Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11122 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio AS.CO.SA. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via Dell’Orso 74, presso l’avv. Di

Martino Paolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.C.E. e V.A., elettivamente domiciliati in

Roma, viale Regina Margherita 37, presso l’avv. Barretta Alessandro,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario delegato CIPE – e

Anas s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti,

domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3545

dell’11.12.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.3.2010 dal Relatore Cons. Piccininni Carlo;

Udito l’avv. Martino per i ricorrenti incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’assorbimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30.6.1993 D.C.E. e V. A. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Commissario di Governo per le aree esterne al Comune di detta citta’, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito da un immobile di loro proprieta’, a seguito della costruzione di un asse viario a confine con detto fabbricato. Il convenuto a sua volta chiamava in giudizio il Consorzio AS.CO.SA., nella sua qualita’ di concessionario dell’opera pubblica, soggetto che il tribunale condannava al pagamento di L. 415.195.200, oltre rivalutazione ed interessi, dichiarando inoltre il difetto di legittimazione passiva dell’originario convenuto.

La Corte di appello riduceva a L. 207.597.630 l’importo dovuto e confermava per il resto la sentenza impugnata, osservando in particolare, sui diversi profili di censura prospettati, che spettava al giudice la qualificazione della domanda, nella specie ricondotta alla L. n. 2359 del 1865, art. 46; che la domanda risarcitoria doveva ritenersi estesa nei confronti del Consorzio, attesa l’intervenuta chiamata in causa di quest’ultimo; che la titolarita’ passiva delle obbligazioni derivanti dalle procedure espropriative promosse ai sensi della L. n. 219 del 1981 doveva essere individuata in capo al concessionario; che il computo dell’indennizzo, dovuto nonostante la parziale abusivita’ dell’edificio, era stato male effettuato, poiche’ parametrato sulla base del valore venale del bene, anziche’ sull’indennita’ di espropriazione. Avverso la decisione il Consorzio proponeva ricorso per Cassazione affidato in quattro motivi, il primo dei quali articolato in cinque profili, cui resistevano D.C. e V., che a loro volta proponevano ricorso incidentale articolato in tre motivi, nonche’ la Presidenza del Consiglio Funzionario CIPE – e l’Anas.

I ricorrenti, principale ed incidentali, depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 16.3.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si osserva, con riferimento a quello principale, che con i motivi di impugnazione il Consorzio ha rispettivamente denunciato:

1a) vizio di motivazione in ragione della mancata considerazione delle argomentazioni prospettate a sostegno della propria estraneita’ al rapporto in oggetto, negata con il semplice richiamo a massime giurisprudenziali;

1b) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermato trasferimento al Consorzio di poteri pubblicistici espropriativi, che viceversa non si sarebbe verificato;

1c) vizio di motivazione e violazione di legge, atteso che dalla documentazione in atti sarebbe emerso che l’attivita’ di esso ricorrente sarebbe stata in nome e per conto del cedente, e che non si sarebbe verificata alcune concessione traslativa;

1d) violazione di legge e vizio di motivazione poiche’ questa Corte di legittimita’ avrebbe gia’ riconosciuto, in precedente occasione, che la convenzione in esame sarebbe stata configurabile come contratto di appalto;

1e) violazione di legge e vizio di motivazione poiche’, essendo stato l’intervento di esso Consorzio limitato alla costruzione dell’asse viario, non sarebbe stata configurabile a suo carico alcuna obbligazione risarcitoria;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione che nella specie si trattava di immobile abusivo; che l’istanza di condono non aveva avuto esito, essendo state pagate soltanto le prime due rate dell’oblazione; che per di piu’ dalla espletata consulenza tecnica emergeva una non corrispondenza tra il manufatto oggetto di condono e quello esaminato;

3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’avvenuto accoglimento della domanda risarcitoria, pur in totale assenza di prova al riguardo;

4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per la disposta liquidazione del danno da svalutazione monetaria, sia in primo che in secondo grado, pur in mancanza di domanda sul punto.

Con il ricorso incidentale D.C. e V. hanno a loro volta denunciato violazione di legge sotto vari aspetti (e precisamente in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 – primo motivo all’ordinanza n. 70/1982 del Commissario di Governo per le aree esterne al Comune di Napoli – secondo motivo -, al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 38 come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 2002 – terzo motivo), nonche’ vizio di motivazione relativamente alla quantificazione dell’indennizzo, calcolato in base all’indennita’ di esproprio anziche’ in ragione del suo valore venale.

