Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11118 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27744/2005 proposto da:

CRA-BBC DI TREVIGLIO & GERADADDA SCARL, in persona del Presidente

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso l’avvocato PANARITI Paolo, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale per Notaio Raffaele Catri di Bergamo – Rep. n.

626056 del 4.11.2005;

– ricorrente –

contro

T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 3, presso l’avvocato LIVI MAURO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PROVERBIO Michele, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 996/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per il ricorrente, l’Avvocato PANARITI, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o, nel

merito, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca di Credito Cooperativo di Calvenzano – oggi Cassa Rurale e Artigiana BBC di Treviglio e Ceradadda – intimò precetto nei confronti di T.G. sulla base di 6 effetti cambiari dell’importo di L. 10.000.000 ciascuno.

Con atto 15 giugno 1994 T.G. propose opposizione innanzi al Tribunale di Velletri i esponendo di nulla dovere alla banca in quanto aveva apposto la propria firma a garanzia sui titoli, rilasciati in bianco a garanzia di un finanziamento che la banca avrebbe dovuto erogare in favore di C.F.. Sostenne che, pur non avendo concesso il finanziamento, la banca aveva nondimeno riempito i titoli e li aveva posti all’incasso illecitamente, violando il patto di riempimento.

Chiese in subordine condannarsi la banca opposta al pagamento delle somme controverse controparte. Chiamò in causa il C., che restò contumace, nei cui confronti estese la domanda di condanna.

La CRA resistette all’opposizione ed in subordine chiese la condanna dell’opponente e del C. in via solidale al pagamento della somma indicata in precetto di L. 62.528.081. Secondo la sua versione dei fatti, il T. ed il C., soci della IMCA s.r.l., le avevano chiesto l’erogazione di una sovvenzione in L. 150.000.000 a sconto di fatture, rilasciando a garanzia n. 15 cambiali. Rimaste insolute le fatture, essa aveva riempito e posto all’incasso i titoli, recuperando le somme che erano state accreditate sul conto della IMCA a titolo di sconto.

Con successivo atto di precetto del 15.2.95, la CFA intimò al T. il pagamento della somma di L. 150.000.000, in parte riferita ai sei effetti cambiari di cui al precedente precetto, per il resto relativa ad altri nove effetti, ed avviò sulla base del primo atto pignoramento immobiliare sui beni dell’intimato.

Questi propose opposizione con atto 21.7.95 ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, eccependo in primo luogo la violazione della legge sul bollo, e la conseguente inidoneità del titoli a costituire titolo esecutivo, e ribadendo nel merito l’inesistenza del rapporto causale.

Nel contraddittorio della banca opposta, il Tribunale adito con sentenza parziale n. 1364/2001 accolse le opposizioni, di cui aveva disposto la riunione, e dichiarò illegittima per carenza di titolo l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla banca. Rimise la causa sul ruolo per l’accertamento dei danni di cui il T. aveva chiesto la liquidazione. La decisione venne impugnata innanzi alla Corte d’appello di Roma dalla CRA che lamentò anzitutto che il primo giudice, all’udienza fissata per il passaggio della causa in decisione, aveva concesso termine a controparte ai sensi dell’art. 190 c.p.c., sanando la decadenza in cui essa era incorsa per il mancato deposito degli scritti conclusivi. Nel merito dedusse la violazione dei principi in materia d’astrattezza cambiaria.

La Corte territoriale, con sentenza n. 996 depositata il 3 marzo 2005 e notificata il 21 luglio 2005, ha respinto il gravame. Ha sostenuto che l’appello, vertendo solo sull’astrattezza dei titoli, non aveva investito la motivazione. Rilevato che la ricorrente aveva criticato la sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo indimostrata l’eccezione dell’opponente circa il preteso patto di riempimento in vista di un finanziamento personale, aveva nondimeno accolto l’opposizione, ha ravvisato la corretta applicazione da parte del primo giudice del principio che governa nella materia l’onere della prova in quanto la banca, che pur avrebbe potuto trincerarsi dietro l’astrattezza dei titoli lasciando all’opponente l’onere di provare il contenuto ed il preteso inadempimento del rapporto di emissione, aveva dedotto il contenuto del rapporto causale, secondo cui i titoli costituivano garanzia per il buon fine di fatture scontate alla INCA, ed aveva perciò provocato l’eccezione del convenuto, che ne aveva rilevato la nullità per difetto della forma scritta, riscontrata dal Tribunale alla stregua del disposto della L. n. 154 del 1992, art. 3.

La banca aveva insomma invertito l’onere della prova, sollevando controparte dall’onere di provare la dedotta violazione del patto di riempimento.

Avverso questa decisione la CRA ha proposto il presente ricorso per cassazione cha ha affidato a tre motivi resistiti dall’intimato con controricorso ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare devesi dichiarare l’inammissibilità del ricorso perchè proposto oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 325 c.p.c..

Il regime d’impugnazione è condizionato dalla qualificazione della controversia operata dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (cfr. Cass. nn. 18013/2009, 475/2009, 18313/2007, 3599/2003). Il principio, coniugato con quello d’ultrattività del rito, che fa salva l’efficacia degli atti processuali compiuti nelle pregresse fasi anche in quelle successive, comporta che il mezzo esperibile ed i relativi termini devono essere individuati tenendo conto della natura della causa per come l’ha specificata il giudice a quo (Cass. nn. 13571/2003, 682/05).

Emerge dal testo dell’impugnata sentenza che le cause, indi riunite, sono state introdotte e trattate in sede di merito secondo il rito previsto dall’art. 615 c.p.c., commi 1 – in relazione alla prima opposizione – e 2 – in relazione all’altra opposizione-, qualificazione del resto assunta dalle parti ed ancora in questa sede incontestata.

Ne discende che, in forza del combinato disposto dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, la presente impugnazione non può giovare della sospensione dei termini feriali, siccome è espressamente esclusa per l’opposizione sia a precetto cambiario che all’esecuzione.

Dal momento che la decisione in esame è stata depositata il 3 maggio 2005 e notificata su richiesta dell’opponente ai difensori della CRA BBC il giorno 21 luglio 2005 ed il ricorrente ha consegnato il plico raccomandato all’ufficio postale per la notifica agli intimati in data 4 novembre 2005, il presente ricorso risulta proposto oltre il termine di legge previsto dall’art. 325 c.p.c..

Il rilievo è assorbente.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della resistente delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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