Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11125 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.M.C. res.te a (OMISSIS), rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. FONTANELLI

Aldo, elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via

Emilio de Cavalieri, 11;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n.29/29/08 della Commissione Tributaria Regionale

di Roma – Sezione n. 29, in data 18/03/2008, depositata il 03 aprile

2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Aldo Fontanelli per la controricorrente;

Presente, pure, il P.M. Dr. IANNELLI Domenico, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 12679/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 29/29/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 29, il 18.03.2008 e DEPOSITATA il 03 aprile 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rimborso Irap, relativa al periodo dal 2001 al 2003, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè per insufficiente motivazione su decisivo e fatto controverso.

3 – Il mezzo va esaminato, sia alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate; per le imprese il requisito della autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP – valore aggiunto prodotto -“.(Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007) , sia pure richiamando il principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con quanto affermato dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, con argomentazione inadeguata, non avendo, fra l’altro, evidenziato alla stregua di quali considerazioni, l’accertato impiego di una segretaria part-time, dovesse ritenersi irrilevante, nell’ambito di una complessiva valutazione degli elementi offerti dalla concreta fattispecie.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La CORTE:

vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza; Considerato, per l’effetto, che – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della C.T.R. del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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