasciata dichiara e il dipendente accetta che il rapporto di lavoro, regolato dalle clausole inserite nel presente contratto e da quelle contenute in accordi individuali, è soggetto esclusivamente alla legge dello Stato degli Emirati Arabi Uniti e che al Giudice dello Stato degli Emirati Arabi Uniti è attribuita la giurisdizione esclusiva in ordine a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla formazione, validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro medesimo nonchè in ordine all’interpretazione e all’applicazione delle norme del presente contratto”; clausola riproposta nel contratto successivo del 1 luglio 2011);

24. infine, le domande svolte nel giudizio promosso dal lavoratore hanno ad oggetto tutte diritti disponibili di natura patrimoniale, anche quella relativa al risarcimento del danno da asserita omissione contributiva, atteso che il lavoratore non ha chiesto la ricostruzione della posizione previdenziale ma soltanto il risarcimento del danno da asserita omissione contributiva;

25. in conclusione, è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

26. ricorrono giustificati motivi, in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute, con particolare riferimento alla Convenzione di New York, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; spese compensate dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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