Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1112 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26019-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 31/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si rimette alla Corte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’impugnata sentenza n. 163/04/09, depositata il 31 agosto 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, accolto l’appello di B.D., in riforma della decisione n. 10/03/07 della Commissione Provinciale di Imperia, in contraddittorio tra il concessionario Equitalia Sestri S.p.A., accoglieva il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa relativamente a imposta di registro definitivamente accertata. Difatti secondo la CTR doveva applicarsi, anche in tema di riscossione dell’imposta di registro il minor termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c.), nella versione anteriore al 2005, in luogo di quello decennale di prescrizione di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78. Contro la sentenza della C.T.R. l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. All’udienza del 9.7.2015 veniva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sestri S.p.a.. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio censura la sentenza denunciando in rubrica “Violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, in combinato disposto al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (abrogato), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella sostanza allegando che il prodromico avviso era divenuto definitivo in forza di giudicato a seguito del giudizio conclusosi con sentenza n. 7432/03 di codesta Suprema Corte, e che pertanto il credito, così come accertato, era soggetto a prescrizione decennale il D.P.R. n. 131 cit., ex art. 78 e non al termine di decadenza stabilito per la riscossione del D.P.R. n. 602 cit., art. 17, lett. c), applicabile “ratione temporis”.

2. Il ricorso è improcedibile. All’udienza del 9.7.2015 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, Equitalia Sestri s.p.a., parte processuale nel giudizio di merito, entro e non oltre giorni novanta dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria.

Il ricorrente, come risulta in atti, non ha provveduto al deposito del ricorso con l’integrazione del contraddittorio. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, posto che nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), deve essere interpretato, anche in ipotesi di litisconsorzio processuale (Cass. S.U. ord. n. 646 del 13.1.2005; S.U. sent. n. 1103 del 2006; Sez. L. sent. n. 26141 del 21.11.2013), come riferibile all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), mediante una notifica del ricorso affetta da nullità (v. Cass. Sez. 2, ord. n. 10863 del 2010).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituito nè il contribuente, nè Equitalia Sestri s.p.a..

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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