Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11123 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., domiciliato in Roma, via Rodi 32, presso

l’avv. Monacelli M., che lo rappresenta e difende, come da mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia;

– intimato –

Avverso il decreto n. 194/2008 della Corte d’appello di Firenze,

depositato il 7 febbraio 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. NAPPI Aniello;

Udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda proposta da B.G. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione perdurata irragionevole di un procedimento penale promosse con sua querela del 4 gennaio 1998, definito in appello con sentenza pronunciata il 20 luglio 2007, dopo la sua costituzione di parte civile in data 7 giugno 2002.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, non potendo computarsi la durata del procedimento precedente la costituzione di parte civile dell’attore, il procedimento non ebbe una durata complessiva superiore ai limiti di ragionevolezza.

Ricorro per Cassazione B.G. e lamenta che non sia stata considerata anche la durala precedente la sua costituzione in giudizio, essendo egli il querelante. Sostiene che sarebbe incostituzionale una diversa interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e chiede comunque che la questione sia rimessa in via pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo a norma dell’art. 234 del Trattato CE. Il ministero si è costituito con atto del 16 gennaio 2009, ma non a partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Non v’è dubbio che la L. n. 89 del 2001, art. 2 rinvii alla C.E.D.U. per l’individuazione dei soggetti legittimati alla domanda di equa riparazione. Dispone infatti che la legittimazione spetta a chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione “sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1”.

E’ all’art. 6, par. 1, della Convenzione che occorre dunque fare riferimento; in particolare alla definizione del diritto alla durata ragionevole come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione “sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

E’ in realtà questa definizione del soggetto legittimato a chiedere l’equa riparazione corrisponde alla definizione che dottrina e giurisprudenza danno dei soggetti qualificabili come parti di un procedimento penale.

Viene definito parte, infatti, il soggetto titolare di un diritto di azione da cui derivi per il giudice un dovere di decidere nel merito delle sue domande. E quindi si esclude che rivesta la qualità di parte un soggetto come la persona offesa (Casa., sez. un, pen., 16 dicembre 1998, Messina, n. 21.2077, Cass., sez. 6^, 13 febbraio 2009, Barogi, m. 243836), che pure può svolgere un’attività particolarmente incisiva nella fase procedimentale, in particolare nel procedimento di archiviazione, facendo sorgere per il giudice o anche per il pubbico ministero il dovere di pronunciarsi su talune sue richieste, anche se non sul merito dell’accusa.

E’ ad esempio la natura procedimentale, e non di merito, della decisione di archiviazione a escludere che con un tale provvedimento si applichino sanzioni (C. cost., 15 luglio 1993, n. 319); e a precludere di conseguenza il riconoscimento della qualità di parte alla persona offesa, che pure, come s’è eletto, può intervenirvi con un ruolo attivo. E’ condivisibile pertanto la giurisprudenza civile di questa corte, che esclude la legittimazione alla domanda di equa riparazione per la persona offesa non costituitasi parte civile nel procedimento penale protrattosi oltre i limiti della durata ragionevole (Cass., sez- 1^, 23 gennaio 2003, n. 996, m. 560444, Cass., sez. 1^, 20 gennaio 2006, n. 1184, m. 588638, Cass., sez. 1, 27 febbraio 2007, n. 4476, n. 39.3278). E sarebbe contraddittori o con questa Impostazione riconoscere il diritto all’equa riparazione anche per la durata del procedimento precedente alla costituzione di parte civile. Quanto alla questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente, va rilevato che è stata aia dichiarata “manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere ‘indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile. Invero, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l’organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale dei principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio” (Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2006, n. 2969, m. 588803). Mentre è inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato U.E. per la risoluzione di questioni di interpretazione della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, “non potendo ritenersi che le disposizioni della predetta Convenzione costituiscano parte integrante del diritto comunitario”; Cass., sez. 1^, 22 marzo 2007, n. 6978, m. 595754, Cass., sez. 1^, 19 luglio 2002, n. 10542, m. 5993.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA