Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11119 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10898/2017 proposto da:

V.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO FALVO;

– ricorrente –

contro

A.FO.R. – Azienda Forestale della Regione Calabria, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DURAZZO N. 9, presso lo studio dell’avvocato BINA TURCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO NERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1379/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/10/2016 R.G.N. 434/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’indicata sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta da V.F. nei confronti della Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva respinto la domanda del V., dipendente dell’Azienda regionale con la qualifica di operaio idraulico forestale, intesa ad ottenere la declaratoria del suo diritto agli incentivi all’esodo di cui alla L.R. Calabria 21 agosto 2006, n. 7, oltre che l’accertamento dell’essere state le sue dimissioni volontarie rassegnate al solo scopo di fruire di detta incentivazione all’esodo, con conseguente condanna dell’A.FO.R. al pagamento della somma di Euro 89.463,15 (pari a 45 mensilità quale beneficio collegato al prepensionamento);

2. riteneva la Corte territoriale (riformando sul punto la pronuncia di prime cure) che la nota del 21/12/2006 inoltrata dal V. all’A.FO.R. integrasse una proposta di cessazione anticipata del rapporto ai sensi di quanto previsto dalla L.R. Calabria n. 7 del 2006;

tuttavia, evidenziava che, ai fini della configurabilità di un preteso diritto del lavoratore ad ottenere il beneficio invocato, tale proposta necessitasse di una accettazione che, nella specie, non era intervenuta;

escludeva, poi, una continuità logica tra la successiva nota del V. del 4/4/2007 e quella precedente del 21/12/2006 atteso che nella seconda non si richiamava in alcuna parte la precedente proposta, limitandosi il V. a manifestare la volontà di risolvere anticipatamente il rapporto essendo maturato in suo favore il diritto alla pensione di anzianità;

riteneva che tale secondo atto del lavoratore (svincolato dal precedente) fosse di per sè idoneo a produrre effetti con la sola comunicazione, a prescindere dall’accettazione della parte datoriale, con la conseguenza che irrilevante fosse l’accettazione dell’A.FO.R., intervenuta con riferimento allo stesso;

3. V.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, al quale l’A.FO.R. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. (con particolare riferimento agli artt. 1362,1366 e 1369 c.c.), dell’art. 115 c.p.c., della L.R. Calabria n. 7 del 2006, art. 28 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

censura la sentenza impugnata per aver analizzato separatamente la lettera del V. del 21/12/2006 rispetto a quella del 4/4/2007 e per aver collegato l’accettazione dell’A.FO.R. solo a quest’ultima e non anche alla prima;

rileva che il giudice del gravame avrebbe dovuto dare contezza della volontà del V. manifestamente espressa nella missiva del 21/12/2006 e così dare continuità a detta missiva in relazione alla successiva del 4/4/2007;

sostiene che le dimissioni volontarie, rassegnate per poter partecipare all’esodo incentivato, continuavano ad integrare, in detta concatenazione temporale di posizioni ed eventi, l’unica causa logicamente giustificabile della risoluzione del rapporto lavorativo;

sostiene che la stessa legge regionale Calabria faceva riferimento esplicito alla risoluzione del rapporto ed evidenzia che nella missiva del 4/4/2007 esso istante aveva espressamente richiamato proprio tale risoluzione del rapporto (sia nell’oggetto sia nel corpo della lettera);

in ogni caso assume che le dimissioni sono un modo della risoluzione del rapporto lavorativo e che anche dell’art. 28, comma 9, della predetta L.R. Calabria incentivava alle dimissioni volontarie per ottenere l’indennità;

assume che sempre in tal senso deve essere interpretata la risposta dell’A.FO.R. rilevando che, del resto, l’accettazione del datore di lavoro è prevista solo per la proposta di cui all’art. 28, comma 10;

2. il motivo, nelle plurime censure in cui è articolato, non è fondato;

