Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11116 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 19/04/2019), n.11116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18865-2017 proposto da:

PAR.GE.CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO N. 10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZA ROSSO;

– ricorrente –

contro

FCA ITALY S.P.A., (già FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’Avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati

GAETANO CAPPUCCI e ITALICO PERLINI;

– controricorrente –

contro

M.E. e INTERCONSULT S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3424/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2017 R.G.N. 2614/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 20 giugno 2017 la Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la sentenza di primo grado relativa alla declaratoria di inefficacia del licenziamento intimato dalla Par.Ge.Co. Srl al dipendente M.E. in quanto non comunicato in forma scritta.

2. La Corte, preso atto che, anche in sede di interrogatorio libero, il lavoratore aveva confermato che la raccomandata spedita dalla società in data 31 marzo 2014 era stata ricevuta priva di contenuto, ha ritenuto che “l’immediata impugnativa del licenziamento comunicato telefonicamente e la tempestiva comunicazione alla società della mancata ricezione del contenuto della lettera raccomandata ricevuta” costituissero circostanze idonee a vincere la presunzione legale di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Par.Ge.Co. Srl con unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati M.E. e Interconsult Srl. La FCA Italy Spa si è costituita per far rilevare che nel ricorso per cassazione non sono state formulate domande che “potrebbero avere effetto nei confronti della predetta società”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe contravvenuto al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale incombe sul destinatario della raccomandata dimostrare che la busta ricevuta era vuota o conteneva un documento diverso.

Si eccepisce che la Corte territoriale “del tutto erroneamente” avrebbe ritenuto che il M. “abbia assolto all’onere probatorio sul medesimo incombente, in qualità di destinatario della comunicazione de qua, volto a dimostrare che detto plico era stato consegnato vuoto”.

2. Il motivo non può trovare accoglimento.

La Corte di Appello è correttamente partita dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la lettera raccomandata o il telegramma – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass. n. 24149 del 2018; Cass. n. 10630 del 2015; Cass. n. 12078 del 2003).

Non avendo posto in dubbio che la raccomandata fosse giunta nella disponibilità del M., la Corte romana ha tuttavia tratto da talune circostanze il convincimento che corrispondesse al vero l’assunto del lavoratore secondo il quale la busta ricevuta fosse priva di contenuto.

Orbene la circostanza che tale busta fosse vuota o meno secondo il convincimento dei giudici del merito attiene pienamente ad una quaestio facti, per cui il motivo in esame, pur se formalmente intestato ad una pretesa violazione di legge, nella sostanza critica tale ricostruzione del fatto, senza neanche censurare adeguatamente il meccanismo inferenziale adottato dai giudici, invocando un sindacato che non è consentito a questa Corte di legittimità nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), tanto più in una ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado (cfr. art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014) applicabile anche al reclamo disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi da 58 a 60, (in tal senso Cass. n. 23021 del 2014; conforme: Cass. n. 4223 del 2016).

3. Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati M. ed Interconsult Srl nonchè nei confronti della FCA Italy Spa rispetto alla quale la notificazione del ricorso per cassazione ha operato come litis denuntiatio.

Invero, in un giudizio che si svolge con pluralità di parti in cause scindibili aì sensi dell’art. 332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di litis denuntiatio, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza; in tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza (cfr. Cass. n. 2208 del 2012; Cass. n. 13355 del 2015; Cass. n. 5508 del 2016).

Occorre invece dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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