Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11123 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14196/2016 proposto da:

EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ADALBERTO PERULLI;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato GIANNA BALDONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

MOLISECOM S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9140/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2016 R.G.N. 2226/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. ha agito in giudizio esponendo: di aver lavorato, dal 15.10.07 all’11.9.09, con vincolo di subordinazione, alle dipendenze di EUTELIA s.p.a., presso la sede di (OMISSIS), in qualità di Project Manager senior e Program Manager con mansioni di impiegata, responsabile della valutazione, pianificazione, realizzazione, controllo e collaudo di tutte le commesse ICT della Regione Molise, seguendo le direttive di volta in volta impartitele dai superiori gerarchici ed osservando l’orario di lavoro impostole, dalle 8-00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, e numerose ore di lavoro straordinario; che il rapporto di lavoro era stato formalizzato per il periodo dal 15.10.07 al 31.9.08 con un contratto di lavoro a progetto, sottoscritto con EUTELIA s.p.a., e dal 1.10.08 al 30.9.2010 con un altro contratto di lavoro a progetto, sottoscritto con MOLISECOM s.p.a.; che entrambi i suddetti contratti erano carenti dei requisiti formali e sostanziali in quanto non indicavano l’indicazione del progetto e pertanto dovevano ritenersi illegittimi, inefficaci e nulli; che di fatto il rapporto di lavoro subordinato intercorso era unitario, alle esclusive dipendenze di EUTELIA s.p.a., dal 15.10.07 all’11.9.09, unica effettiva fruitrice delle sue prestazioni; che le mansioni svolte rientravano nella declaratoria contrattuale del 7 livello – Quadro del c.c.n.l. Telecomunicazioni; che in data 29.7.09 la MOLISECOM s.p.a. le aveva comunicato il recesso anticipato dal contratto con preavviso di 30 giorni; che, in effetti, le attività da lei precedentemente svolte erano state assegnate ad altri lavoratori dipendenti di EUTELIA s.p.a., per il completamento della commessa, e pertanto il recesso, oltre ad essere nullo ed inefficace, era privo di giusta causa e/o giustificato motivo; che aveva percepito le retribuzioni risultanti dalle buste paga e che nulla le era stato corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di TFR.

Su tali premesse ha chiesto di: dichiarare che dal 15.10.07 all’11.9.09 era intercorso un unico ed interrotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di EUTELIA s.p.a.; dichiarare nulli l’contratti di collaborazione a progetto sottoscritti in data 15.10.07 e 1.10.08 ed il relativo termine; accertare e dichiarare il suo diritto all’inquadramento nel 7 livello – Quadro del detto c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e normativo (DICH); accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del recesso/licenziamento posto in essere il 29.7.09 e per l’effetto dichiarare sussistente il rapporto con EUTELIA s.p.a. e la riammissione e/o reintegra nel posto di lavoro con ogni conseguenza di legge, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del recesso/licenziamento posto in essere il 29.7.09 e per l’effetto dichiarare sussistente il rapporto con MOLISECOM s.p.a. ed ordinare la riammissione/reintegra in servizio con condanna di tale società al pagamento delle retribuzioni maturate dall’11.9.09 alla data di effettiva riammissione/reintegra; accertare il diritto all’accantonamento del TFR, per il periodo 15.10.07-11.9.09 ed il diritto al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali omessi.

Nelle more il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 48/2010, dichiarava lo stato di insolvenza di EUTELIA e l’ammissione della stessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

Il Tribunale di Roma dichiarava l’interruzione del giudizio.

La P. riassumeva tempestivamente il procedimento nei confronti di EUTELIA s.p.a. in Amministrazione straordinaria e MOLISECOM s.p.a. Nella resistenza delle suddette, il Tribunale di Roma, dopo aver istruito la causa: a) ha dichiarato che tra la ricorrente e la Eutelia era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.10.07 con inquadramento al livello 7 del c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e contributivo; b) ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato e il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio; c) ha condannato le resistenti al rimborso delle spese processuali.

Avverso detta decisione ha proposto appello la società EUTELIA eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza funzionale della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, in favore del Tribunale fallimentare e/o l’improcedibilità del giudizio, e censurando, nel merito, la sentenza impugnata lamentando che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente qualificato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, fondando la subordinazione in primis sul presupposto della carenza di una puntuale indicazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, in secondo luogo sulla prova dei cosiddetti “indici sintomatici della subordinazione”.

