Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11119 del 10/06/2020
Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 10/06/2020), n.11119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4477/2018 R.G. proposto da:
Fin. Pa s.a.s. di D.C.G.C. & C., in persona del
legale rappresentante pro tempore, e D.C.G.C.
personalmente, rappresentati e difesi dall’Avv. Massimiliano M.
Jelo, domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Pavone, con
domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia, n. 29, presso lo studio
dell’Avv. Marco Benucci;
– controricorrente –
Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., in persona del commissario liquidatore
pro tempore;
– intimata –
L.M.G.;
– litisconsorte non intimata –
avverso la sentenza n. 1702 della Corte d’appello di Catania
depositata il 26 settembre 2017;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Dott. Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso e il controricorso.
Fatto
RITENUTO
La Fin. Pa s.a.s., nonchè personalmente l’attuale socio accomandatario D.C.G.C. e la precedente accomandataria L.M.G., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 410.000,00, ottenuto nei loro confronti dalla Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., sostenendo che l’accordo transattivo non si era perfezionato, poichè l’accettazione della Banca era intervenuta oltre il termine di scadenza per l’adempimento indicato nella proposta.
Si costituiva in giudizio la Italfondiario s.p.a., quale cessionaria del credito della Sicilcassa s.p.a.
Il Tribunale di Catania, estromessa dal giudizio la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti al rimborso delle spese processuali.
Questi ultimi impugnavano la decisione, ma la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame.
Contro tale decisione la Fin. Pa s.a.s. e D.C.G.C. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’Italfondiario S.p.a. ha resistito con controricorso. La Sicilcassa S.p.a., già contumace in appello, non ha svolto alcuna difesa in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
Preliminarmente va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M.G..
La precedente accomandataria della Fin. Pa s.a.s. ha partecipato, nella qualità di opponente, al giudizio di merito in entrambi i gradi di merito.
Ha, quindi, acquisito la qualità di litisconsorte processuale.
Com’è noto, il litisconsorzio processuale determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale. Ciò comporta che l’impugnazione deve essere necessariamente proposta anche nei confronti del litisconsorte processuale (ex plurimis: Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077 – 01).
D’altronde, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa.
Di conseguenza, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo, previa assegnazione di un termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M.G..
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo assegnando termine di giorni novanta per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.M.G..
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020