Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11128 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – rel. Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VLE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI MARINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI CANDIA CLAUDIO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2 004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/07/2004 R.G.N. 6/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’oggetto della controversia e’ costituito dalla natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro intercorso tra il signor C.D. e le Poste Italiane s.p.a., gia’ ente pubblico economico, e prima ancora Amministrazione Autonoma, dal 1979 all’11 novembre 1996, data in cui gli era stato comunicato di non presentarsi piu’ al lavoro; che il C. chiedeva che venisse accertato il carattere subordinato del rapporto e condannato il convenuto al pagamento delle differenze retributive;

che avverso la sentenza di appello, che aveva confermato quella di primo grado di accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la societa’ Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 c.p.c. e del D.L. n. 269 del 1994, convertito in L. n. 432 del 1994, in tema di riparto della giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia;

che la ricorrente contesta la decisione che aveva ritenuto che sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della causa anche per il periodo dal 1979 al 1993, antecedente alla trasformazione delle Poste Italiane da ente pubblico in ente pubblico economico, e pertanto sotto la vigenza della normativa pubblicistica.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che la questione della competenza giurisdizionale in materia di controversie sui rapporti di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane e’ gia’ stata sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ritenuto che “le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proposte dopo la disposta privatizzazione di detto rapporto di lavoro – privatizzazione avvenuta a seguito della trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico economico D.L. n. 487 del 1993, ex art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 71 del 1994, con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell’ente, emanati il 23 dicembre 1993 e pubblicati nella G.U. del 31 dicembre 1993 – sono devolute, ai sensi dell’art. 10 di detto D.L., alla cognizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria, in considerazione della natura privatistica di detto rapporto “ex” art. 6, comma 2, del citato D.L., che non e’ esclusa dalla disposizione dell’art. 6, comma 6 ult. cit., la quale, prevedendo che, sino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, ai dipendenti dell’ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, stabilisce un assetto transitorio della normativa sostanziale. Inoltre, sull’attribuzione delle controversie all’autorita’ giudiziaria ordinaria derivante da dette norme, e sulla data dalla quale si e’ verificata detta devoluzione, non hanno inciso ne’ l’ulteriore trasformazione dell’ente in societa’ per azioni (D.L. n. 487 del 1993, art. 1, comma 2 modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 27), in quanto al tempo in cui questa e’ stata perfezionata il rapporto di lavoro era gia’ stato privatizzato, ne’ il D.L. n. 269 del 1994, art. 1 il quale, in riferimento agli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in societa’ di diritto privato, prevede che continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltesi anteriormente alla trasformazione, poiche’ detta norma reca una disciplina transitoria concernente esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla sua entrata in vigore e, conseguentemente, non e’ applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti gia’ trasformati.” (Cass. civ., S.U., 27 aprile 2005, n. 8691; nello stesso senso, S.U.. 3 maggio 2005, n. 9110);

che nel caso di specie, pero’, il problema si prospetta in maniera parzialmente differente, perche’ – come si e’ detto – le differenze retributive richieste si riferiscono all’intero periodo dal 1979 al 1996, in gran parte anteriore alla data di efficacia della trasformazione dell’Amministrazione postale in ente pubblico economico;

che appare necessario, percio’, disporre la trasmissione degli atti a S.E. il Primo Presidente perche’ valuti l’opportunita’ della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

LA CORTE Dispone la trasmissione degli atti a sua S.E. il Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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