Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11121 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/04/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 28/04/2021), n.11121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29857-2018 proposto da:

BIEFFEBI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso

lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO SAPORITO;

– ricorrente –

contro

CREDITO FONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SILVESTRI;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA, A.E., LA MATTEOTTI SRL

IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1131/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 9/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cassa di Risparmio di Savona S.p.a. (di seguito indicata anche, per brevità, CARISA) convenne in giudizio, dinanzi ai Tribunale di Savona, V.L., A.E. e BIEFFEBI Costruzioni S.r.l., deducendo che: a) vantava un credito liquido ed esigibile di Euro 776.736,05 (oltre interessi) nei confronti della società Granoliva S.r.l., derivante dagli affidamenti concessi a quest’ultima il 12 giugno 2007 ed il 10 agosto 2008; b) delle obbligazioni assunte da Granoliva S.r.l., in data (OMISSIS) si erano costituiti garanti, sino alla concorrenza di Euro 260.000,00 D.A., A.E. e B.D., garanzia poi elevata ad Euro 910.000,00; c) pertanto, A.E. era debitore di Cassa di Risparmio di Savona S.p.a. per l’importo complessivo di Euro 885.777,96; d) A.E., garante di Granoliva S.r.l. e de I Granoliva S.r.l., nonchè membro del Consiglio di amministrazione di entrambe le società, era, nel perdurare del rapporto con la banca attrice, proprietario di due immobili siti in (OMISSIS), rispettivamente in (OMISSIS) (appartamento) e (OMISSIS) (locale ad uso negozio) e, nel mese di febbraio 2008, consapevole di tale disastrosa situazione economica, aveva venduto a V.L. l’appartamento sito in (OMISSIS) ed alla società BIEFFEBI Costruzioni S.r.l. il locale ad uso negozio già indicato, con ciò intendendo sottrarre l’intero suo patrimonio immobiliare all’azione dei creditori. Tanto premesso, CARISA chiese: A) di dichiarare la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità dell’atto di compravendita a rogito Notaio L.A., avente n. rep. (OMISSIS) e racc. n. (OMISSIS), trascritto in data (OMISSIS), con cui A.E. aveva venduto a V.L. l’appartamento sito in (OMISSIS); B) di dichiarare la simulazione assoluta e conseguentemente la nullità, dell’atto di compravendita a rogito Notaio Bi.Pi., iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), avente n. rep. (OMISSIS) e racc. (OMISSIS), a mezzo del quale A.E. aveva venduto alla BIEFFEBI Costruzioni S.r.l. il locale ad uso negozio sito in (OMISSIS); C) in via subordinata e/o alternativa, di revocare ex art. 2901 c.c., gli atti sopra indicati dichiarandone l’inefficacia nei confronti di Cassa di Risparmio di Savona S.p.A..

A.E. si costituì e chiese il rigetto di entrambe le domande proposte da CARISA.

Le medesime conclusioni furono formulate sia da V.L. che da BIEFFEBI Costruzioni S.r.l., che si costituirono a loro volta.

Intervenne in giudizio anche la Matteotti S.r.l. in liquidazione, cessionaria del credito vantato da CARISA nei confronti di A. (quale fideiussore di I Granoliva S.r.l.) in forza del D.I. n. 385/2008 del Tribunale di Savona.

Con sentenza n. 246/2013, depositata il 20 marzo 2013, il Tribunale di Savona rigettò la domanda di simulazione assoluta proposta da CARISA in relazione ai due atti di compravendita già richiamati, rigettò la domanda di revocatoria ordinaria proposta da CARISA in relazione alla compravendita immobiliare conclusa tra A. e V. e accolse, invece, l’azione revocatoria ordinaria proposta da CARISA in relazione alla compravendita immobiliare conclusa tra A. e BIEFFEBI Costruzioni S.r.l., ritenendo sussistente la prova non solo dell’eventus damni e della scientia damni in capo al venditore A., ma anche delle consapevolezza, in capo a BIEFFEBI Costruzioni S.r.l., del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito vantate da CARISA.

Avverso la sentenza del Tribunale BIEFFEBI Costruzioni S.r.l. propose impugnazione.

Si costituì CARISA resistendo all’impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato avverso il rigetto della domanda di simulazione già proposta in via principale in relazione alla vendita tra A. e BIEFFEBI Costruzioni S.r.l..

Si costituì anche La Matteotti S.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello principale.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1131/2018, pubblicata il 9 luglio 2018, rigettò l’appello proposto da BIEFFEBI Costruzioni S.r.l. e la condannò alle spese di lite di quel grado di giudizio sostenute da CARISA e da La Matteotti S.r.l. in liquidazione.

Avverso la sentenza della Corte di merito BIEFFEBI Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, Credito Fondiario S.p.a., deducendo di aver ricevuto tale incarico da Bramito SPV S.r.l., alla quale Banca CARIGE S.p.a. (in cui si è fusa per incorporazione CARISA) ha ceduto in blocco il credito posto a fondamento della presente azione di revocazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato: “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2727,2729,2901 c.c., con conseguente nullità della sentenza per vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia”.

Con tale mezzo la società ricorrente – come sintetizzato dalla medesima a p. 2 del ricorso – chiede l’annullamento della sentenza impugnata “per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2901 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), con conseguente vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia, per avere la Corte d’Appello di Genova fatto ricorso ad elementi presuntivi, in modo non conforme alla legge, nel pronunciare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria avanzata da CARISA verso la BIEFFEBI, avente ad oggetto la compravendita del (OMISSIS) tra BIEFFEBI e A. dell’immobile sito in (OMISSIS)”.

In particolare la ricorrente sostiene che la Corte di merito, nel pronunciare tale sentenza, avrebbe fatto ricorso ad elementi presuntivi “avendo posto l’accento, non sulla sicura conoscenza del Dott. F.M., quale amministratore unico della BIEFFEBI Matteotti, dello stato di insolvenza dell’ A., ma sulla mera percezione” dello stesso.

1.1. Il motivo va disatteso.

1.2. Ed invero le censure proposte con il medesimo risultano, in parte, inammissibili, atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., solo allorchè ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. ord., 13/02/2020, n. 3541).

1.2.1. Inoltre, risultano inammissibili le censure motivazionali proposte, evidenziandosi al riguardo che, nella specie, si è in presenza di una cd. “doppia conforme”. In tale ipotesi, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 e nella specie l’atto di appello risulta essere stato notificato in data 5 maggio 2014, come dedotto dalla stessa ricorrente, v. ricorso p. 4), la parte ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.I. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10/03/2014, n. 5528; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994), adempimento, questo, non svolto nel caso all’esame.

1.2.2. A quanto precede va aggiunto che tali doglianze motivazionali sono inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto già nella rubrica del motivo e nell’illustrazione dello stesso (v. pp. 10 e 11 del ricorso), lungi dal proporre delle doglianze che rispettino il paradigma legale di cui all’art. 360 codice di rito, novellato n. 5, la parte ricorrente ripropone inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis, evidenziandosi, comunque, che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non risulta irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica, come sembra, altresì, adombrare la ricorrente.

1.3. Nel resto il motivo è infondato, evidenziandosi che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord., 18/06/2019, n. 16221; Cass. 30/12/2014, n. 27546).

E’ stato pure precisato da questa Corte che, nella prova per presunzioni, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento (Cass., ord., 30/05/2019, n. 14762).

Orbene, nella specie, la Corte di merito ha ampiamente motivato sul punto (v. sentenza p. 4-5), manifestando chiaramente il percorso logico seguito, mentre la ricorrente, in sostanza, sembra tendere inammissibilmente ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 Novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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