2.1. la Corte territoriale ha applicato correttamente i canoni interpretativi e nessuna violazione può dirsi integrata;

la prima e la seconda nota inoltrate dal V. sono state ritenute prive di collegamento letterale e/o logico-giuridico tra di esse e, sul punto, l’interpretazione della Corte territoriale è immune da rilievi;

2.2. come si evince dallo stesso ricorso per cassazione, la prima nota del V. recava, infatti, quale oggetto “Richiesta di applicazione L.R. Calabria 21 agosto 2006, n. 7” ed era esplicitamente rivolta ad ottenere l’inserimento negli elenchi per il riconoscimento e la concessione dell’indennità supplementare prevista nella legge regionale per il pensionamento anticipato;

non vi è dubbio che tale richiesta (di pensione anticipata) presentata dal V. fosse rivolta effettivamente ad ottenere l’incentivo previsto dalla L.R. Calabria n. 7 del 2006;

la stessa, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non era tale da comportare automaticamente l’attribuzione dell’incentivo laddove non seguita da espressa accettazione del datore di lavoro;

sul punto, infatti, è chiara la previsione dell’art. 28, comma 10, della indicata Legge Regionale che fa innanzitutto riferimento ad una “proposta” per la risoluzione del rapporto di lavoro da presentarsi al datore di lavoro, “subordinata” all’accettazione da parte dell’Ente;

2.3. nel caso di specie, allora, non può dirsi che si fosse perfezionata la fattispecie prevista per legge, essendo mancata l’accettazione dell’Azienda forestale regionale alla richiesta inoltrata dal V. per il pensionamento anticipato e, di conseguenza, nessuna indennità poteva essere riconosciuta in favore del ricorrente;

2.4. nè fondatamente il V. insiste nel ritenere sussistente una connessione tra la prima nota del 21/12/2006 e la seconda del 4/4/2007;

quest’ultima, infatti, come rilevato dalla Corte territoriale e come risultante dallo stesso ricorso per cassazione, recava quale oggetto “Risoluzione del rapporto di lavoro 30/4/2007 (pensione di anzianità)” e giammai conteneva, neppure nel corpo della lettera, alcun riferimento alla prima missiva e/o alla legge regionale Calabria n. 7 del 2006, esprimendo invece tutt’altra volontà di intenti (sul punto è chiara l’indicazione “pensione di anzianità” che è in decisa antitesi rispetto ad un pensionamento anticipato, e cioè, evidentemente raggiunto prima della maturazione di un determinato ammontare di contributi per quello di anzianità e realizzato con l’impegno del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una prestazione pari alla pensione spettante, da versarsi all’INPS, assieme ai contributi utili a perfezionare i requisiti minimi per il pensionamento);

3. il ricorrente assume, altresì, che la Corte territoriale avrebbe completamente disatteso i principi interpretativi dettati dagli artt. 1362,1366,1369 c.c., avendo omesso di considerare il complessivo comportamento delle parti per determinare la volontà contrattuale univoca del V. e ritenendo contraria alla bona fides l’interpretazione data dalla Corte d’appello di Catanzaro;

4. anche tale doglianza è destituita di fondamento;

4.1. se è vero che nell’interpretazione degli atti occorre, a mente dell’art. 1362 c.c., comma 1, indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, tuttavia detta disposizione non svaluta affatto l’elemento letterale del contratto (o dell’atto) ed anzi intende ribadire che, qualora lo stesso, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (v. Cass. 22 agosto 2019, n. 21576; Cass. 28 agosto 2007, n. 18180; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28479; Cass. 29 luglio 2004, n. 14495; Cass. 27 luglio 2001, n. 10290);

