Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11121 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 21/11/2016, dep.05/05/2017),  n. 11121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto, dal Tribunale di

Milano con ordinanza iscritta al R.Fall. 212/2016, depositata il

22/03/2016, nel procedimento pendente tra:

(OMISSIS) S.R.L.;

SENTENZA DICHIARATIVA DI (OMISSIS) S.R.L.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della Dottoressa SOLDI

Anna Maria che, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, accolto il regolamento, indichi

quale giudice competente il Tribunale di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che non è documentata in atti l’avvenuta comunicazione alle parti, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., dell’ordinanza con cui il Tribunale ha sollevato il conflitto di competenza;

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo che la Cancelleria richieda alla Cancelleria del Tribunale di Milano la trasmissione della prova della comunicazione dell’ordinanza del Tribunale con cui è stato sollevato il conflitto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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