Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11126 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 07/05/2010), n.11126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T.G. e A.T.M.E.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Stefano Infessura 14, presso

l’avv. Vinciguerra Mario, che li rappresenta e difende giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

B.A. e B.R. quali eredi di B.M.,

domiciliati in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avv. Marinelli Domenico, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

B.N. quale erede di B.M., S.

A., S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 537/07 del 2.8.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.4.2010 dal Relatore Cons. Piccininni Carlo;

Udito l’avv. Vinciguerra per le ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.8.2007 il Tribunale di Cassino dichiarava l’estinzione del giudizio riassunto da G. e A.T. M.E. nei confronti degli eredi di B.M., citati con notifica eseguita nella detta qualita’, impersonalmente e collettivamente.

In proposito il tribunale rilevava che l’atto di citazione in riassunzione era stato notificato con le modalita’ indicate in data 27.7.05; che la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva annullato con rinvio la sentenza del Tribunale di Frosinone, era stata depositata l’11.6.2004; che B.M. era deceduto il (OMISSIS), e quindi dopo il deposito della sentenza impugnata, sicche’ l’atto di citazione in riassunzione avrebbe dovuto essere notificato personalmente agli eredi di B.M., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., comma 2; che la notificazione effettuata impersonalmente e collettivamente sarebbe stata dunque nulla; che la costituzione in giudizio in data 17.11.2005 di B.A., erede di B.M., non avrebbe sanato la detta nullita’, poiche’ intervenuta dopo la scadenza del termine di un anno stabilito per la riassunzione (art. 392 c.p.c.) e la sanatoria, secondo la precedente formulazione dell’art. 164 c.p.c. all’epoca vigente, avrebbe avuto efficacia ex nunc. Avverso la decisione le due A.T. proponevano ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resistevano con controricorso A. e B.R., che eccepivano anche l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ (la costituzione in giudizio di B. A., che astrattamente avrebbe potuto avere efficacia sanante, sarebbe intervenuta dopo il decorso del termine lungo per l’impugnazione).

Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 7.4.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di impugnazione G. e A.T. E. hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: 1) il giudizio relativo alla nullita’ della notifica dell’atto di citazione sarebbe errato, perche’ la detta notifica era stata eseguita presso la residenza (o il domicilio) della parte, il constatato decesso di B.M. avrebbe comportato l’interruzione automatica del processo, da cio’ sarebbe discesa l’applicabilita’ dell’art. 303 c.p.c., che consente la riassunzione della causa anche mediante notifica della citazione agli eredi collettivamente e impersonalmente; 2) la notificazione della citazione avrebbe raggiunto il suo scopo, come desumibile dall’avvenuta costituzione di B.A.. Inoltre sarebbe improprio il richiamo all’art. 164 c.p.c., dovendosi invece ritenere eventualmente violata la disposizione di cui all’art. 160 c.p.c., che attiene ai vizi della notifica e non a quelli dell’atto. L’accertata esistenza di detto vizio avrebbe dovuto poi comportare la rinnovazione della citazione per la conseguente integrazione del contraddittorio, anziche’ la declaratoria di estinzione del giudizio.

3) la decisione sulle spese sarebbe errata, in quanto conseguente all’errata decisione adottata. Va innanzitutto premesso che e’ priva di pregio l’eccezione di tardivita’ del ricorso, poiche’ alla data di costituzione in giudizio di B.A. non era ancora maturato il termine lungo per l’impugnazione, e che e’ inammissibile il terzo motivo di ricorso, in quanto non contiene alcuna censura ma si limita ad invocare una diversa ripartizione delle spese processuali, nel presupposto della fondatezza del proprio assunto e delle argomentazioni svolte.

In ordine agli altri due motivi, da esaminare congiuntamente perche’ attinenti alla pretesa regolarita’ della notifica dell’atto di citazione in riassunzione, che sarebbe immune dai vizi riscontrati dalla Corte di Appello, osserva il Collegio che la notifica in questione e’ certamente irrituale.

Ed invero dalla sentenza impugnata si evince: che l’atto di citazione in riassunzione davanti al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) e’ stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi di B.M. in data 27.7.2005; che la sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la sentenza impugnata era stata depositata l’11.6.2004; che B.M. era deceduto il (OMISSIS); che pertanto le A.T. avrebbero dovuto notificare l’atto di citazione in riassunzione personalmente agli eredi presso la casa di abitazione (art. 138 c.p.c.), ai sensi dell’art. 392 c.p.c., comma 2. La detta notifica e’ stata invece eseguita agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto B.M., e cio’ e’ sufficiente per farne rilevare l’irregolarita’, tenuto in particolare conto che nella specie non e’ applicabile il disposto di cui all’art. 303 c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 286 c.p.c., norma di carattere eccezionale che, in quanto tale, puo’ essere correttamente evocata soltanto nei casi espressamente previsti, fra i quali non e’ compreso quello in oggetto.

Per di piu’ nel caso in esame la morte della parte e’ intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, data che costituisce il “dies a quo” del termine annuale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio a norma dell’art. 392 c.p.c., e che pertanto rende comunque improprio il richiamo alla disciplina generale dettata dall’art. 299 c.p.c. e segg..

Le ricorrenti hanno per vero prospettato un’ulteriore argomentazione a sostegno dell’affermata erroneita’ della decisione impugnata, erroneita’ individuata nel fatto che l’avvenuta costituzione in giudizio di B.A., erede di M., in data 17.11.2005 avrebbe avuto effetto sanante rispetto alle eventuali irregolarita’ riscontrate.

Il giudice del merito ha al riguardo espresso diversa valutazione, e cio’ in ragione della ritenuta applicabilita’ al caso in esame del disposto dell’art. 164 c.p.c. nella precedente formulazione all’epoca vigente, secondo il quale la sanatoria della citazione derivante dalla costituzione del convenuto avrebbe avuto efficacia “ex nunc” e non “ex tunc”, restando in tal modo salvi i diritti anteriormente quesiti. La valutazione del giudice del merito e’ corretta e va condivisa, considerato che nella specie e’ ravvisabile anche un vizio dell’atto di citazione per l’omessa indicazione del nome, del cognome, della residenza (o domicilio o dimora) dei convenuti (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2), in quanto indicati in modo impersonale in ragione della comune qualita’ di eredi della parte originaria, vizio che determina una nullita’ (art. 164 c.p.c., comma 1), la cui sanatoria per effetto della costituzione del convenuto (astrattamente evocabile nel caso in esame, in ragione dell’avvenuta costituzione di B.A.), nella formulazione del testo previgente applicabile nella specie, avrebbe effetto “ex nunc”, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2, e non varrebbe dunque ad escludere la rilevata tardivita’ della riassunzione (C. 04/2177, C. 00/14544).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna delle ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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