Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11117 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13225/2017 proposto da:

SEGI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

F.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLE PRIMULE 8,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOCINO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE S.C.A.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

ANTONIO SCALISE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FE.RO.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1349/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/04/2017, R.G.N. 2627/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 11 aprile 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava, per intervenuta prescrizione, le domande proposte da SE.GI. s.p.a. nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.: così riformando la sentenza di primo grado, che invece, previo accertamento della responsabilità per l’infortunio sul lavoro occorso il (OMISSIS) al dipendente Fo.Si.Ug. (ricorrente in persona di Fe.Ro., coniuge e procuratrice generale) della datrice SE.GI. s.p.a. e del collega F.S., aveva condannato la società e, per essa, la compagnia di assicurazioni chiamata in causa al pagamento, in favore del lavoratore a titolo di risarcimento integrale del danno reddituale e differenziale sofferto, della somma di Euro 476.652,00 oltre interessi; che avverso tale sentenza SE.GI. s.p.a. e F.S. ricorrevano per cassazione con unico motivo, cui resisteva la società di assicurazione con controricorso; non svolgeva difese Fe.Ro., nella qualità, pure intimata; il P.G. comunicava le sue conclusioni scritte a norma dell’art. 380bis1 c.p.c. e le parti costituite comunicavano ulteriore memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2952 c.c., per inidoneità alla decorrenza del termine di prescrizione biennale della lettera raccomandata a.r. 9 marzo 2011 del procuratore del danneggiato a SE.GI. s.p.a. e F.S., siccome non integrante una richiesta di risarcimento del danno, pure in assenza di referti medici a conferma dello stato psicofisico del danneggiato e della stabilizzazione dei postumi dell’infortunio, oltre che di una quantificazione del danno (unico motivo);

che il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile;

che esso difetta innanzi tutto di specificità, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per la mancata trascrizione del testo della lettera oggetto di doglianza, al fine di consentirne una valutazione diretta a questa Corte (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48);

che inoltre con esso i ricorrenti si dolgono dell’interpretazione giudiziale del testo della lettera 9 marzo 2011, che, risultando assolutamente plausibile e congruamente argomentata (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 4 al primo periodo di pg. 5 della sentenza) e avendo ad essa i ricorrenti meramente contrapposto la propria, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);

che in tal modo la censura ha ad oggetto il risultato interpretativo in sè (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), che peraltro è, come detto, ben plausibile, neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178);

che la critica dei ricorrenti non contiene nemmeno l’indicazione dei canoni interpretativi violati, nè tanto meno la specificazione delle ragioni nè del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350);

che infine l’interpretazione del testo della lettera compiuta dalla Corte territoriale è pure corretta, posto che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato, perchè a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore (avendo acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non ne sia ancora nota la specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l’infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi: Cass. 18 settembre 2014, n. 19660);

che si deve infatti considerare che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione (Cass. 6 ottobre 2017, n. 25430);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza;

che ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna SE.GI. s.p.a. e F.S. alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della l sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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