Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11124 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici,in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.G. res.te a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 98/02/08 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 02, in data 20/06/2008, depositata

il 31 luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 12582/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 98/02/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 02, il 20.06.2008 e DEPOSITATA il 31 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato a due mezzi, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss., artt. 2082 e 2195 c.c., D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e 3, nonchè insufficiente motivazione su fatto decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del primo mezzo, può rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto dell’art. 2, primo periodo, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – Il secondo mezzo sembra fondato, atteso che la decisione impugnata, non risulta in linea, nè con il principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza è legittima quando il Giudice, facendo proprie le argomentazioni di altra decisione, esprima – ancorchè sinteticamente – le ragioni della adottata pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto” (Cass. 17212/2006, n. 2196/2003), e neppure con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il rigetto del primo motivo, per manifesta infondatezza, e l’accoglimento del secondo mezzo, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

LA CORTE:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene di dover rigettare il primo motivo del ricorso e di accogliere il secondo, per manifesta fondatezza;

Considerato, per l’effetto, che, – cassata l’impugnata decisione in relazione al mezzo accolto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche perchè proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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