Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11118 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26983/2015 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA

519, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BONELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati CONCETTA LEONE, ANTONELLA LEONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FABIO POSTORINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1565/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/11/2014 R.G.N. 1259/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull’impugnazione proposta da M.C. nei confronti della Regione Calabria, confermava la decisione del Tribunale di Locri che aveva respinto la domanda della M. intesa ad ottenere, in relazione all’attività di lavori di pubblica utilità, il pagamento degli assegni per il nucleo familiare, per essere da escludere la legittimazione passiva dell’Ente regionale;

riteneva la Corte territoriale carente tale legittimazione passiva della Regione Calabria, affermando che l’azione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Ardore, ente utilizzatore, che pagava direttamente ed in proprio i sussidi ai LPU laddove la Regione rivestiva il ruolo di mero soggetto finanziatore, che utilizzava quanto derivante dal fondo nazionale – ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 8 – e quanto stanziato dei propri mezzi;

2. M.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi;

3. la Regione Calabria ha resistito con controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla dichiarata carenza di legittimazione passiva in capo alla Regione Calabria;

rileva che, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, è alla Regione Calabria che sono stati versati gli stanziamenti del Fondo per l’occupazione, ripartito a livello Regionale, nel quale erano ricomprese le somme per il pagamento dei sussidi e degli assegni per il nucleo familiare;

2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 468 del 1997, del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 8;

deduce che con l’indicato D.Lgs. n. 468 del 1997 e con il successivo D.Lgs. n. 81 del 2000, la Regione Calabria, in virtù dei poteri acquisiti con l’autonomia in materia di politiche del lavoro, ha sostituito l’INPS quale ente gestore delle somme erogate ai lavoratori socialmente utili ed ai lavoratori impegnati in progetti di pubblica utilità;

evidenzia che la legittimazione passiva della Regione, quale obbligato in senso sostanziale, emergeva dalle convenzioni sottoscritte dalla Regione Calabria con il Ministero del Lavoro, dalla convenzione Regione-Comune n. 786/2000 stipulata in ottemperanza alla Delib. Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 733;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 111 Cost., L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 6, D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 8, art. 4 della convenzione n. 786 del 2000, Delib. di G.R. n. 733 del 2000;

censura la sentenza impugnata per aver mancato di valutare che la Regione Calabria non aveva mosso alcuna contestazione in fatto ed in diritto rispetto al contenuto del ricorso ed alla documentazione prodotta, il che avrebbe dovuto condurre il giudice di appello a concludere per l’accoglimento della domanda;

rileva che la Corte territoriale, senza ricercare la verità dei fatti, abbia omesso di valutare le doglianze della ricorrente, non abbia tenuto conto delle prove precostituite nè di quelle prodotte in primo grado così ledendo il suo diritto di difesa e quello ad un giusto processo con un giudice “terzo”;

4. il primo motivo è inammissibile;

a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 10 novembre 2014, è denunciabile unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ed il vizio motivazionale rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014);

5. il secondo motivo di ricorso è fondato;

la Corte territoriale, nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, si è posta in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ricostruito il quadro normativo e valutate le convenzioni stipulate dalla stessa Regione con il Ministero del Lavoro, ha individuato nell’amministrazione regionale “la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che in aggiunta all’emolumento a lui spettante dovessero essere corrisposti gli assegni per il nucleo familiare”, evidenziando che nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità sull’ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell’assegno, al di fuori di quelli relativi all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi nonchè di quelli attinenti all’importo integrativo per le ore eccedenti (v. Cass. 30 marzo 2016, n. 6181; cfr. anche Cass. 4 luglio 2016, n. 13595; Cass. 13 luglio 2017, n. 17369; Cass. 27 dicembre 2019, n. 34553; Cass. 26 novembre 2020, n. 27082);

il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, perchè gli argomenti prospettati dalla Regione Calabria sono stati già valutati nella motivazione delle pronunce sopra richiamate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ed il controricorso non aggiunge considerazioni ulteriori che possano indurre a ripensare il principio espresso;

6. è inammissibile il terzo motivo;

va in questa sede ribadito che il vizio di omessa pronuncia non sussiste in caso di assorbimento, che ricorre (anche) quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17219; Cass. 16 maggio 2012, n. 7663; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 3102);

nella fattispecie di causa il dichiarato difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria escludeva la possibilità di provvedere sul merito della pretesa azionata;

7. va in conseguenza accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili gli altri;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, deciderà la controversia uniformandosi all’esposto principio di diritto, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità;

8. la fondatezza del ricorso rende inapplicabile del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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