Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11127 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FISCO OLDRINI ANNA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO

PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 147/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2005 R.G.N. 105/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A.M.P., dipendente dell’IPSIA – Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di (OMISSIS) come assistente tecnico, con orario lavorativo settimanale dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 14, riconosciuto dal 31 maggio 2001 invalido civile in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 4 ha chiesto a norma dell’art. 33 di detta legge la concessione di 2 h giornaliere di permessi retribuiti.

2. L’Istituto scolastico ha risposto alla richiesta comunicando che tali permessi erano fruibili nella misura massima di 18 ore mensili, pari a tre giorni lavorativi, allegando in proposito una circolare dell’Inps.

3. L’ A., esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha chiesto al Tribunale di Varese di accertare il suo diritto alla fruizione dei permessi nella misura di due giornate giornaliere retribuite o, in subordine nella misura di dieci ore settimanali.

4. La domanda è stata rigettata.

5. La Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, premesso che tanto la L. n. 104 del 1992, art. 33 quanto la circolare Inps prevedono il diritto del lavoratore handicappato di fruire, alternativamente, di tre giorni al mese di permesso retribuito o di 2 ore di permesso al giorno, ha rilevato che la questione tra le parti era insorta perchè il lavoratore, come risultava dalla lettera del giugno 2001, intendeva modificare nel corso del mese le modalità di fruizione del permesso, da giorni del mese ad ore mensili.

6. La Corte territoriale ha tuttavia notato che nel giudizio di appello il lavoratore aveva precisato di non aver mai modificato o chiesto di modificare la fruizione dei permessi da giorni ad ore ed ancora meno all’interno allo stesso mese. La Corte anche aggiunto che nella discussione orale il lavoratore sembrava aver posto la questione con riferimento ad uno specifico e ridotto impegno di lavoro, ma ha osservato al riguardo che le conclusioni in tal senso non erano chiare, essendo i permessi ad ore richiesti nella misura prevista dalla legge, non contestata dagli appellati che avevano insistito solo sulla non cumulabilità dei permessi ad ore e dei permessi a giorni.

7. In base a tali premesse la Corte di merito ha dichiarato nulla la domanda.

8. A.M.P. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi.

9. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. Con il primo motivo di ricorso è denunziata omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia Si sostiene che il datore di lavoro avrebbe preteso di calcolare i giorni di permesso retribuiti “sulla base del numero di ore risultanti in tre giorni mensili lavorativi e quindi assegnando solo 18 ore di permesso” così non consentendo al lavoratore di optare per due ore giornaliere di permesso, e che la Corte aveva quindi errato nel ritenere che la controversia riguardasse la modifica della fruizione dei permessi da giorni ad ore e che tra le parti fosse quindi insorto un mero equivoco, e non invece, come era avvenuto, una contrapposta interpretazione della norma.

11. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 104 del 1992, art. 33.

Si sostiene che, in base all’art. 33 cit., comma 6 in epigrafe, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, art. 19, lett. c, la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto di usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero o di tre giorni di permesso mensile, il che significa che la facoltà di scelta è rimessa al lavoratore e che i permessi non sono condizionati ad alcun tetto massimo se non quello delle due ore giornaliere.

12. I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

13. La sentenza impugnata ha in sostanza affermato da un lato che la questione insorta fra le parti derivava dall’intendimento del lavoratore di modificare nel corso del mese le modalità di fruizione del permesso e dall’altro che in realtà non vi era contrasto fra la pretesa dell’appellante e il diniego dell’appellato, ossia che non vi era alcuna lite, in quanto il primo aveva precisato nell’atto di appello alla pag. 6 di non aver mai “modificato o chiesto di modificare la fruizione di permessi da giorni ad ore e men che meno all’interno dello stesso mese”. La Corte ha anche notato che comunque i permessi ad ore erano stati richiesti “nella misura richiesta dalla legge, non contestata dagli appellati che insistono solo sulla non cumulabilità dei permessi a ore e dei permessi a giorni”. Il ricorrente contesta in sostanza questa interpretazione riportando le proprie conclusioni in appello, dove si chiede l’accertamento del diritto di fruire dei permessi “nella misura di due ore giornaliere retribuite o in subordine nella misura di 10 ore settimanali”.

Tali conclusioni però non rendono affatto evidente l’erroneità del giudizio della Corte di merito sulla interpretazione della domanda, interpretazione dalla quale è scaturita la pronunzia di nullità, ma sottopongono alla Corte una diversa lettura degli atti. Quanto alla lettera 28 novembre 2001 dell’Istituto scolastico, prodotta nel fascicolo dei primo grado e menzionata nel ricorso, essa, per quanto risulta da ciò che dice il ricorrente, costituisce un elemento esterno alla formulazione del ricorso introduttivo e, ad ogni modo ha un contenuto del tutto generico, nel senso che ribadisce più o meno testualmente il dettato normativo. Ciò non lascia comprendere tuttavia in che cosa sarebbe consistito il conflitto di posizioni e non scalfisce perciò la menzionata valutazione della Corte territoriale.

14. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA