Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11123 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/04/2021), n.11123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8470-2019 proposto da:

C.F., P.E., P.M.F.,

P.F.P., tutti nella qualità di eredi di P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO FOLLIERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI FOLLIERI;

– ricorrenti –

contro

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUCA ANGELINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2081/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dopo l’espletamento, in contraddittorio con l’Acquedotto Pugliese S.p.a. (in seguito indicato pure, per brevità AQP), di un ATP ex art. 696 c.p.c., su istanza di P.L. al Tribunale di Lucera (poi soppresso e inglobato nel Tribunale di Foggia), al fine di individuare la causa delle infiltrazioni idriche sotterranee e di quantificare i relativi danni che il ricorrente sosteneva aver subito all’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), gli eredi del predetto ricorrente, C.F., P.E., P.M.F., P.F.P. e P.T., instaurarono, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il giudizio di merito nei confronti di AQP. In particolare gli attori, sostenendo che, come evidenziato dall’ausiliare in sede di ATP, le infiltrazioni lamentate erano causalmente riconducibili ad una perdita della rete idrica sotterranea, quantunque non esattamente collocabile, chiesero che fosse dichiarato che lo stato di deterioramento e di cedimento strutturale dell’immobile già richiamato trovava causale nel fenomeno di infiltrazione idrica sotterranea e che le infiltrazioni in parola erano causate da perdite idriche dell’impianto di distribuzione gestito da AQP e, per l’effetto, che quest’ultima fosse condannata al risarcimento dei danni e a porre in essere i rimedi necessari all’eliminazione delle infiltrazioni, nonchè alle spese e competenze di lite.

Si costituì AQP chiedendo il rigetto della domanda.

Disposto il mutamento del rito ed espletate la CTU e la prova per testi, il Tribunale di Foggia, con sentenza pubblicata in data 7 maggio 2014 accertò e dichiarò la responsabilità della parte convenuta nella causazione dei fenomeni infiltrativi verificatisi nell’immobile degli attori; condannò la parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di Euro 46.380, 48 + IVA, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data del deposito della relazione di ATP, a titolo di danno emergente, di Euro 54.000,00, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante; condannò, altresì, la parte convenuta ad eseguire, a proprie spese e cura, le opere indicate al punto 4.7. della relazione di ATP nonchè alle spese del giudizio di merito e del procedimento di ATP e delle relative consulenze.

Avverso la sentenza di primo grado AQP propose appello, del quale, per quanto ancora rileva in questa sede, gli appellati, costituendosi, chiesero il rigetto.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 2081/2018, pubblicata il 12.12.2018, accolse l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta nei confronti di AQP dagli attuali ricorrenti e condannò questi ultimi alle spese del procedimento di ATP e del doppio grado del giudizio di merito, pose a carico degli stessi gli oneri peritali come liquidati nel procedimento di ATP e nel giudizio di primo grado; ordinò ai predetti, in solido tra loro, nonchè all’avv. Elisa De Maso, in qualità di difensore distrattario, a restituire all’avente diritto quanto pagato in loro favore in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al saggio legale a decorrere dal giorno di ciascun pagamento fino al soddisfo, e condannò gli appellati, in solido, alle spese del secondo grado di giudizio in favore della società appellante.

Con ordinanza del 13 febbraio 2019, in accoglimento dell’istanza ex art. 288 c.p.c., avanzata da AQP, la sentenza di appello n. 2081/2018, fu corretta nel senso che, al punto 3) del dispositivo di tale sentenza, dopo le parole “come per legge”, andavano inserite le parole “Pone gli oneri peritali relativi al presente grado di giudizio (ausiliare ing. L.N.), come liquidati in atti, definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro”.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.F., P.E., P.M.F., P.F.P. e P.T. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito Acquedotto Pugliese S.p.a. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello, da essi sollevata, per violazione dei canoni di cui all’art. 342 c.p.c., pur se – ad avviso dei ricorrenti – da una semplice lettura dell’atto di appello, non sarebbe dato intendere quali siano le valutazioni non corrette del Tribunale, nè quali siano le argomentazioni idonee a contrastare le affermazioni del Giudice di primo grado nonchè i principi e le regole che, secondo l’appellante, si sarebbero dovuti applicare.

