Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11127 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27465-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RIAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5082/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, con sentenza nr 5082/2018, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP nr. 92/2013 con cui era stato annullato l’atto di contestazione Iva per gli anni 2006 e 2007 emesso a seguito del processo verbale di constatazione.

Il giudice di appello riteneva corretto il giudizio espresso dalla CTP sia per quanto riguarda la carente motivazione dell’atto sia con riferimento alla mancata produzione da parte dell’Ufficio della documentazione a supporto della contestazione.

Osservava che l’Amministrazione finanziaria anche in sede di gravame non aveva puntualmente replicato a quanto rilevato dai giudici di primo grado sia in relazione all’onere della prova sia in relazione alle allegazioni della contribuente, limitandosi a disquisire sulla possibilità di produrre il processo verbale dell’Agenzia delle Entrate da cui aveva avuto origine la pretesa impositiva. Documento questo che, secondo il giudice del gravame, era comunque inidoneo a verificare la fondatezza della richiesta fiscale.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Sostiene la legittimità dell’atto impugnato motivato con il richiamo al processo verbale redatto dall’Agenzia delle Dogane prodotto in copia in sede di gravame malgrado non fosse necessario.

Afferma che in esso sono esposte le condotte poste in essere e le violazioni riscontrate.

La società contribuente è rimasta intimata.

La censura è inammissibile.

Giova in primo luogo ricordare che il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4 (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma-contenuto dell’atto (il ricorso per cassazione) e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere strettamente processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, nè l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 e 380-bis e ss. c.p.c..

La censura patisce di un evidente difetto di specificità – del quale il principio di autosufficienza è corollario – mancando del tutto l’enunciazione della critica che muove alla impugnata sentenza.

Occorre altresì rilevare che la CTR, nel condividere le ragioni poste a base dell’annullamento dell’atto impugnato espresse dalla CTP, ha rilevato, unitamente alla carenza motivazionale del provvedimento emesso dall’amministrazione finanziaria, anche la mancanza di elementi idonei a supportare la pretesa impositiva non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione del processo verbale.

Tale argomentazione non è stata minimamente scalfita dalla ricorrente che anche in questa sede si è limitata a sostenere la legittimità dell’atto in quanto supportato da un processo verbale di constatazione ad esso allegato senza prendere posizione relativamente alla mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa fiscale azionata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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