Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11119 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCO DI SICILIA S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), già Banco di

Sicilia spa a seguito di fusione per incorporazione del Banco di

Sicilia spa nella Capogruppo Banca di Roma spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma PIAZZA

DEL FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI GIOVANNI, rappresentato e

difeso dagli avvocati TRAINA ENRICO, GIUDICE MARIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C.- ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

(C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso

l’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MINI’ VINCENZO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

MONTEPIETROSO SOC.COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)),

CAPITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 977/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito,, per il ricorrente, l’Avvocato G. PALMIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato V. MINI’ che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia

nei confronti del Banco di Sicilia e Montepietroso, rigetto nel

resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) la società Banco di Sicilia S.p.A. concedeva alla Cooperativa Montagnola, un finanziamento di L. 875.000.000, e contestualmente la Cooperativa Montagnola le rilasciava una procura irrevocabile all’incasso dei contributi in conto capitale per L. 577.000.000 ottenuti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo Orientamenti Garanzie) e dallo Stato (MAF), con l’intesa che il Banco di Sicilia al momento della riscossione di tali contributi avrebbe decurtato il concesso finanziamento degli importi incassati e predisposto un nuovo piano di ammortamento del residuo debito. L’intera operazione veniva resa nota all’I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione, che il 27.02.1981, in base ad una precedente convenzione stipulata con il Banco di Sicilia, a questi concedeva in favore della medesima Cooperativa Montagnola un contributo in conto interessi sul suddetto finanziamento, così consentendo la fissazione degli interessi in questione al tasso agevolato del 4% ma con la precisazione che una volta riscossi dal Banco di Sicilia i contributi di L. 577.000.000, la sovvenzione sarebbe stata ridotta ed avrebbe riguardato solo la parte residua del finanziamento. Nel 1998, l’I.R.C.A.C adiva il Tribunale di Palermo chiedendo la condanna del Banco di Sicilia a restituirle con accessori, l’importo dei contributi da lei corrisposti in misura eccedente quella che avrebbe dovuto elargire se il convenuto avesse portato a decurtazione del concesso finanziamento e non invece accreditato sul conto corrente della cooperativa i riscossi contributi FEAOG e MAF. Il Banco di Sicilia chiamava in causa la Cooperativa Montepietroso S.r.l., subentrata alla Cooperativa Montagnola. Con sentenza del 10.04 – 25.07.2000, il Tribunale di Palermo, ritenuto che l’I.R.C.A.C. – aveva corrisposto al Banco di Sicilia interessi in esubero e che la Cooperativa Montepietroso aveva dal Banco di Sicilia ricevuto indebiti accrediti, condannava il convenuto Banco di Sicilia a pagare all’I.R.C.A.C. la somma indebitamente ricevuta di L. 620.718.792 con interessi legali e la Cooperativa Montepietroso a pagare al Banco di Sicilia la somma indebitamente accreditatale, di L. 578.856.093 con interessi legali. Questa sentenza veniva impugnata dalla Cooperativa Montepietroso con atto notificato il 24.10.2001 all’I.R.C.A.C. ed al Banco di Sicilia. Con comparsa depositata il 19.02.2002, l’I.R.C.A.C. proponeva appello incidentale nei confronti del Banco di Sicilia con riferimento all’applicato tasso degli interessi, ed a sua volta il Banco di Sicilia nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 14.03.2002, proponeva appello incidentale nei confronti dell’I.R.C.A.C. in riferimento all’importo capitale che era stato condannato a restituirle.

