Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11129 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.S.A. – ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3 89/2 006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/11/2006 R.G.N. 335/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato GARILLI ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, riformando la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda proposta da G. N. contro l’ESA – Ente di sviluppo agricolo, gia’ ERAS – Ente per la riforma agricola in Sicilia, del quale il G. era dipendente, volta ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, a norma della L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 6, comma 1 e la condanna del convenuto a corrispondergli le connesse differenze retributive, dal 1 ottobre 2001.

2. La Corte, individuato lo scopo della legge cit. nella riorganizzazione delle strutture operative regionali per renderle piu’ efficienti, razionalizzarne i costi ed utilizzare meglio il personale, ha richiamato in particolare l’art. 1 di detta legge, laddove prevede per gli enti sottoposti a vigilanza e/o controllo regionale un dovere di adeguamento alle disposizioni del primo titolo della legge, da assolvere mediante regolamenti di organizzazione; gli artt. 6 e segg., che oltre ad articolare in due fasce il ruolo dirigenziale, ne hanno istituito una terza, destinata all’inquadramento del personale in possesso di qualifica dirigenziale o equiparata ai sensi della precedente normativa; gli artt. 7, 8 e 9 sulle funzioni dei dirigenti, apicali e non, e sulle modalita’ di conferimento degli incarichi, ed infine l’art. 20 sul permanente vigore delle norme regionali precedenti e dei ruoli dirigenziali previgenti sino alla definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le nuove norme.

3. La Corte ha quindi fatto riferimento alla L.R. n. 6 del 1997, art. 31 che vietava l’attribuzione al personale degli enti, aziende ed istituti vigilati dalla Regione di un trattamento giuridico ed economico superiore a quello dei dipendenti regionali, e prevedeva al riguardo apposite tabelle di equiparazione, ed ha notato che con una Delib. dell’ESA in data 4 ottobre 2000, poi definitivamente approvata con il D.P.R.S. n. 70 del 12 aprile 2001, il personale gia’ inquadrato nelle ex (OMISSIS) qualifica funzionale nonche’ nelle qualifiche ad esaurimento di Ispettore Capo e di Ispettore generale era stato equiparato ai dirigenti amministrativi e tecnici della Regione, mentre con la successiva Delib. 29 ottobre 2001, n. 178 dello stesso Ente, erano stati collocati nella medesima posizione economica (OMISSIS) altri dipendenti provenienti dalla posizione (OMISSIS) ed assunti con diploma di scuola media superiore, anche se in possesso di diploma di laurea.

4. La Corte ha poi osservato che la Delib. 31 marzo 2003, n. 94/CS di approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Ente, aveva previsto l’inquadramento nella terza fascia dirigenziale del personale equiparato ai sensi del cit. D.P.R.S n. 70 del 2001 rinviando inoltre ad un successivo regolamento per la costituzione e la tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell’Ente anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in relazione alla peculiarita’ delle strutture.

5. La Corte, premesso che il G., inquadrato nell’(OMISSIS) qualifica funzionale e poi, in base a Delib. 30 gennaio 2002, nella posizione (OMISSIS) con profilo professionale di direttore agrario coordinatore, aveva chiesto l’inquadramento nella (OMISSIS) fascia dirigenziale con decorrenza dal vigore della L. n. 10 del 2000 con le differenza retributive da tale data, ha messo in rilievo la necessita’ di una interpretazione sistematica della L. cit., art. 6.

A tal fine essa ha sottolineato il ruolo fondamentale della regola dettata dall’art. 1, comma 3, della legge, il quale, nel prevedere la necessita’ di adeguamento da parte degli Enti, rinvia ad un regolamento di organizzazione, ed ha notato che, nel quadro di una lettura sistematica delle norme di riferimento, non aveva alcun rilievo la mancanza, nell’art. 6, del richiamo alla fonte regolamentare, non potendo ritenersi che tale fonte dovesse esser menzionata in ciascuna delle norme in relazione alle quali essa appariva necessaria, cio’ contrastando con l’interpretazione complessiva e coordinata delle norme stesse. La Corte ha comunque osservato che l’esigenza di una applicazione graduale delle nuove regole emergeva anche nell’art. 20 della legge, che aveva mantenuto in vigore sino all’attuazione della nuova legge le norme legislative e i ruoli dirigenziali precedenti.

6. La Corte ha anche notato che alla data di entrata in vigore della legge non esistevano ancora le tabelle di equiparazione e non era stato formato il ruolo dei dirigenti di (OMISSIS) fascia, sicche’ mancavano i presupposti per l’inquadramento richiesto, il quale poteva esser riconosciuto solo dalla data del Regolamento di organizzazione del 2003, che nell’art. 4 aveva specificamente disposto in tale senso.

7. Quanto al trattamento economico, la Corte ha messo in evidenza che la L. n. 10 del 2000 rinviava ai contratti collettivi, sicche’ in assenza di previsioni specifiche per la fascia di nuova istituzione non era possibile determinare la retribuzione dovuta. D’altra parte, senza una specifica norma di carattere regolamentare non sarebbe stato possibile configurare un diritto ad una maggiore retribuzione ” dirigenziale” pur a parita’ di mansioni e prescindendo dall’espletamento di qualsiasi incarico, cio’ potendo costituire violazione dei principi di buon andamento e di razionalita’ sanciti dall’art. 97 Cost..

8. G.N. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

9. L’ESA non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Con l’unico motivo di ricorso e’ denunziata violazione e falsa applicazione della L.R. n. 10 del 2000, artt. 1 e 6 e della L.R. n. 6 del 1997, art. 31.

In sintesi, si sostiene anzitutto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, i regolamenti menzionati nella L.R. n. 10 del 2000, art. 1 hanno carattere meramente esecutivo di una normazione di rango primario, ossia della stessa legge regionale, la quale nel successivo art. 6 stabilisce gia’, in via immediata, e senza l’espressa previsione di alcun termine successivo alla data della sua entrata in vigore, il diritto del personale in servizio alla detta data all’inquadramento nella terza fascia della categoria dirigenziale di nuova istituzione, all’unica condizione dell’appartenenza ad una categoria equiparata, ai sensi di disposizioni previgenti, ai dirigenti amministrativi e tecnici della regione ((OMISSIS) qualifica funzionale).

Si sostiene poi che la L.R. 10 del 2000 si riferisce al personale il quale, in servizio al momento in cui la legge stessa ha iniziato a produrre suoi effetti, e’ stato equiparato al personale regionale sulla base di disposizioni gia’ in vigore in quel momento. Quindi, detta legge fa riferimento ad una equiparazione indipendente dal momento in cui l’atto datoriale e’ stato concretamente adottato, onde rileva che al momento della sua approvazione esistesse gia’ una disciplina legislativa che aveva previsto un meccanismo per equiparare i dipendenti dell’amministrazione regionale con il personale in servizio presso gli enti regionali, costituendo tale disciplina l’oggetto di tale riferimento. Non e’ rilevante per contro che gli enti si siano adeguati in ritardo a tali norme prevedendo le tabelle ivi previste a distanza di anni. La L.R. n. 10 del 2000 rinvia espressamente a norme di equiparazione gia’ esistenti e l’unica disposizione da cui si puo’ ricavare un sistema di equiparazione tra il personale regionale e quello degli enti regionali e’ proprio la L.R. n. 6 del 1997, art. 31. Quindi negare valore al richiamo, contenuto nella L.R. n. 10 del 2000, art. 6, comma 1 alla disciplina previgente significa ignorare il significato proprio delle parole usate dal legislatore e cancellare il valore precettivo della disposizione.

11. Il primo profilo del motivo e’ infondato.

La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni da essa introdotte “disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione”.

Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta, per quanto interessa che “gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione”.

L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza.

Ai regolamenti di organizzazione previsti nel comma 3 e’ consentito in tale materia di derogare alle disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1.

La L.R. n. 10 del 2000, art. 6 per cio’ che rileva, dispone nel comma 1 che:

“1. Nell’amministrazione regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza e’ ordinata in unico ruolo articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalita’ e di responsabilita’ la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali.

Nella prima applicazione della presente legge e’ altresi’ istituita una terza fascia in cui e’ inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Il testo del menzionato legge in esame, art. 3, comma 1, prevedendo l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina implica, quale regola generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessita’ che essa venga adattata alle peculiarita’ dei singoli enti.

Diversamente del resto, non si intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a norme ad esso sovraordinate.

D’altra parte, l’art. 6 della legge in esame prevede, in termini generali, l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1, comma 3.

Ne’ puo’ ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba esser considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste ultime. Al contrario, e’ proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno organizzativo dell’ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico, con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione, fissato dall’art. 97 Cost..

In conclusione, il primo profilo dell’unico motivo di ricorso e’ infondato, con conseguente assorbimento del secondo profilo.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronunzie sulle spese, data la mancata attivita’ difensiva della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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