Prendendo dapprima in esame il ricorso principale, si osserva che il primo motivo e’ infondato. Al riguardo occorre infatti rilevare che questa Corte si e’ piu’ volte pronunciata sui diversi profili prospettati dal Consorzio, con argomentazioni alle quali si rinvia (C. 07/26261, C. 07/21096, C. 06/27140, C. 05/8197, C. 04/12958, C. 03/11139) e rispetto alle quali, diversamente da quanto sollecitato anche con memoria, non si ritiene di dover svolgere ulteriori considerazioni, dovendosi stimare esaustive quelle evidenziate nelle precedenti decisioni; cio’ anche perche’ con la doglianza in esame non sono stati rappresentati nuovi e diversi profili, in quanto tali in astratto potenzialmente idonei a determinare un differente esito della controversia.

Ed infatti osserva il Collegio che nelle precedenti decisioni e’ stato in particolare rilevato come la fattispecie oggetto di giudizio rientri nell’ambito della L. n. 219 del 1981, che detta una disciplina di carattere speciale in tema di espropriazione per pubblica utilita’ (artt. 80, 81, 84). Segnatamente l’art. 81, che disciplina le modalita’ degli interventi di cui all’art. 80 – che a sua volta dispone che le opere siano affidate in concessione a mezzo di convenzioni in deroga alle norme vigenti a societa’ ed imprese di costruzione, prevede che tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione delle aree, le procedure di espropriazione, il pagamento delle indennita’, la formulazione del programma costruttivo, le prescrizioni da osservare, i termini per la realizzazione delle opere, formano oggetto di concessione.

Orbene l’ampiezza dei pubblici poteri attribuiti in via normativa al concessionario induce a ritenere che nella specie sia stata normativamente configurata una ipotesi di concessione traslativa, caratterizzata dal trasferimento al concessionario dell’esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente, necessarie per la realizzazione delle opere.

Per effetto dunque del provvedimento di concessione, al concessionario e’ demandato il compimento delle diverse operazioni occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, pur se in ipotesi comportanti l’esercizio di poteri pubblicistici, quali quelli attinenti alle procedure di espropriazione, l’offerta, il pagamento o il deposito dell’indennita’. D’altro canto l’avvenuto trasferimento delle funzioni dal concedente al concessionario comporta che quest’ultimo si sostituisca al primo nello svolgimento dell’attivita’ necessaria per la realizzazione dell’opera pubblica, divenendo in tal modo, nella sua qualita’ di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l’unico titolare delle obbligazioni collegate con l’esecuzione dell’opera.

Cio’ rende dunque irrilevanti le circostanze che il concessionario abbia agito o meno in nome proprio e che la titolarita’ dell’opera appartenga alla concedente, mentre comporta, d’altra parte, che egli debba rispondere direttamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica (sia derivanti da attivita’ legittima che da illecito aquiliano) e delle obbligazioni finalizzate alla sua esecuzione.

Ne’ assumono rilevanza in senso contrario le argomentazioni del ricorrente, che ripropongono questioni in passato gia’ esaminate e per l’appunto disattese, come la difforme interpretazione offerta della L. n. 219 del 1981, artt. 80 e 81, ovvero la natura esclusivamente esecutiva dei compiti affidati, prospettazione fra l’altro contrastata dall’affermata ricorrenza delle ipotesi delineate dai citati articoli della L. n. 219 del 1981.

Analogamente infondato e’ poi il secondo motivo di impugnazione, in relazione al quale occorre considerare che la deduzione relativa all’abusivita’ dell’immobile asseritamente pregiudicato dall’opera pubblica e’ superata dall’intervenuta istanza di condono. Al riguardo il ricorrente ha denunciato il mancato espresso accoglimento della relativa istanza, rispetto alla quale sarebbero state pagate soltanto le prime due rate dell’oblazione.

Tuttavia la detta denuncia e’ priva di pregio, atteso che la Corte di appello ha ravvisato nella specie una ipotesi di silenzio assenso per il fatto che la Pubblica Amministrazione non avrebbe emesso alcun provvedimento di diniego nel termine di ventiquattro mesi dall’istanza di condono, profilo che non e’ stato specificamente censurato. Quanto poi all’ulteriore aspetto considerato con la censura in oggetto, vale a dire quello concernente la pretesa non corrispondenza tra il manufatto oggetto dell’stanza di condono e quello periziato, e’ sufficiente rilevare che la questione risulta nuova (non e’ stato invero denunciato in quale circostanza e sotto quale aspetto la detta diversita’ sarebbe stata rappresentata), mentre la valutazione in ordine alla fondatezza della prospettazione offerta richiederebbe il compimento di accertamenti in fatto non consentiti in questa sede di legittimita’.

