Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11120 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA ROMA COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MASCALUCIA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TOSCANO CARMELO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2004 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 31/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.07 – 26.08.2002, il Tribunale di Gela, nel contraddittorio delle parti, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta (con atto di citazione del 16.04.1994) dal Comune di Mascalucia avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente del medesimo Tribunale e notificato all’ente opponente il 29.03.1994, con cui a costui veniva intimato di pagare all’Impresa Roma Costruzioni S.r.l. la somma di L. 10.944.990, inerente a contratto d’appalto.

Con sentenza del 9.11 – 31.12.2004, la Corte di appello di Caltanissetta, accoglieva l’impugnazione proposta dal Comune di Mascalucia e, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore del Tribunale di Catania; conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto, con compensazione delle spese del grado. La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che il primo giudice aveva dichiarato inammissibile l’opposizione del Comune per mancata indicazione leggibile del nome e della qualita’ della persona che aveva conferito la procura ad litem in rappresentanza della Commissione straordinaria che aveva rappresentato l’ente locale;

– che la procura al difensore, conferita dal Comune di Mascalucia in calce alla copia notificata il 29.03.1994, del provvedimento monitorio, non era affetta da nullita’ come ritenuto dal Tribunale, dal momento che la firma era stata autenticata dal procuratore, che, quindi, ne aveva attestato la riferibilita’ ad una persona fisica e che il fatto che tale persona fisica fosse uno dei componenti della Commissione straordinaria che amministrava il Comune di Mascalucia si desumeva dalla delibera in data 8.04.1994, con cui tale Commissione aveva autorizzato la proposizione dell’opposizione nominando il legale per la difesa;

che fondato era l’ulteriore motivo di gravame dell’ente locale inerente al difetto di competenza territoriale del Tribunale di Gela;

che, in base ai criteri di radicamento della competenza territoriale previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., competente per territorio doveva ritenersi il Tribunale di Catania sia con riguardo alla sede dell’ente locale, da individuarsi in quella del relativo ufficio di tesoreria, e sia con riferimento al luogo di stipula del contratto di appalto su cui si fondava la pretesa creditoria azionata in via monitoria.

Avverso questa sentenza l’Impresa Roma Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 4.02.2005. Il Comune di Mascalucia ha resistito con controricorso. L’Impresa ricorrente ha anche depositato memoria, in cui anche eccepisce l’inammissibilita’ del controricorso per mancanza della relativa notificazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del controricorso del Comune di Mascalucia, in quanto non ne risulta avvenuta la relativa notificazione nei confronti della societa’ ricorrente.

A sostegno del ricorso l’Impresa Roma Costruzioni S.r.l. denunzia “Erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con violazione degli artt. 83 e 166 c.p.c. (art. 360 c.p.c., sub 3 e 5 c.p.c.)”.

Censura la ritenuta validita’ della procura conferita per il giudizio di opposizione, dal Comune opponente al difensore, sostenendo che:

il Comune non poteva agire in giudizio in persona della Commissione Straordinaria (la Commissione straordinaria e’ impersonale e non puo’ impersonare un altro ente) – il Comune (o la stessa Commissione) avrebbe dovuto essere impersonato da una persona fisica e’ mancata l’indicazione della persona fisica che impersonava la Commissione Straordinaria e che aveva rilasciato la procura al legale, indicazione essenziale per consentire la verifica dell’esistenza in quella persona fisica dei poteri previsti dalla legge per rappresentare l’ente la procura doveva essere conferita quantomeno dal legale rappresentante della Commissione con l’indicazione della sua qualita’ e l’apposizione di una firma leggibile, che consentissero la verifica dei suoi poteri rappresentativi la procura era inesistente e l’atto cui si riferiva, ossia l’opposizione al decreto ingiuntivo, era inammissibile. Il motivo e’ fondato.