4.2. ed allora non è censurabile la sentenza impugnata laddove ha valorizzato il dato testuale della seconda nota, volta expressis verbis ad ottenere il pensionamento per il maturato diritto alla pensione di anzianità e, dunque, indicativa di una volontà di recedere comunque e incondizionatamente dal rapporto, ed ha escluso ogni riferibilità della stessa all’esodo incentivato previsto dalla L.R. Calabria n. 7 del 2006;

ad avviso della Corte territoriale non vi era, dunque, alcun dubbio sul significato da dare alle espressioni utilizzate nelle missive del V., che dimostravano in maniera chiara la diversa volontà espressa nella prima missiva rispetto alla seconda;

peraltro, nello specifico, si trattava dell’utilizzazione di espressioni e riferimenti normativi di tipo “tecnico” (nel primo caso applicazione L.R. n. 7 del 2006 e cessazione del rapporto con concessione dell’indennità supplementare; nel secondo caso risoluzione del rapporto per maturazione del diritto alla pensione di anzianità) che non lasciavano spazio ad una interpretazione diversa da quella opzionata dai giudici del gravame;

4.3. si consideri, del resto, che come da questa Corte già precisato, nell’interpretazione dei contratti (e degli atti negoziali), i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l’indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata (v. ex multis Cass. 22 marzo 2010, n. 6852);

ne consegue che l’adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare i loro interessi (v. Cass. 24 gennaio 2012, n. 925);

4.4. va così ribadito che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti sia tale da rivelare con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, non occorrendo far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, utilizzabili solo quando quelli principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa (cfr. Cass. 21 agosto 2013, n. 19357);

4.5. egualmente va riaffermato che il criterio della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) costituisce una regola ermeneutica sussidiaria, funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell’uomo medio, ma non consente di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona (v. Cass. 15 marzo 2004, n. 5239; Cass. 18 maggio 2001, n. 6819);

5. va, inoltre, precisato che le istanze di cessazione del rapporto di cui alla L.R. Calabria n. 7 del 2006, art. 28, comma 9, sono sì un modo per risolvere lo stesso ma non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente che invoca il riferimento alla “risoluzione” per dare contiguità logica tra la prima e la seconda nota rispetto alla L.R. Calabria n. 7 del 2006, che, difatti, ha previsto un incentivo all’esodo per il pensionamento anticipato mentre il ricorrente con la nota del 4/4/2007 ha manifestato, ex novo, una diversa volontà di intenti ossia di pensionamento per anzianità (volontà che, perciò, resta del tutto estranea all’incentivo previsto dalla predetta Legge Regionale Calabria);

6. non c’è dubbio che le due note siano espressive di differenti intenzioni del lavoratore e quindi debbano essere distintamente considerate;

ed allora corretto è il ragionamento della Corte territoriale che ha ricostruito la complessiva tempistica evidenziando che il ricorrente, dopo aver richiesto espressamente l’incentivo della L.R. Calabria n. 7 del 2006, tramite la prima nota, in assenza della formale accettazione dell’Ente necessaria per ottenere il pensionamento anticipato, aveva formalmente comunicato la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, e quindi la risoluzione del rapporto alla data del 30/4/2007 per tale diversa ragione, con la seconda nota, nella quale aveva, altresì, sottolineato che la stessa comunicazione assumeva valore di preavviso di licenziamento;

è di tutta evidenza che tale seconda comunicazione, a differenza della prima istanza, non necessitava di accettazione essendo, di per sè, produttiva di effetti risolutivi del rapporto di lavoro;

7. come posto in rilievo nella sentenza impugnata, l’A.FO.R. non ha accettato la proposta di pensionamento anticipato del V., come detto necessaria per il riconoscimento all’incentivo previsto dalla L.R. Calabria n. 7 del 2006, ed ha invece riscontrato positivamente quanto comunicato dal V. con la missiva del 4/4/2007 con quella che è, nella sostanza, una mera “presa d’atto”, dovendosi ribadire che tale seconda comunicazione sarebbe stata di per sè sufficiente a produrre effetti risolutivi del rapporto lavorativo per il raggiungimento del maturato contributivo per la pensione di anzianità;

8. alla stregua di tali considerazioni, non ravvisandosi nella sentenza impugnata le denunciate violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale, il ricorso va rigettato;

9. le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, dà atto della sussistenza dei presupposti a titolo per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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