Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11119 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26543-2016 proposto da:

ASILO P.D.B. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUIGI SETTEMBRINI 24, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

ORDILE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANULE DE ROSE giusta delega in calce

alla copia del ricorso notificata;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1320/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 13/09/2016 R.G.N. 5879/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ORDILE ANTONINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13.9.16, il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile la domanda di revocazione straordinaria proposta dall’Asilo P.D.B., società cooperativa sociale, avverso la sentenza n. 2776/14, passata in cosa giudicata, emessa dal medesimo Tribunale (con cui venne condannato a pagare ad M.A. la somma di Euro 7.995,44 a titolo di differenze sui compensi spettantile quale educatrice), ritenendo insussistenti i presupposti della revocazione richiesta (basata sul rinvenimento presso il proprio commercialista di documenti – datati 2007 – attestanti l’impossibilità della M. di svolgere i suoi compiti di insegnante per sopraggiunti limiti di età, nonchè la consapevolezza di ciò da parte della M. che proponeva per l’effetto di proseguire una collaborazione autonoma con l’Asilo).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Asilo P.D.B., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria. L’INPS ha depositato procura, mentre la M. è rimasta intimata.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’Asilo P.D.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pubblicata il 13.9.16 ed emanata dal Tribunale di Messina giudice della revocazione che dichiarò inammissibile il ricorso ex art. 398 c.p.c., comma 1, per la revocazione straordinaria di sentenza per la quale era già scaduto il termine per l’appello ex art. 396 c.p.c. per rinvenimento di documenti decisivi che la parte ricorrente non aveva potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, con contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 401 c.p.c.

L’Asilo lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di sospensione della sentenza impugnata; la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 3 per non aver ritenuto sussistere l’ipotesi da tale norma disciplinata; infine per non aver considerato la dimostrata impossibilità di un rapporto di lavoro subordinato con la M..

I motivi, strettamente connessi, sono infondati.

L’art. 395 c.p.c., n. 3 prevede la possibilità di revocazione straordinaria nell’ipotesi, pretesamente ritenuta dal ricorrente sussistere nella specie, di rinvenimento, dopo la sentenza di cui si chiede la revocazione, di documenti decisivi che la parte non poteva produrre in giudizio per causa di forza maggior o per fatto dell’avversario con termine connesso alla scoperta di tali documenti (art. 396 c.p.c.).

Nella specie il Tribunale di Messina ha correttamente evidenziato che i documenti in questione erano nella disponibilità della parte istante ab origine (presso il suo commercialista), ipotesi di forza maggiore.

Ovviamente la connessa richiesta di sospensione della impugnata risultava infondata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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