Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11128 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. un., 10/06/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 10/06/2020), n.11128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6591-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.

2488/2019 depositata il 25/02/2019 nella causa tra:

L.A.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DEL DEMANIO – FILIALE PER IL

LAZIO;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, il quale conclude per il rigetto del ricorso e la

dichiarazione della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L.A. ha proposto domanda, avanti al Tribunale ordinario di Roma, chiedendo la condanna del Ministero della giustizia e dell’Agenzia del Demanio – Filiale per il Lazio – il primo quale ente proprietario, il secondo in solido, dell’immobile a lei assegnato per ragioni di servizio – al rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per l’esecuzione delle riparazioni necessarie per l’utilizzo del bene medesimo, pari ad Euro 9.600,00, oltre al risarcimento dei danni, giudice che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con sentenza n. 14090 del 2012, ritenendo rilevante la circostanza che l’assegnazione dell’alloggio fosse avvenuta in ragione del rapporto di lavoro e che la controversia, pertanto, dovesse essere devoluta al giudice che aveva la giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego in questione, ossia l’Amministrazione Penitenziaria.

Il giudizio è stato, quindi, riassunto innanzi al TAR Lazio, che con ordinanza n. 2488 del 2019 (ritualmente comunicata), ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione in quanto concernendo la domanda l’esistenza di un credito, la controversia andava devoluta al giudice ordinario trattandosi di questione di natura meramente patrimoniale, a fronte della quale le parti si trovavano in posizione perfettamente paritaria. Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, mentre le parti non hanno spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi del giudice rimettente è fondata.

La domanda della L. riguarda esclusivamente l’accertamento del credito dalla stessa maturato per avere esborsato le somme necessarie per le riparazioni urgenti dell’alloggio alla medesima assegnato e di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria, di cui l’originaria attrice è dipendente, e quindi attiene ad un inadempimento contrattuale.

Da quanto sopra non può dubitarsi che la mancata esecuzione dei lavori di riparazione, dedotti come urgenti, dell’alloggio ed il conseguente esborso sostenuto per gli stessi da parte del conduttore/dipendente pubblico, pur integrando un inadempimento contrattuale da parte dell’ente proprietario, non realizza un’attività posta in essere dalla parte adempiente nell’esercizio delle sue funzioni. In realtà trattandosi di violazione, da parte dell’Amministrazione pubblica, dei propri obblighi in qualità di proprietario dell’immobile, la relativa controversia non può che essere demandata al solo giudice avente giurisdizione sui diritti di obbligazione, ossia il giudice ordinario.

Nella specie, infatti, è in discussione solo il rapporto di conduzione del bene e la controversia ha, pertanto, contenuto meramente patrimoniale ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale connessi al godimento dell’alloggio da parte della ricorrente, senza involgere poteri discrezionali della P.A.

Essa, infatti, prescinde dal rapporto di lavoro pubblico che ha avuto rilievo solo per avere consentito alla ricorrente di ottenere, a suo tempo, la disponibilità dell’immobile di proprietà del Ministero.

Ne consegue che la domanda di corresponsione della somma esborsata ovvero di risarcimento del danno per la conduzione di immobile insalubre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto di dipendenza sottostante o l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione dell’indennità o del risarcimento stesso (v. Cass., Sez. Un., 11 luglio 2019 n. 18664). Si tratta di controversia contrassegnata da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e assegnatario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela di interessi generali.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario; va cassata la sentenza del Tribunale di Roma che ha declinato la giurisdizione e la causa rimessa avanti al medesimo Tribunale. Non v’è da provvedere sulle spese del regolamento d’ufficio, non avendo le parti svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice ordinario e, conseguentemente, cassa la sentenza n. 14090/2012 del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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