E’ viceversa fondato il terzo motivo. In proposito va invero evidenziato che il giudice del merito ha accertato, sulla base di consulenza tecnica, il verificarsi di una diminuzione di valore dell’immobile (determinata dalla ridotta esposizione solare, dalla minore luminosita’ interna e dall’aumento della rumorosita’), a seguito della costruzione dell’asse viario, operando la relativa quantificazione.

Secondo il ricorrente tale giudizio sarebbe viziato ed il rilievo va condiviso perche’, come gia’ affermato da questa Corte in analoga controversia in cui ha preso parte lo stesso Consorzio AS.CO.SA. (C. 07/26261), non puo’ ritenersi indennizzabile ogni pregiudizio, anche lieve, arrecato al diritto dei privati dalla realizzazione di un’opera pubblica, ma a tal fine occorre al contrario un’apprezzabile compressione o riduzione del contenuto del diritto inciso.

Ne consegue pertanto che non attingono questo livello di consistenza quelle utilita’ marginali non tutelate nell’ordinamento giuridico come diritti autonomi o come attributi qualificanti del diritto di proprieta’, come l’insolazione, l’areazione, la luminosita’.

Nella specie, viceversa, il pregiudizio e’ stato individuato nella riduzione di valore dell’immobile, determinato dalla “riduzione del soleggiamento e della quantita’ di luce solare all’interno delle unita’ immobiliari e dell’aumento della rumorosita’”, e quindi sulla base di parametri difformi da quelli precedentemente indicati.

Il solo criterio astrattamente applicabile alla fattispecie in oggetto, infatti, sarebbe quello concernente l’aumento della rumorosita’, e cio’ nei limiti in cui detto aumento eccedesse il livello della normale tollerabilita’, sicche’ la sentenza impugnata va cassata sul punto per una nuova valutazione del pregiudizio alla luce del parametro sopra indicato.

Resta da ultimo il quarto motivo, che risulta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo, ma rispetto al quale occorre comunque considerare che nella specie il debito, ove esistente, avendo natura “latu sensu” risarcitoria, sarebbe di valore, circostanza da cui discende l’automaticita’ della rivalutazione, indipendentemente cioe’ da ogni domanda formulata al riguardo (C. 08/18226, C. 00/15130, C. 96/11080, C. 92/11782). E’invece infondato il ricorso incidentale, con il quale i controricorrenti hanno lamentato, sotto vari aspetti, l’errata determinazione dell’indennizzo, poiche’ non calcolato sul valore venale del bene.

In proposito e’ infatti sufficiente considerare che l’indennita’ L. n. 2359 del 1865, ex art. 46 dispone che il deprezzamento subito da un fondo a seguito della realizzazione di un’opera pubblica debba essere commisurato non al valore venale del bene, ma all’indennita’ di esproprio, da determinare sulla base della legge che nel concreto regola il procedimento ablatorio.

Il criterio seguito in proposito dalla Corte territoriale risulta pertanto correttamente adottato.

Ne’ rileva in senso contrario il disposto della sentenza n. 348/07 della Corte Costituzionale (e dei conseguenti L. n. 244 del 1997, art. 2, commi 89 e 90, inserito nella legge finanziaria 2008), e cio’ in quanto essa si riferisce al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359, mentre, come gia’ espressamente ritenuto da questa Corte (C. 08/5265), obiettivi legittimi di utilita’ pubblica ( quali quelli perseguiti con la L. 14 maggio 1981, n. 219 aventi natura speciale, temporanea ed eccezionale) ben possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo.

Conclusivamente va accolto il terzo motivo del ricorso principale, restando assorbito il quarto; devono viceversa essere rigettati il primo ed il secondo motivo del medesimo ricorso, nonche’ il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, perche’ provveda a riesaminare la richiesta di indennizzo degli originari istanti alla luce dei principi sopra esposti e a liquidare le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

Riunisce i ricorsi, accoglie il terzo motivo di quello principale, rigetta il primo ed il secondo motivo, assorbito il quarto, nonche’ il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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