Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11115 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso l’avvocato MASINI MARIA

STEFANIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PISANO

GIANFELICE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

BANCA DI SASSARI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), per atto di fusione per

incorporazione della Banca Popolare di Sassari Soc. Coop. r.l., in

persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso l’avvocato CICCOTTI ENRICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RACUGNO GABRIELE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO IMPRESA ARTIGIANA EDILE SALVATORE PISEDDU;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ENRICO CICCOTTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o per

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 luglio-5 agosto 1998 il sig. P.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Cagliari, alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunziata il 20 luglio 1998 su ricorso della Banca di Sassari s.p.a..

Eccepiva di essere un imprenditore artigiano, con limitata disponibilità di strumenti di lavoro e di manodopera, e di non essere pertanto soggetto a fallimento.

Dopo la costituzione in giudizio della Banca di Sassari s.p.a., il Tribunale di Cagliari, con sentenza 6 novembre 2001, rigettava l’opposizione, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza 15 settembre 2004.

La corte territoriale motivava:

– che il P., titolare di un’impresa edile, già nove anni prima della dichiarazione di fallimento aveva dichiarato alla Banca Popolare di Sassari, in occasione delle richiesta di finanziamenti, di disporre di un’azienda con attrezzature varie del valore complessivo di L. 100 milioni e un giro d’affari pari a L. 280 milioni;

– che inoltre egli aveva ottenuto dal predetto istituto di credito tre finanziamenti per l’importo complessivo di L. 80 milioni e maturato un’esposizione debitoria incompatibile con un’attività incentrata prevalentemente sul suo lavoro personale;

– che tali dati non erano stati contestati dal P., che non aveva riproposto la prova testimoniale non ammessa in primo grado, limitandosi a produrre il certificato d’iscrizione all’albo degli artigiani e le proprie dichiarazioni dei redditi, inidonei a dimostrare la natura artigiana dell’impresa.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione il P. con atto notificato il 14 giugno 2005, illustrato con successiva memoria.

Deduceva la falsa applicazione della L. Fall., art. 1, e art. 2083 cod. civ., nonchè il vizio di motivazione nell’attribuzione di valore probatorio ad una propria dichiarazione resa diversi anni prima del fallimento, senza tenere in considerazione, per contro, le dichiarazioni di reddito di modesto importo prodotte.

Resisteva con controricorso la Banca di Sassari spa.

La curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale ed il difensore della Banca di Sassari precisavano le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La corte territoriale ha vagliato la natura dell’impresa gestita dal P. sulla base di una pluralità di dati di fatto; pervenendo alla conclusione, sorretta da motivazione diffusa, che la stessa eccedesse i limiti della piccola impresa artigiana, per dimensioni e volume di affari.

Non vi sono vizi logici nell’impianto argomentativo laddove esclude la rilevanza delle dichiarazioni dei redditi prodotte, alla luce delle contrapposte prove documentali; tra cui, in primo piano, le stesse attestazioni dell’imprenditore in occasione della richiesta di finanziamenti bancari: apprezzamento, insuscettibile di riesame, nel merito, in questa sede di legittimità.

Il ricorso essere dunque respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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