Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11122 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 10/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21656 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

LANIFICIO FEDORA S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo,

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore, legale rappresentante

pro tempore, R.M.L. rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Laura Argiolas (C.F.: RGL

LRA 74A67 B354A);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.A.C.E. – Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A.,

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

80224030587);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n.

22/2018, pubblicata in data 9 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 febbraio 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. Fresa Mario, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

l’Avvocato dello Stato Roberto Palascione, per la società

controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SACE S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti del Lanificio Fedora S.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c., per ottenere l’accertamento della natura privilegiata, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9 del credito vantato nei confronti della suddetta società in conseguenza della revoca di una agevolazione alla stessa concessa, ai sensi dell’indicato decreto, nella forma della prestazione di garanzia fideiussoria delle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo che la beneficiata aveva stipulato con una banca e che non aveva poi onorato, determinandone l’escussione.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Firenze.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.

Ricorre il Lanificio Fedora S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la SACE S.p.A..

Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., ma la Corte, con ordinanza interlocutoria in data 8 ottobre 2019, ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 1949 e 1950 c.c. ed all’art. 345 c.p.c.”.

Il motivo è infondato.

Secondo la società ricorrente, l’attrice aveva originariamente proposto esclusivamente l’azione di surrogazione (ai sensi dell’art. 1949 c.c.) e non l’azione di regresso (ai sensi dell’art. 1950 c.c.). Solo in secondo grado avrebbe qualificato la propria domanda come azione di regresso. Il giudice di appello avrebbe pertanto dovuto dichiarare inammissibile il mutamento della domanda e comunque negare il privilegio, non spettante per la domanda di surrogazione, essendo precluso il riconoscimento al fideiussore di un privilegio non riferibile anche al creditore garantito.

1.1 La corte territoriale ha in realtà ritenuto del tutto irrilevante la qualificazione della domanda proposta come azione di regresso o di surroga, affermando che in ogni caso alla garante spetterebbe il privilegio invocato.

Sul punto, la decisione è in diritto conforme all’indirizzo espresso da questa Corte in un recente arresto (cui si intende dare continuità), relativo ad una vicenda del tutto sovrapponibile alla presente fattispecie, in cui viene espressamente affermata la sostanziale irrilevanza, ai fini del riconoscimento del privilegio, dell’inquadramento nella previsione di cui all’art. 1949 o all’art. 1950 c.c. della pretesa fatta valere dalla SACE S.p.A. contro l’impresa garantita, nell’ambito di un procedura concorsuale, a seguito della revoca dell’agevolazione concessa in forma di garanzia.

E’ opportuno richiamare la motivazione di tale sentenza (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683), nella parte rilevante ai fini della questione di diritto posta con il motivo di ricorso in esame:

“11.6. – Al riconoscimento che gli interventi di sostegno pubblico in forma di concessione di garanzia godono del privilegio ex art. 9, comma 5 non è di ostacolo la constatazione che di tale privilegio non viene a disporre il creditore che ha erogato il mutuo e che è avvantaggiato dalla garanzia.

Nel sostenere il contrario avviso (sopra, n. 10.3), i ricorrenti fanno espresso richiamo alla pronuncia di Cass., 7 luglio 2017, n. 16870, che ha ritenuto essere una “forzatura logica assumere che, se il credito della banca non fosse ab origine munito di privilegiato – privilegiato è solo il credito dello Stato -, lo possa essere divenuto a seguito del pagamento effettuato da Sace” (del tutto estranea alla problematica in esame si manifesta invece la decisione di Cass., 27 ottobre 2017, n. 25640, pure citata di ricorrenti a conforto della loro tesi, la cui ratio decidendi si esaurisce nel rilevare che “nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo… acquisisce all’interno della procedura un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito”).

Ritiene peraltro il Collegio che una simile prospettiva si manifesti, a ben vedere, per nulla condivisibile. Questa dà per scontato che il garante non possa che mutuare la propria posizione da quella del creditore garantito; tuttavia, non vi è alcuna necessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico – che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perchè di un privilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito.

11.7.- Secondo il principio espresso dalla norma dell’art. 2745 c.c., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare “causa” che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l’ordinamento assume – in conformità ai valori espressi dalla Costituzione – una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell’art. 9, comma 5, che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all’estinzione della relativa obbligazione (non è marginale osservare, a questo proposito, che, secondo consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, “l’azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un’azione di surrogazione” e che il termine “regresso” e il termine “surroga”, che in concreto vengano utilizzate, sono da ritenere tra loro equivalenti; per il primo punto, si veda ad esempio Cass., 5 giugno 2007, n. 13180; per il secondo, Cass., 28 luglio 2017, n. 18782;……). Com’è evidente, se il privilegio afferisse (anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell’ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata; per contro, la concessione di garanzia (i.e.: l’impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell’intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l’intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del D.Lgs. n. 123 del 1998, le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive.

11.8.- Non diverso tipo di differenziazione si riscontra, del resto, nel caso di sostegno limitato al “contributo in conto interessi”, dove il credito per capitale, in quanto estraneo alla funzione perseguita dalla detta normativa, resta chirografario. Non si può dubitare, in effetti, della natura accessoria del credito per interessi rispetto al credito in linea capitale.

Ciò posto, rimane ancora da osservare in materia come non possa approvarsi l’opinione dei ricorrenti, per cui la norma dell’art. 9 possederebbe propriamente una “finalità sanzionatoria” dell’impresa che, “in patente malafede”, abbia “ingiustamente” richiesto e ottenuto il beneficio del sostegno pubblico, senza poter estendersi al caso dell'”impresa (sfortunata) che non abbia avuto buona sorte” (cfr. ancora nel n. 10.3.). In realtà, secondo quanto puntualmente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, tale normativa “si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione” e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale: inadempimento all’obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo ricompreso (Cass., n. 9926/2018)”.

1.2 Pare inoltre opportuno osservare – sempre con riguardo al motivo di ricorso in esame – che la corte di appello, diversamente da quanto afferma la ricorrente, non ha espressamente qualificato l’azione proposta, avendo ritenuto superflua tale qualificazione, e che nello stesso ricorso manca la trascrizione o comunque il puntuale richiamo al contenuto dell’atto di citazione, nella parte in cui da esso dovrebbe desumersi che era stata proposta “la domanda di surrogazione ex art. 1949 c.c.” e non “la domanda di regresso ex art. 1950 c.c.”.

Al contrario, dagli atti sembra doversi escludere che nel presente giudizio sia stata direttamente esercitata l’una o l’altra azione.

Per quanto è possibile evincere dalla sentenza, dal ricorso e dal controricorso, la domanda originariamente proposta aveva ad oggetto esclusivamente l’accertamento della natura privilegiata del credito (incontestato, secondo quanto è dato intendere) della garante, derivante dalla revoca dell’agevolazione concessa all’impresa.

Non si evince affatto, dai riferimenti all’atto introduttivo del giudizio, che la società attrice avesse chiesto il riconoscimento del suddetto privilegio in relazione al credito in surrogazione ad essa spettante ai sensi dell’art. 1949 c.c. e/o in relazione al credito in regresso di cui all’art. 1950 c.c..

Va sottolineato in proposito che l’azione di surrogazione di cui all’art. 1949 c.c. (così come del resto quella di regresso di cui all’art. 1950 c.c.) si concreta in una domanda di condanna, non di mero accertamento della sola sussistenza del privilegio, e che nel presente giudizio è pacifico che non sia stata proposta alcuna domanda di condanna.

La sussistenza del credito della SACE S.p.A., tanto ai sensi dell’art. 1949 che dell’art. 1950 c.c., d’altronde, non risulta in alcun modo contestata e quindi non può ritenersi affatto oggetto dell’accertamento che è stato richiesto nel presente giudizio, limitato all’esistenza del privilegio caratterizzante la complessiva posizione creditoria derivante dalla vicenda sostanziale sottostante.

Anche sotto questo profilo, dunque, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, come formulate, non possono trovare accoglimento nel merito.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 nonchè agli artt. 1949,1950, 2745 e 2746 c.c.”.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 nonchè alla L. Fall., artt. 61,62, 168 e 169”.

Il secondo e terzo motivo sono connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Anche in relazione alle censure espresse in tali motivi di ricorso, infatti, la decisione impugnata è in diritto del tutto conforme all’indirizzo espresso da questa Corte nel recente arresto già richiamato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683), relativo a vicenda del tutto sovrapponibile alla presente fattispecie, secondo cui “in sede fallimentare, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione”.

A tale indirizzo ritiene la Corte debba essere data piena continuità.

D’altra parte nè nel ricorso nè nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. sono esposti argomenti tali da indurre a rivedere il predetto indirizzo.

3. Viene infine proposta “eccezione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5”.

La questione è manifestamente infondata.

La legge di delega ha infatti previsto interventi a sostegno della “internazionalizzazione” delle imprese e, in tale ottica, certamente è da ritenersi consentita e legittima la previsione di agevolazioni alle imprese, sotto forma di finanziamenti, in forma diretta e indiretta; nè la ricorrente, che proprio di tale forma di agevolazione indiretta (con la modalità della prestazione di una garanzia) ha di fatto beneficiato, pare dubitare di ciò.

Pacifica la legittimità, in base alla delega, di siffatte agevolazioni, è innegabile che debba ritenersi altrettanto legittimo e giustificato dalla previsione della delega il riconoscimento del privilegio allo Stato per i relativi crediti, in caso di revoca delle stesse.

4. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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