Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11116 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 19/05/2011), n.11116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.P.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Marra Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 23
settembre 2008, nella causa iscritta al n. 2042/2008 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. FUCCI Costantino, che nulla ha osservato;
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al
Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
“IL CONSIGLIERE RELATORE;
letti gli atti depositati;
Fatto
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. D.P.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 23 settembre 2008, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 11.625,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania per una controversia in materia di pubblico impiego con ricorso depositato il 19 luglio 1995 e non ancora definito;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 11.625,00, pari ad Euro 900,00 per ogni anno di ritardo, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di nove anni e undici mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni;
3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo dieci motivi di ricorso, con i quali lamenta:
3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);
3.2. il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa, e non all’intera durata del giudizio e l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri Europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi da due a sei);
3.3. il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e con vizio di motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto di pubblico impiego (settimo e ottavo motivo);
3.4. la illegittima compensazione delle spese sul presupposto della mancata opposizione alla domanda da parte dell’Amministrazione resistente (motivi nove e dieci);
4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;
4.1. i motivi da due a sei appaiono manifestamente infondati in quanto la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello in Euro 11.625,00 è superiore a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo, che nel caso di specie avrebbe determinato un indennizzo di Euro 9.167,00; è inoltre vincolante per il giudice nazionale il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597;
2008/14);
4.2. il settimo e ottavo motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);
4.3. il nono e decimo motivo appaiono manifestamente fondati, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per equa riparazione ex Lege n. 89 del 2001, va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nel quale trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese (Cass. 2009/16542; 2009/21371), con la conseguenza che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità e che parte obbligata a rimborsare all’altra le spese anticipate nel processo è quella che, anche col comportamento tenuto fuori dal processo stesso, vi abbia comunque dato causa (Cass. 2004/20335; 2006/2006/25141), tenuto anche conto che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, così come la grave discordanza tra petitum e decisum non costituiscono valida ragione di compensazione integrale delle spese processuali o di esonero della parte soccombente dall’obbligo di rifondere dette spese alla controparte;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo e vanno rigettati i motivi da due a otto, mentre vanno accolti i motivi nove e dieci, e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;
B1) ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente medesimo, dichiaratosi antistatario;
ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione – da liquidarsi come in dispositivo con compensazione nella misura dei due terzi, atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso e limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito – vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione delle stesse in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta i motivi da due a otto e accoglie il nono e decimo motivo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011