Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11127 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 30/11/2016, dep.05/05/2017),  n. 11127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22381/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MARIO CASALE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SERGIO CICCARELLI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1016/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, emessa il

30/04/2015 e depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Considerato che: 1.- Con l’unico motivo di ricorso la società La Sfera snc & C di T.P. & C. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1177 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Bari non avrebbe tenuto conto del principio espresso da questa Corte, secondo il quale: tanto nell’ipotesi in cui l’obbligo di custodia abbia natura accessoria e strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione principale, quanto nell’ipotesi in cui sia, invece, l’effetto tipico del contatto di custodia, la diligenza da prestare è sempre quella del buon padre di famiglia. Sicchè, nel caso concreto, la prova sarebbe stata quella di aver adottato tutte le misura idonee ad impedire la circolazione con il veicolo da parte di terzi non autorizzati, ovvero, la prova che la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà.

E’ pacifico che l’impossessamento del furgone in argomento sarebbe avvenuto solo compiendo, da parte di ignoti ladri, atti di violenza sul sistema di avviamento del mezzo che non poteva esser utilizzato, normalmente, in mancanza di chiavi.

1.1. – Il motivo è infondato.

Va qui premesso che è ormai superata la risalente distinzione circa la diligenza nella custodia ove quest’ultima costituisca obbligazione principale od accessoria (Cass. 23 gennaio 1986 n. 430). Piuttosto, sia nel caso in cui l’obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l’esecuzione della prestazione principale art. 1177 c.c. – sia quando esso è l’effetto tipico del relativo contratto – art. 1766 c.c. – la diligenza richiesta all’affidatario è, comunque, quella del buon padre di famiglia (Cass. 10 dicembre 1996 n. 10986). Con l’ulteriore specificazione che siffatto tipo di diligenza comporta anche, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, che il depositario predisponga quanto necessario per prevenire fatti esterni, fra i quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa. Come afferma la dottrina più attenta e la stessa giurisprudenza anche di questa Corte, il depositario non si libera dalla responsabilità ex recepto provando solo di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve anche provare che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile, ovvero, per evitare di incorrere in colpa per il furto subito, deve provare di avere posto in essere tutte le attività protettive che l’ordinaria diligenza suggerisce. Nella piena consapevolezza che il soddisfacimento dell’interesse creditorio non è configurabile senza la produzione di uno sforzo maggiore rispetto a quello che ordinariamente comporterebbe la diligenza del buon padre di famiglia.

Ora, nel caso in esame, la Corte di appello di Bari ha rispettato questi principi, avendo accertato che la società appellante la Sfera di T.P. non aveva fornito adeguata prova dell’adempimento dell’obbligo di diligente custodia. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…) ad avviso della Corte non può ritenersi assolto pienamente l’obbligo di diligenza del buon padre di famiglia nella custodia del bene. Basti al riguardo considerare che il veicolo era parcheggiato all’aperto, in piena visibilità da parte di chiunque interessato all’asporto, in zona industriale e presumibilmente non molto frequentata nelle ore di chiusura delle aziende, e che non risulta predisposto alcun tipo di vigilanza tesa a prevenire non imprevedibili iniziative di ignoti malviventi (…)”. Per questi motivi si propone il rigetto del ricorso”.

Tale relazione veniva comunicata ai difensori delle parti.

Il Collegio, pur condividendo argomenti contenuti nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e che le questioni prospettate meritino un ulteriore approfondimento, e, pertanto, rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

PQM

La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA