Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11117 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26073/2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALUMBO 3,

presso lo studio dell’avvocato OLIVIA MATHIAS MINUCCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MADDALENA CIOCI;

– ricorrente –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA oggi Associazione Croce Rossa Italiana, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2681/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/05/2016 R.G.N. 7195/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 11 maggio 2016 n. 2681 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da F.D., dipendente a termine della CROCE ROSSA ITALIANA (in prosieguo: CRI), per l’accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 30 settembre 2011 in forza del contratto di lavoro stipulato con la CRI in data 10 agosto 2006 e ripetutamente prorogato.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che- pur non essendo preclusiva alla stabilizzazione l’assunzione del dipendente a termine per lo svolgimento del servizio in convenzione presso ARES 118, riconducibile ai fini istituzionali di CRI – era preclusiva la mancata richiesta da parte della CRI della autorizzazione ad assumere, prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22128/2015).

3. Dalla illegittima esclusione dalla stabilizzazione derivavano esclusivamente effetti risarcitori; nella fattispecie di causa, in mancanza di domanda risarcitoria, non era in questione la correttezza o meno della condotta della CRI.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza F.D., affidato a due motivi; la CRI ha depositato atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006 e della L. n. 449 del 1997, art. 39, comma ter. Omessa valutazione delle prove relative alla posizione del lavoratore.

2. Ha lamentato la omessa valutazione del fatto che egli era stato incluso nell’elenco delle persone aventi i requisiti per la stabilizzazione ed, in particolare, nella graduatoria pubblica, formata sulla base dei titoli e servizi, degli idonei alla immissione in ruolo, allegata alla Det. Direttoriale 26 maggio 2008, n. 72. Veniva denunciata in causa la illegittimità della mancata inclusione nella graduatoria allegata alla Det. n. 71, in pari data, sulla base della quale erano state poi effettuate le assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il ricorrente ha dedotto che, in presenza di tutti i requisiti di legge, il suo diritto alla stabilizzazione non poteva essere impedito dal fatto che la CRI non aveva provveduto a richiedere l’autorizzazione per l’assunzione dei dipendenti a termine svolgenti servizi in convenzione, limitando la richiesta alle 16 unità addette ai servizi interni.

4. Con il secondo mezzo si denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – error in procedendo in relazione alla statuizione di esclusione del diritto alla stabilizzazione. Mancata valutazione della ammissione alla procedura di reclutamento. Violazione dell’art. 3 Cost. e del D.Lgs. n. 216 del 2003, in combinazione con la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.

5. Si censura la interpretazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519, accolta nella sentenza impugnata, osservando che a parità di requisiti per la stabilizzazione non era conforme al principio di eguaglianza e di non discriminazione la previsione di un trattamento differenziato tra dipendenti a termine in ragione del fatto che essi fossero stati assunti per esigenze permanenti o temporanee dell’ente pubblico. Tale distinzione neppure poteva trovare ragione nella direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni del 30 aprile 2007 n. 7, che si limitava a prescrivere alle amministrazioni la predisposizione di graduatorie degli stabilizzandi, distinte per categorie e profili, sulla base della anzianità di servizio, e la possibilità di prevedere ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale. Illegittimamente la CRI aveva previsto la priorità – a parità dei requisiti di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 519 – del personale precario in servizio presso l’ente rispetto a quello distaccato presso altri enti (nella specie ASL/ARES 118).

6. Il ricorso, i cui motivi devono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è fondato.

7. In questa sede si intende assicurare continuità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte (cfr., ex aliis, Cass. sez. VI 10 aprile 2017 n. 9209 e 01 dicembre 2017 nr. 2662; sez. lav. 05 febbraio 2016 n. 2330; Cass. n. 25552/2015; Cass. 6868/15; Cass. n. 26044/14; Cass. S.U. n. 6077/13) – rispetto alla quale l’arresto di Cass. 29 ottobre 2015 n. 22198 costituisce l’unico precedente difforme – che ha affermato non essere ostativa alla configurabilità del diritto alla stabilizzazione, sancito da fonte normativa di rango primario, la circostanza che la CRI abbia limitato la richiesta di autorizzazione per la stabilizzazione a sole 16 unità.

8. Si è osservato che il procedimento autorizzatorio, come si evince dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter (oggi abrogato, ma vigente all’epoca dei fatti per cui è causa), richiamato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 219, u.p., presuppone la richiesta dell’amministrazione interessata, di guisa che la CRI non può opporre al diritto del proprio personale, che abbia i requisiti di legge per la stabilizzazione, il più ristretto ambito autorizzatorio determinato proprio dalla sua richiesta; il diritto non può essere subordinato ad una scelta dell’ente di limitare la stabilizzazione a quei soli lavoratori che la stessa parte datoriale ritiene di assumere (Cass. S.U. n. 6077/13 cit.).

9. In tale specifico contesto la Croce Rossa Italiana è onerata di fornire la prova del fatto che la posizione della odierna parte ricorrente, ove correttamente inserita nella richiesta, sarebbe non di meno risultata esclusa dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione (Cass., sez. VI, 01 febbraio 2017 n. 2662; sez. lav., 10 dicembre 2014, n. 26044).

10. Inoltre – in relazione a quanto disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 39, comma 3 ter (“L’istruttoria prodromica all’autorizzazione è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l’impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all’adozione di misure di razionalizzazione interna”) – essendosi in presenza di personale già alle dipendenze dell’ente, deve ritenersi che la richiesta, ove correttamente avanzata per tutto il personale già assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti di legge per essere stabilizzato, non avrebbe potuto trovare ostacolo in relazione alla necessità di riscontro di effettive esigenze collegate al reperimento di nuovo personale (Cass. sez. lav. 5 febbraio 2016 n. 2330).

11. Si è altresì osservato che nel regime precedente la riforma dell’ente Croce Rossa Italiana, attuata con il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519 e, ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione, ad essere assunti a tempo indeterminato senza che fosse attribuita alcuna priorità al personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l’ente stesso rispetto a quello, parimenti con contratto di lavoro a tempo determinato, che avesse prestato la sua attività nell’ambito di servizi svolti dalla CRI in virtù di convenzioni con altri enti (Cass. 3 aprile 2015 n. 6868).

12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del ricorso con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto qui ribaditi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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