Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11123 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.05/05/2017), n. 11123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. ALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9526/2015 proposto
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, in persona del Procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio
dell’avvocato LUCIANA CIPOLLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto 2984/15 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il
26/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO
LAMORGESE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
– Con decreto del 26.2.2015, il Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a. diretta ad ottenere l’ammissione di un credito in via ipotecaria, pari ad Euro 151.689,39 oltre interessi.
– Avverso questo decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99 e artt. 81 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale dell’opponente volta a dimostrare la titolarità del credito; il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, riguarda la circostanza che i documenti tardivamente prodotti sarebbero inidonei a dimostrare l’effettiva titolarità del credito della Banca; con il terzo mezzo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1831 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il tribunale ritenuto, per quanto attiene al quantum, che la documentazione in atti (estratti autentici delle scritture contabili) non fosse idonea a comprovare l’entità del credito.
– La curatela fallimentare non ha svolto difese.
– Comunicato il decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, a seguito della proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), la ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
– il ricorso deve essere discusso nella pubblica udienza della prima sezione, essendo meritevole di approfondimento il profilo relativo alla tardività o meno della produzione documentale in sede di opposizione allo stato passivo.
PQM
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017