Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11128 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27490-2019 proposto da:

CIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè

per esso M.A., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CAPPELLU;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONLALE del MOLISE, depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione elevato in data 16.5.2013 da parte della Guardia di Finanzia di (OMISSIS) venivano accertate a carico della società C.I.M. s.r.l. per l’anno di imposta 2011 l’omessa dichiarazione di un maggior imponibile Ires, l’omessa dichiarazione di operazioni imponibili ai fini Iva e di un maggior imponibile Irap. La contribuente impugnava il provvedimento avanti alla CTP di Isernia che accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avanti alla CTR del Molise che con sentenza nr. 167/2019 lo accoglieva.

Il giudice di appello rilevava che le violazioni accertate dalla Guardia di Finanza non era state superate da alcuna prova contraria prodotta dalla C.I.M. s.r.l. e che era stata confermata la differenza di Euro 1.546.547,00 fra la consistenza contabile e quella reale.

Riteneva legittimo l’accertamento induttivo operato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, in considerazione della mancata indicazione nell’inventario delle giacenze di magazzino e della mancata produzione di alcune scritture contabili da parte della società.

Osservava poi che la mancata approvazione dei bilanci 2009, 2010 e 2011 da parte della società aveva comportato la violazione dell’art. 2364 c.c., che prevede rigorosi termini per tali adempimenti sicchè correttamente le rimanenze erano state ricavate dalla contabilità offerta in visione ai verificatori.

Sottolineava che la dichiarazione integrativa delle rimanenze non era stata presentata entro il termine di presentazione per l’anno di imposta 2010 non opponibile all’Agenzia delle Entrate in mancanza di prove adeguate circa la diversa consistenza inventariale in presenza di un volume di affari di Euro 828.180 e di acquisti per Euro 899.005.

Avverso tale sentenza la società contribuente e l’amministratore unico M.A. propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, all’art. 132 c.p.c., n. 4, all’art. 118 disp. att. c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Lamentano, in particolare, che la CTR avrebbe accolto l’appello dell’Ufficio senza offrire alcuna delucidazione sulle ragioni che l’hanno indotta a ritenere compiutamente formata la prova presuntiva in ordine al maggior valore contabile attribuito dall’amministrazione alla merce presente nel magazzino della C.I.M. s.r.l. e limitandosi ad enunciare il proprio convincimento in termini generici e con motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ometta di esporre i motivi di fatto e diritto della decisione e di illustrare le ragioni che la sorreggono, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.

La sentenza è, quindi, nulla non solo se risulti del tutto priva di motivazione dal punto di vista grafico o presenti una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche allorquando contenga una motivazione meramente apparente, nel senso che, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consenta “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. n. 4448 del 25/2/2014), non assolvendo in tal modo alla finalità sua propria, che è quella di esternare il ragionamento che partendo da certe premesse pervenga, con un ragionamento logico, a spiegare il risultato delle conclusioni raggiunte sulla res decidendi (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016).

Ne discende che la motivazione è solo apparente, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

La motivazione della sentenza impugnata si sottrae a tale censura, in quanto la Commissione regionale ha spiegato le ragioni per le quali le rimanenze accertate dai verificatori in Euro 225.240,00 dovevano ritenersi confermate in forza del fatto che nelle dichiarazioni della società rese nel modello unico 2012 per i redditi 2011 tali rimanenze sono state indicate in Euro 280.000,00, sicchè la sentenza impugnata non poteva dichiarare la collimazione dei valori senza dichiarare il recupero a tassazione della differenza di Euro 54.760,00.

Ha altresì sottolineato la legittimità dell’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, in considerazione della mancata indicazione nell’inventario delle giacenze di magazzino e della mancata produzione di alcune scritture contabili da parte della società.

Relativamente alle rimanenze la CTR ha motivato le ragioni per le quali le stesse, in assenza della mancata approvazione dei bilanci 2009, 2010 e 2011, sono state ricavate dalla contabilità offerta in visione ai verificatori.

Il giudice di appello ha spiegato il perchè la dichiarazione integrativa delle rimanenze, non essendo stata presentata nei termini per l’anno 2010, non fosse opponibile all’Amministrazione finanziaria in assenza di prove adeguate circa la diversa consistenza inventariale, in presenza di un volume di affari di Euro 828.180,00 e di acquisti per Euro 899.005,00, precisando che le rimanenze non riportate comportano una presunzione di cessione di beni da superarsi mediante prova contraria a carico del contribuente.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata, quindi, è effettiva e idonea a palesare l’iter logico giuridico posto a base della decisione adottata.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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