Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11126 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.M. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 21 della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna – Sezione n. 05, in data 15/04/2008, depositata il 18 aprile

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 12829/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente re3lazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 21, pronunziata dalla C.T.R, di Bologna, Sezione n. 05, il 15.04.2008 e DEPOSITATA il 18 aprile 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a più mezzi, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss., artt. 2082 e 2195 c.c., L. n. 662 del 19962, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 49 e 55, ancora art. 2967 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai quesiti prospettati a conclusione dei primi due mezzi ed alla collegata censura per vizio della motivazione, può rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui all’art. 31, comma 2 D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente i motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

La decisione impugnata sembra abbia fatto malgoverno del trascritto principio, nella parte in cui ha affermato essere onere dell’Amministrazione finanziaria dare la prova dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, omettendo ogni indagine e valutazione, alla stregua delle emergenze processuali.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il rigetto del primo motivo per manifesta infondatezza, e l’accoglimento del secondo e del terzo mezzo, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza; Considerato, per l’effetto, che – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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