La societa’ ricorrente rideduce l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Comune di Mascalucia a proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo, eccezione il cui eventuale accoglimento avrebbe precluso al giudice dell’opposizione di esaminare e, quindi, decidere i motivi dedotti dall’ente opponente per ottenere la revoca dell’opposto provvedimento monitorio, ivi incluso il difetto di competenza territoriale in capo al giudice che lo aveva emesso, i quali presupponevano la rituale introduzione del giudizio di opposizione. Per tale ragione, contrariamente a quanto asserito dal Comune, non osta alla delibazione della censura in esame la mancata impugnazione da parte della ricorrente anche della statuizione d’incompetenza territoriale contenuta nell’impugnata pronuncia, subordinata in via logica e giuridica alla sfavorevole delibazione della preliminare questione prospettata con il ricorso.

Il Comune di Mascalucia ha proposto l’opposizione in persona della Commissione straordinaria, avvalendosi della procura ad litem al difensore apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto e del seguente tenore “Ci rappresenti e difenda l’avv.to Carmelo Toscano presso il cui studio in Catania via Padova n. 28 eleggiamo domicilio. La Commissione straordinaria ” accompagnata da un’unica sottoscrizione illeggibile, autenticata dal difensore e priva dell’indicazione della funzione o carica rivestita dal firmatario in rappresentanza dell’organo straordinario, non altrimenti desumibili nemmeno dall’atto di opposizione.

Le riscontrate lacune, non superabili dall’autenticazione del difensore che ha il solo scopo di attestare la provenienza della firma dal sottoscrittore e non colmate dal Comune, impedivano alla controparte di conoscere sia il nome del firmatario che la sussistenza di un qualsivoglia collegamento con la Commissione straordinaria, costituita ai sensi della L. n. 55 del 1990, art. 15 bis (inserito dal D.L. n. 164 del 1991, art. 1 conv. con mod dalla L. n. 221 del 1991, art. 1), per legge composta da tre membri, e conseguentemente di verificare se il firmatario fosse o meno dotato di potere rappresentativo della Commissione, posto anche che, secondo i principi generali in tema di organi collegiali, i tre componenti avrebbero dovuto in via di principio esercitare congiuntamente le loro attribuzioni, salvo delega restrittiva. D’altra parte tali carenze non potevano nemmeno essere superate, come ritenuto dalla Corte distrettuale, dal richiamo alla deliberazione adottata l’8.04.1994, dalla medesima Commissione, autorizzativa alla proposizione della lite ed alla nomina di un difensore. Questa deliberazione infatti non solo non poteva di per se’ sola consentire logicamente di presumere l’apposizione della firma illeggibile da parte di uno dei componenti della Commissione straordinaria. ma inoltre risultava adottata e sottoscritta da tutti e tre i componenti dell’organo straordinario e non recava alcuna previsione di delega a singoli suoi componenti delle competenze esercitabili dal Sindaco, in regime di amministrazione ordinaria, come anche successivamente previsto nell’art. 1 del Regolamento recante modalita’ di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali, di cui al D.M. 28 luglio 1995, n. 523, cui rinviava la L. n. 55 del 1990, art. 15, comma 4 bis. Ne’ il Comune di Mascalcia.

Conclusivamente, accolta la censura in questione e, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata, puo’ procedersi sulle esposte premesse, all’adozione della decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e, dunque, alla declaratoria di nullita’ della procura in argomento e della conseguente inammissibilita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo cui essa accedeva.

Le spese dell’intero processo vanno poste a carico del Comune soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Comune di Mascalucia. Condanna il Comune di Mascalucia a rimborsare all’Impresa Roma Costruzioni S.r.l. le spese del giudizio di cassazione, che liquida quanto al primo grado in complessivi Euro 2.711,39, di cui Euro 2.582,28 per onorari e competenze ed Euro 129,11 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, quanto alla fase d’appello in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 500,00 competenze, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e quanto al giudizio di legittimita’ in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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