Con sentenza del 28.05 – 15.09.2004, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dalla Cooperativa Montepietroso in liquidazione ed in via incidentale dal Banco di Sicilia e dall’I.R.C.A.C:

a) respingeva sia l’eccezione d’inammissibilità per tardività dell’appello principale della Cooperativa Montepietroso, sollevata dall’I.R.C.A.C., e sia l’eccezione del Banco di Sicilia d’inammissibilità per tardività dell’appello incidentale proposto il 19.02.2002, dall’I.R.C.A.C., ritenendo su quest’ultimo punto sufficiente il rispetto del termine previsto dall’art. 343 c.p.c..

b) dichiarava, invece, inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto dal Banco di Sicilia S.p.A nei confronti dell’I.R.C.A.C..

c) condannava il Banco di Sicilia al pagamento in favore dell’I.R.C.A.C. della già determinata somma di Euro 320.575,00 (L. 620.718.792) decurtata del riscosso importo di Euro 253.732,00 (L. 491.292.081) e maggiorata degli interessi al saggio legale sino al 23.07.1998 e per il periodo successivo al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria stipulate dal medesimo istituto;

d) condannava la Cooperativa Montepietroso al pagamento in favore del Banco di Sicilia della minore somma di Euro 190.710,00 (L. 369.264.758), con interessi legali.

e) condannava il Banco di Sicilia a rifondere dell’I.R.C.A.C. le spese di entrambi i gradi di giudizio;

f) compensava per 1/3 le spese di entrambi i gradi di giudizio tra il Banco di Sicilia e la Cooperativa Montepietroso, che condannava al pagamento della residua parte in favore del primo.

Avverso questa sentenza il Banco di Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 4.10.2005 alla Cooperativa Montepietroso S.r.l. ed all’I.R.C.A.C. ed il 12.10.2005 a Capitalia S.p.A.. L’I.R.C.A.C. ha resistito con controricorso notificato l’11.11.2005 al Banco di Sicilia S.p.A., il 21.11.2005 alla Cooperativa Montepietroso ed ai sensi dell’art. 140 c.p.c. a Capitalia S.p.A.. Gli altri intimati (Cooperativa Montepietroso e Capitalia S.p.A.) non hanno svolto attività difensiva.

Il 3.04.2009, il Banco di Sicilia S.p.A. ha depositato un atto di rinuncia al ricorso nei soli confronti della Cooperativa Montepietroso in l.c.a., alla quale risulta notificato il 4.02.2008 e che con atto (sottoscritto dal suo liquidatore) depositato il 21.04.2009 ha accettato la rinuncia.

Il Banco di Sicilia e l’I.R.C.A.C. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo il ricorso principale proposto dal Banco di Sicilia S.p.A. nei confronti della Cooperativa Montepietroso in l.c.a. deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere, dal momento che la depositata rinunzia ad esso nei soli confronti di questa parte, pur non risultando sottoscritta anche dal difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, e pur quindi inidonea a determinare l’estinzione del relativo giudizio inerente a rapporto scindibile da quello intercorrente tra il medesimo istituto bancario e l’IRCAC, in ogni caso documenta la sopravvenuta carenza d’interesse del Banco ricorrente (cfr. Cass. 199711821; 200806169;

Cass SU 201003876). Questa statuizione inerisce al quinto motivo del medesimo ricorso principale, con cui il Banco ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.”, censurando il parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione proposta dalla Cooperativa, e giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra il Banco di Sicilia S.p.A. e la Cooperativa Montepietroso S.r.l..

A sostegno del ricorso proposto, invece, nei confronti dell’I.R.C.A.C. il Banco di Sicilia denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt 331, 332, 333 e 334 c.p.c.”.

Premesso che l’IRCAC aveva proposto nei suoi confronti appello incidentale dopo la scadenza del termine lungo, di cui all’art. 327 c.p.c., si duole che sia stata respinta la sua eccezione d’inammissibilità del gravame per relativa tardività, sostenendo essenzialmente che il principio dell’unitarietà del termine d’impugnazione non si applica nel caso di cause scindibili quali quelle di specie.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. in riferimento all’appello incidentale proposto dal banco all’udienza di prima comparizione.”.

In subordine si duole che sia stata accolta l’eccezione d’inammissibilità per tardività del suo appello incidentale proposto nei confronti dell’IRCAC, sostenendo che l’interesse è sorto per esso e non per l’appello principale, che non riguardava il rapporto tra il Banco e l’IRCAC ma solo il rapporto tra la Cooperativa ed il Banco.

3. “Omesso esame circa un punto decisivo della controversia”.

Si duole del rigetto della sua eccezione di difetto di legittimazione passiva per profilo contrattuale ed extracontrattuale.

4. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.”.

Censura l’attribuzione all’IRCAC degli interessi al tasso superiore a quello legale Conclusivamente assume anche che “le sentenze vanno riformate per quanto riguarda la condanna alle spese”.

Il primo motivo del ricorso è fondato per le stesse ragioni che per converso, impongono il rigetto del secondo motivo, con conseguente anche l’assorbimento del terzo e del quarto motivo del medesimo gravame del Banco di Sicilia.

La controversia è stata iniziata dall’IRCAC nei confronti del Banco di Sicilia, che, a sua volta, ha chiamato in causa la Cooperativa Montepietroso S.r.l., sulla base di un titolo diverso ed indipendente, per quanto emerge dagli atti, rispetto a quello su cui si fondava la domanda principale, e, pertanto, con introduzione di una causa scindibile dalla prima e riconducibile ad ipotesi di garanzia impropria (cfr. cass. 200712942). Nè a diversa conclusione può pervenirsi solo considerando, come sostenuto dall’IRCAC, il tenore delle conclusioni precisate dalla Cooperativa nell’atto di appello, le quali non possono di per sè sole assumere valenza autonoma ampliativa ma devono essere intese in rapporto agli specifici motivi dell’impugnazione principale, estranei al diverso rapporto obbligatorio ritenuto sussistente tra il Banco di Sicilia e l’IRCAC, la cui interdipendenza con quello tra il Banco di Sicilia e la Cooperativa non appare altrimenti desumibile.

Nel vigente sistema processuale l’impugnazione proposta per prima in effetti determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea; ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l’appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall’impugnazione principale e rivolto nei confronti di parte diversa da colui che tale impugnazione ha proposto (in tema, cfr cass. 200621745). Peraltro, tali ultime impugnazioni incidentali autonome, quale quella esperita dall’IRCAC, cui era stato solo notificato l’appello principale proposto nei confronti del Banco di Sicilia, al pari dell’appello incidentale consequenzialmente formulato dal Banco di Sicilia nei confronti dell’IRCAC, non possono giovarsi della regola dell’unitarietà del termine d’impugnazione, che trova applicazione soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando, come nella specie, riguardino cause scindibili, o comunque tra loro indipendenti, rispetto alle quali il termine non è unico ma continuano ad applicarsi i termini ordinari di cui all’art. 325 c.p.c. e all’art. 326 c.p.c., comma 1 o di cui all’art. 327 c.p.c., nell’ipotesi di mancanza di notificazione della sentenza impugnata (in tema, cfr. cass. 199605409; 200402799; 200701825; 200900050), ipotesi nel caso avveratasi.

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso proposto dal Banco di Sicilia S.p.A. nei confronti dell’I.R.C.A.C., rigettato il secondo motivo del medesimo ricorso, con conseguente assorbimento del terzo e del quarto motivo e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nel capo relativo all’accolto appello incidentale tardivo dell’I.R.C.A.C..

Quanto al regime delle spese dei due gradi di merito, tra il Banco di Sicilia S.p.A. e l’I.R.C.A.C, giusti motivi desunti dall’esito finale della controversia e dalla natura delle questioni trattate giustificano la compensazione per intero di quelle inerenti alle fasi di gravame.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara cessata la materia del contendere tra il Banco di Sicilia S.p.A. e la Cooperativa Montepietroso in l.c.a., accoglie il primo motivo del ricorso proposto dal Banco di Sicilia S.p.A. nei confronti dell’I.R.C.A.C, rigetta il secondo motivo del medesimo ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo all’appello incidentale tardivo dell’I.R.C.A.C. Compensa le spese dell’intero giudizio relativamente al rapporto tra il Banco di Sicilia e la Cooperativa Montepietroso.

Compensa le spese del giudizio d’appello e del giudizio di cassazione tra il Banco di Sicilia e l’I.R.C.A.C..

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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