1.1. Il primo motivo è infondato, evincendosi dallo stesso testo dell’atto di appello, riportato in ricorso, che l’impugnazione proposta non era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.

2. Con il secondo motivo, si denuncia l‘”omesso esame di un fatto decisivo risultante dall’istruttoria e dagli atti processuali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), Travisamento della prova”.

Sostengono i ricorrenti in sintesi (v. ricorso p. 3 e 4) che i Giudici dell’appello e il C.T.U. nominato in secondo grado avrebbero omesso un fatto decisivo risultante dagli atti processuali e dall’istruttoria precedentemente espletata rappresentato dal dato, di cui i ricorrenti stessi avevano evidenziato la decisività, che l’acqua che si infiltra corrisponde a quella erogata da AQP, sicchè non può essere contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale e dal terzo C.T.U. – acqua meteorica. Assumono, infatti, i ricorrenti che se l’acqua che si infiltra nel loro fabbricato corrisponde all’acqua erogata dalle condutture idriche gestite da AQP e che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni, non potrebbe sostenersi che si tratti, “probabilmente”, di infiltrazioni di acque meteoriche soltanto perchè non si è riusciti ad individuare una perdita dalla rete dell’acquedotto pugliese. Rilevano i ricorrenti in particolare che: a) l’unico dato oggettivo ed inconfutabile sarebbe costituito dalla natura dell’acqua che si infiltra nel loro immobile, corrispondente a quella distribuita dalla rete di AQP; b) le indagini e i soli due saggi distruttivi effettuati dal terzo CTU nominato in sede di appello non sarebbero arrivati ad una profondità idonea per rintracciare la perdita dalla rete idrica; c) vi sarebbe una “fisiologica” percentuale di perdite che non verrebbero rilevate neanche a seguito di operazioni mirate di ricerca (c.d. perdite occulte), potendo così le perdite riconducibili alla rottura e/o corrosione delle tubazioni e alla presenza di giunture difettose essere anche lontane dal punto in cui si sarebbe operato nella specie.

2.1. Per quanto attiene al lamentato omesso esame del dato relativo alla natura dell’acqua che dà luogo alle lamentate infiltrazioni, ritiene questa Corte che le censure proposte sono infondate; ed invero la Corte di appello, nel condividere e fare proprie espressamente le considerazioni e conclusioni dell’ausiliare del giudice nominato in secondo grado, ha (v. p. 11 della sentenza impugnata) considerato il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (v. sentenza di appello p. 8), ritenendolo, evidentemente, non decisivo e comunque neppure rilevante. Nel resto il motivo pone questioni di fatto e tende, quindi, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando “Omesso esame di rilievi e censure di parte circa un fatto decisivo risultante dall’istruttoria e dagli atti processuali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 59, nonchè violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, deducono che la Corte territoriale non avrebbe esaminato e confutato i rilievi della parte in quella sede appellata alla CTU espletata in secondo grado in ordine alla decisiva circostanza della natura dell’acqua che si infiltra nello loro immobile, nè avrebbe preso in considerazione la richiesta di rimessione della causa in istruttoria per ulteriori accertamenti del C.T.U., formulata comunque ed in subordine dagli appellati, attuali ricorrenti.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del consulente tecnico d’ufficio che ha redatto l’ultima relazione, evidenziando che lo stesso ha motivatamente disatteso le critiche dei consulenti di parte (v. p. 9 della sentenza) (v. Cass. 9/01/2009, n. 282); va, peraltro, osservato che i ricorrenti ben avrebbero potuto, in sede di operazioni peritali, attivare il procedimento di cui all’art. 92 disp. att. c.p.c.; inoltre, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre o meno una nuova c.t.u., anche a fronte di una specifica istanza di parte, sicchè non è necessaria una espressa motivazione sul punto (Cass. 22799/17; Cass. 17693/13), e ciò a maggior ragione se – come nel caso di specie – dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di parte che, se anche non espressamente formulate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass., ord., 20/08/2019, n. 21525).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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