Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11128 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3636/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.D., nella qualità di erede di M.N.M. già

socio unico e liquidatore della società (OMISSIS) SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLUCCI DE’ CALBOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato VIGLIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO ANTONIO FERRARA;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 417/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIOANLE di POTENZA, depositata l’01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Basilicata respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 169/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso della (OMISSIS) srl a socio unico contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che era dirimente/assorbente l’infondatezza del primo motivo di gravame concernente la sussistenza delle ragioni d’urgenza legittimanti l’emissione dell’atto impositivo impugnato prima dello scadere del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dovendosi ritenere adeguate le argomentazioni al riguardo spese dal primo giudice.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso M.D., quale erede di M.N.M. già socio unico e liquidatore della società contribuente, la cui Curatela fallimentare non si è difesa.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente “apparente” in quanto apoditticamente per relationem in riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015, Rv. 633996); ancor più specificamente che “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravarne” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873).

La motivazione della sentenza impugnata è palesemente in contrasto con tali principi di diritto, non contenendo alcuna “autonoma valutazione” del punto decisionale di merito che con il primo motivo di gravame le era stato devoluto.

Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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