Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11115 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 19/04/2019), n.11115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9434-2017 proposto da:

M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

SMA S.P.A., O SIMPLY MARKET, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 10,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA COLELLI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAMIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2017 R.G.N. 1331/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/01/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato FERDINANDO TOTA per delega verbale Avvocato CLAUDIO

DE FILIPPI;

udito l’Avvocato FRANCESCA COLELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C. proponeva reclamo avverso la sentenza emessa il 1.8.16 dal Tribunale di Milano, con cui veniva confermata l’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatole dalla SMA s.p.a. – Simply Market in data (OMISSIS), dopo averle addebitato che, come cassiera di IV Liv. del c.c.n.l. Terziario presso il punto vendita di (OMISSIS) aveva consegnato alla cliente R.L. il 11 agosto 2015, alle ore 13,15 circa, prodotti per un valore di oltre 66 Euro, facendoli transitare dal nastro della postazione di cassa direttamente nella vasca di raccolta della merce, senza utilizzare il lettore scanner funzionale alla rilevazione del prezzo degli articoli scelti dalla cliente che, come emerso al momento della rilevazione del fatto, aveva quindi inserito nella propria borsa quei beni, corrispondendo solo la somma di Euro 8,29, come risultava dall’unico scontrino emesso dalla M..

Resistente la società, con sentenza depositata il 23.1.17, la Corte d’appello di Milano respingeva il reclamo, ritenendo provato e grave il fatto contestato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la M., affidato a quattro motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso perchè proposto oltre i 60 giorni dalla comunicazione (e/o notificazione) della sentenza oggi impugnata, in tesi del 23.1.17.

Al riguardo osserva la Corte che dalla documentazione richiesta da questa Corte alla Cancelleria della Corte d’appello di Milano risulta che in data 23 gennaio 2017, ore 10,52, la suddetta Cancelleria inviava tramite PEC al difensore della M., avv. Claudio Defilippi, la comunicazione dell’avvenuto deposito e pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Milano oggi impugnata, non essendo tuttavia chiarito se tale comunicazione conteneva anche il testo della sentenza.

Se così fosse ne conseguirebbe che, a norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, la M. avrebbe dovuto notificare il presente ricorso per cassazione entro 24.3.17, mentre ciò fece solo il 27.3.17.

La perdurante incertezza circa la ritualità della comunicazione, ritenendo la Corte inopportuno rinviare ulteriormente la causa per ulteriore delucidazione, anche valutato il principio della ragionevole durata del processo e l’agevole soluzione nel merito della controversia, consigliano la decisione della stessa.

1.-Con il primo motivo la ricorrente solleva la questione di costituzionalità della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, nella parte in cui non prevede l’obbligo di astensione per il magistrato investito del giudizio di opposizione che abbia pronunciato l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49.

Il motivo è infondato, così come la questione di costituzionalità in esso contenuta. Com’è noto nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, ove l’opposizione non ha carattere impugnatorio ma di prosecuzione dello stesso grado del giudizio (ex aliis, Cass. n. 25046/15), sicchè non vi è alcuna incompatibilità per il giudice della fase sommaria di conoscere anche dell’eventuale opposizione all’ordinanza emessa in quella sede (in tal senso del resto C.Cost. n. 78 del 2015, Cass. n. 3136/15).

2.- Con il secondo e terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame della dinamica dei fatti oggetto di deposizione testimoniale, oltre a vizio di motivazione ed alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione di una prova testimoniale e l’inattendibilità dei testi escussi nella fase sommaria.

I motivi, diretti esplicitamente ad una nuova valutazione dei fatti di causa sono inammissibili alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che ha introdotto nell’ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico inerente la motivazione della sentenza impugnata, concernente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (ex aliis, Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881). Nella specie il fatto storico addebitato è stato ampiamente esaminato dalla sentenza impugnata, mentre la mancata ammissione di una prova, di cui pure si duole la ricorrente senza indicarne con esattezza (ed inammissibilmente) il contenuto, non concreta di per sè (cfr. da ultimo Cass. 8204/18), al pari della valutazione della maggiore o minore attendibilità dei testi, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e segg., per avere la sentenza impugnata escluso che il denunciato comportamento vessatorio subito (bossing) potesse essere esaminato dalla Corte di merito, in quanto basato su fatti aventi titolo e fatti costitutivi diversi dal licenziamento, laddove essi costituivano un presupposto del licenziamento.

Il motivo, che presenta profili di inammissibilità nella misura in cui contesta accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (quali la risalenza degli episodi vessatori agli anni (OMISSIS)), è infondato in quanto la condotta denunciata (posta a fondamento di un autonomo diritto al risarcimento danni) si basa su fatti costitutivi diversi rispetto alle ragioni del licenziamento, come evidenziato dalla Corte di merito, fermo restando che non risulta neppure chiaro, prima ancora che provato, il nesso causale tra il dedotto bossing ed il grave fatto addebitato.

4.- Con quinto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto per le ragioni di cui ai precedenti motivi di ricorso la sentenza impugnata non avrebbe dovuto condannare la M. alle spese di lite.

L’infondatezza della doglianza deriva automaticamente dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA