Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11123 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 19/05/2011), n.11123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto in carica,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO, STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.E.M.E.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 87837/08 del GIUDICE DI PACE di MILANO

del 30/01/09, depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La Prefettura di Milano ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo – contro il decreto depositato il 2.2.2009 con il quale il Giudice di pace di Milano ha accolto l’opposizione proposta da C.E.M.E. nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.

Secondo il giudice del merito, poichè il ricorrente conviveva con la nipotina (all’epoca di sette mesi), era applicabile il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c).

L’intimato non ha svolto difese.

2.- L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge e formula il quesito: “se la convivenza dello straniero “illegalmente” presente sul territorio nazionale con un parente italiano entro il quarto grado minore di età, integri la condizione di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. b)”.

Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza della S.C. secondo la quale “la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minore di età non configura la condizione per il divieto di espulsione del primo prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), (nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. p),), in quanto la predetta condizione non può che essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da un minore, salvo che non sia fornita la prova che la convivenza è avvenuta nell’interesse del minore ed è stata frutto di una scelta, strumentale a tale interesse, manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero la tutela, sul medesimo minore” (Sez. 1, Sentenza n. 567 del 15/01/2010). Principio applicato da Sez. 1, Sentenza n. 15246 del 04/07/2 006 ad una fattispecie nella quale era invocata la convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana di quattro anni.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio”.

p. 2.- Osserva la Corte che, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale Europeo (Corte di Giustizia UE – Grande Sezione, 8 marzo 2011, nel procedimento C-34/09) non sussistono le condizioni per la pronuncia in camera di consiglio e la causa, quindi, deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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