Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11114 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
N.G. (c.f. (OMISSIS)), C.N.
(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 19, presso l’avvocato MICHIENZI PASQUALE, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ C.M.E. S.N.C. DI CASTELLANA NATALE &
C.
ESTESO ALLA SOCIETA’ C.M.E. DI CARLUCCIO ERCOLE & C. SNC NONCHE’
DEI
SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI C.E., T.
S., C.N. E N.G.;
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il
16/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti decreti, emessi rispettivamente il 4 ottobre 2004 ed il 14 febbraio 2005, il giudice delegato del fallimento C.M.E. di CARLUCCIO Ercole & c. s.n.c., nonchè del fallimento personale dei soci C.E. T.S., C.N. e N.G., pendente presso il Tribunale di Bergamo, rigettava le istanze di concordato fallimentare, con assuntore, rispettivamente proposte dalla società e dai soci N.G. e C. N., su parere negativo del comitato dei creditori e del curatore.
I successivi reclami dei predetti soci erano respinti dal Tribunale di Bergamo con decreti depositati il 16 novembre 2004 e il 28 aprile 2005.
Il tribunale motivava:
– che la somma offerta per il pagamento del compenso del curatore e delle spese di procedura, incluse quelle legali per resistere alle opposizioni alla sentenza dichiarativa del fallimento e allo stato passivo, copriva solo una minima parte del fabbisogno;
– che la percentuale del 2% offerta ai creditori chirografari appariva irrisoria, anche alla luce della prospettiva favorevole delle azioni revocatorie in corso;
– che la proposta non era estesa ai creditori insinuatisi tardivamente. Avverso i predetti provvedimenti, non notificati, proponevano ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., articolato in quattro motivi, i soci C.N. e N. G. con atto notificato il 28 maggio 2005, deducendo:
1) la violazione dell’art. 111 Cost. e della L. Fall., artt. 1, 9, 15 e 147, perchè alla data della dichiarazione del fallimento la sede sociale non era più a (OMISSIS) ((OMISSIS)), bensì a (OMISSIS) ((OMISSIS)); ed inoltre perchè la sentenza estensiva del fallimento non era mai stata notificata ai due soci, nè era stato integrato il contraddittorio nei confronti della signora N. G.;
2) la violazione dell’art. 111 Cost. e della L. Fall., artt. 40 e 41 per irregolare costituzione del comitato dei creditori, composto da un solo creditore, per di più privo di legittimazione, come accertato dallo stesso Tribunale di Bergamo;
3) la violazione di legge, perchè il Tribunale di Bergamo aveva rigettato, senza congrua motivazione, il reclamo, riportandosi pedissequamente al provvedimento del giudice delegato, emesso su parere sfavorevole del curatore e del comitato dei creditori, da ritenere invalido per le ragioni suesposte;
4) la violazione di legge, ed in particolare della L. Fall., art. 154, che non prevede l’estensione del concordato particolare ai creditori insinuatisi tardivamente e per omessa considerazione della proposta di postergazione di circa L. 600 milioni di finanziamento da parte dei soci.
La curatela del fallimento non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 111 Cost. e della L. Fall., artt. 1, 9, 15 e 147.
Il motivo, che raggruppa promiscuamente censure eterogenee, è inammissibile, non vertendo su alcuno dei presupposti giuridici posti a fondamento dei decreti impugnati.
La violazione della competenza territoriale inderogabile dev’essere fatta valere, infatti, in sede di opposizione a fallimento; così come le allegate violazioni del contraddittorio e l’omessa notifica della sentenza.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 111 Cost., e della L. Fall., artt. 40 e 41, per irregolare costituzione del comitato dei creditori.
Il motivo è inammissibile, vertendo su una questione – quale quella della composizione del comitato dei creditori – che non costituisce un elemento essenziale della fattispecie in esame, bensì solo un antecedente procedurale, privo di valore vincolante ai fini della decisione impugnata.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge, perchè il Tribunale di Bergamo avrebbe rigettato, senza congrua motivazione il reclamo.
Il motivo è inammissibile.
li ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile nella specie ratione temporis, alla denuncia di eventuali violazioni di legge: cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione nella sola ipotesi-limite in cui quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi dei provvedimento impugnato, o fra loro inconciliabili, o obiettivamente incomprensibili: anomalie, del tutto assenti nel decreto impugnato.
Resta invece esclusa l’ammissibilità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cassazione civile, sez. 1^, 24 gennaio 2008, n. 1584).
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione di legge ed in particolare della L. Fall., art. 154, che non prevede l’estensione del concordato particolare ai creditori insinuatisi tardivamente rispetto alla proposta.
Anche questo motivo è inammissibile, non investendo nella sua interezza le ragioni che costituiscono il sostrato giuridico a sostegno della decisione: prima fra tutte, l’insufficienza dell’offerta in relazione alle spese di procedura ed all’irrisorietà della percentuale del 2% offerta ai creditori, in valutazione comparata con le prospettive di loro integrale soddisfazione mediante la vendita coattiva dell’immobile acquisito.
Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010