Con sentenza depositata il 19.9.16, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la EUTELIA in A.S., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la P. con controricorso, poi illustrato con memoria, mentre la MOLISECOM s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 24 e del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, lamentando che la sentenza impugnata, alla stessa stregua del giudice di prime cure, aveva erroneamente disatteso l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro in favore del Tribunale Fallimentare successivamente all’ammissione di Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria.

Il motivo è infondato.

Ed invero, secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l’attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass. n. 19271/13, Cass. n. 15066/17 che chiaramente ha stabilito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile.

Nella specie, come risulta dallo storico di lite, il Tribunale di Roma, la cui pronuncia è stata confermata dalla sentenza impugnata: a) ha dichiarato che tra la ricorrente e la Eutelia era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15.10.07 con inquadramento al livello 7 del c.c.n.l. ed al relativo trattamento economico e contributivo; b) ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato e il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio.

Non vi era infatti da parte della ricorrente in riassunzione, nè è stata dunque disposta dai giudici di merito, alcuna condanna della Eutelia in A.S. al pagamento di somme di denaro, sia pur accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale.

2.- Con secondo motivo la EUTELIA denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69,oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta in sostanza la società ricorrente che la sentenza impugnata ritenne erroneamente generici i progetti di cui ai contratti di lavoro autonomo D.Lgs. n. 276 del 2003, ex artt. 61 e 69 (consistenti “nell’assistere la Divisione affari strategici per la realizzazione di progetti inerenti Information Technology e Telecomunicazioni nella Regione Molise, con l’obiettivo di coordinare e verificare l’effettiva realizzazione degli stessi progetti sviluppati nella specificità della Regione Molise”, pag. 21 ricorso, nonchè nello “Sviluppo di attività di Project Management relative ai prodotti/servizi offerti dalla Società, con il compito di sviluppare progetti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni nella Regione Molise, nonchè estendere ed ampliare tali attività progettuali su tutto il territorio nazionale”, pag. 24 ricorso), senza valutare affatto che prima della riforma di cui alla L. n. 92 del 2012, l’art. 61 cit., consentiva la stipula di un contratto di lavoro autonomo connessi non solo a specifici progetti, ma anche a programmi di lavoro; che comunque il giudice del merito non aveva affatto considerato che per la sussistenza della dichiarata subordinazione occorreva accertare, indagine del tutto omessa dalla Corte capitolina, l’esistenza dei requisiti tipici della subordinazione, a cominciare dalla eterodirezione ed alla soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Richiama al riguardo ampia (e pacifica) giurisprudenza sul punto, oltre a varie testimonianze raccolte nella fase di merito; evidenzia l’ampia autonomia di cui godette la P., l’assenza della messa a disposizione delle energie lavorative in favore del datore di lavoro; la possibilità di disposizioni-istruzioni (connesse al necessario coordinamento con le esigenze aziendali) non configuranti direttive in senso stretto nè eterodirezione tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Contestava poi la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, l’accertata esistenza di una postazione lavorativa fissa della P., l’osservanza di un orario di lavoro, la necessità di chiedere autorizzazioni per ottenere permessi o giorni di ferie, così come le testimonianze che in tal senso avevano riferito, sicchè evidenziava che non era emerso alcun elemento in favore della pretesa subordinazione, considerata anche la rilevanza della volontà contrattuale delle parti circa l’autonomia del rapporto.

3.- Il motivo presenta ampi profili di inammissibilità laddove diretto a contrastare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (ivi compresa la genericità dei riportati progetti o programmi privi di particolarità rispetto all’ordinaria attività dell’impresa e non gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato), tanto più nel vigore del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ed è per il resto infondato.

Ed invero la società non considera che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 (anche ante riforma “Fornero”) stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro (o fase di esso) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, a prescindere dunque dall’accertamento dell’esistenza dei requisiti tipici della subordinazione (ex aliis, Cass. n. 17127 del 17/08/2016), che nella specie la Corte di merito ha comunque ampiamente accertato tramite l’istruttoria disposta, e che la società ricorrente si limita a contestare, contrapponendo semplicemente agli accertamenti effettuati proprie diverse valutazioni ed apprezzamento dei fatti.

Nè può ritenersi che la previsione, poi eliminata dalla L. n. 92 del 2012, a “programmi di lavoro”, possa incidere sul principio portante della riforma riguardante la necessità di un specifico progetto, posto che altrimenti qualunque attività lavorativa potrebbe, in contrasto con la ratio legis, essere definita autonoma sol perchè connessa, come necessariamente avviene per qualunque rapporto di lavoro subordinato, ad un programma di lavoro id est ad una programmata lavorazione.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese quanto a Molisecom s.p.a. rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di Eutelia in A.S., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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